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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10620/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG ,\,1 A CS. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 giugno 2022 la Corte d'Appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Aprile con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in data 21 febbraio 2003, che condannava l'istante ad anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre ad euro 1.377 di multa, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen., commesso in Taranto e provincia ed in altre località con condotta perdurante fino all'emissione della sentenza di primo grado, ovvero sino al 18 luglio 2000; sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in data 10 gennaio 2020, che condannava l'istante alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 74, commi 1 e 3, D.P.R. 309/90, commesso in Taranto ed altri luoghi, dal 9 dicembre 2007 al 6 giugno 2008.

Seppur sussista la persistente volontà di associarsi, anche nell'ipotesi in cui l'adesione comporti la progressiva appartenenza ad una pluralità di consessi criminali, nel caso di specie non v'è stata un'unicità deliberativa tenuto conto della disomogeneità delle condotte, della differente natura dei vari sodalizi, della diversa operatività degli stessi nonché dello iato temporale tra i contegni illeciti posti in essere.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]Aprile, adducendo come unico motivo di doglianza violazione di legge - sostanziale e processuale - e contraddittorietà nella motivazione.

La Corte territoriale non ha considerato che l'associazione di tipo mafioso di cui alla prima condanna, secondo la testimonianza di un collaboratore di giustizia così come indicata in sentenza, era dedita anche allo spaccio di sostanza stupefacente; che il rilievo in ordine alla diversità inerente la composizione soggettiva dei gruppi criminali doveva essere superato dal concetto della "continuità con allargamento", esistendo - sulla scorta del rilievo che precede - un medesimo disegno criminoso in capo al ricorrente per contiguità di illecito perpetrato; da ultimo, che non poteva dirsi essersi verificata una cesura nella volizione in capo all'istante circa la partecipazione ad un consesso criminale posto che la stessa non viene "spezzata" dalla mera sottoposizione a misure privative della libertà personale o da fatti processuali, come ad esempio una condanna.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.4.

Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato memoria che si è incentrata sulla questione inerente la non decisività della diversità della composizione soggettiva dei due gruppi e del diverso contenuto dell'attività criminosa, insistendo nelle ragioni di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Ove sia richiesto il riconoscimento della continuazione in riguardo a più reati associativi, non è sufficiente far riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità della condotta, che rientrano nel novero degli ordinari indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l'iniziale deliberazione criminosa abbia trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, ad una medesima organizzazione, operante permanentemente, al di là della giuridica cessazione della permanenza in corrispondenza della sentenza di condanna pronunciata in primo grado (cfr. Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Rv. 266106; per l'affermazione che la contestazione di un reato permanente assume una vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, ove non risulti la cessazione della permanenza in epoca anteriore, Cass. Sez.

U. n. 11021 del 13/7/1998, Montanari, rv. 211385).

In tale quadro assume peculiare rilievo sia il profilo della contiguità temporale sia quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio, elementi certamente idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo e il suo passaggio alla concreta fase attuativa.

3. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha correttamente svolto tale esame.

Non ha disconosciuto la sostanziale continuità della volontà di D'Aprile di associarsi ai gruppi criminali e, pur ammesso che l'associazione - e non necessariamente l'istante - di cui alla prima sentenza si dedicasse anche al traffico di sostanze psicotrope e, dunque, che i sodalizi non fossero, per natura differenti, ha ravvisato una insuperabile eterogeneità in relazione al programma operativo oltre che un'innegabile discontinuità spazio-temporale, inevitabilmente incidente sulla compagine soggettiva dei distinti sodalizi.

Si tratta di fattori che consentono di escludere un'iniziale e anticipata ideazione criminosa, dimostrando piuttosto la pervicace resistenza al rispetto del comando penale.4.

Il ricorso è manifestamente infondato, dato che l'unicità di disegno criminoso è stata esclusa alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo e che tale valutazione è stata oggetto di confutazione in termini di puro merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG ,\,1 A CS. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2022 la Corte d'Appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Aprile con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in data 21 febbraio 2003, che condannava l'istante ad anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre ad euro 1.377 di multa, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen., commesso in Taranto e provincia ed in altre località con condotta perdurante fino all'emissione della sentenza di primo grado, ovvero sino al 18 luglio 2000; sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in data 10 gennaio 2020, che condannava l'istante alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 74, commi 1 e 3, D.P.R. 309/90, commesso in Taranto ed altri luoghi, dal 9 dicembre 2007 al 6 giugno 2008. Seppur sussista la persistente volontà di associarsi, anche nell'ipotesi in cui l'adesione comporti la progressiva appartenenza ad una pluralità di consessi criminali, nel caso di specie non v'è stata un'unicità deliberativa tenuto conto della disomogeneità delle condotte, della differente natura dei vari sodalizi, della diversa operatività degli stessi nonché dello iato temporale tra i contegni illeciti posti in essere. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]Aprile, adducendo come unico motivo di doglianza violazione di legge - sostanziale e processuale - e contraddittorietà nella motivazione. La Corte territoriale non ha considerato che l'associazione di tipo mafioso di cui alla prima condanna, secondo la testimonianza di un collaboratore di giustizia così come indicata in sentenza, era dedita anche allo spaccio di sostanza stupefacente; che il rilievo in ordine alla diversità inerente la composizione soggettiva dei gruppi criminali doveva essere superato dal concetto della "continuità con allargamento", esistendo - sulla scorta del rilievo che precede - un medesimo disegno criminoso in capo al ricorrente per contiguità di illecito perpetrato; da ultimo, che non poteva dirsi essersi verificata una cesura nella volizione in capo all'istante circa la partecipazione ad un consesso criminale posto che la stessa non viene "spezzata" dalla mera sottoposizione a misure privative della libertà personale o da fatti processuali, come ad esempio una condanna. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.4. Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato memoria che si è incentrata sulla questione inerente la non decisività della diversità della composizione soggettiva dei due gruppi e del diverso contenuto dell'attività criminosa, insistendo nelle ragioni di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Ove sia richiesto il riconoscimento della continuazione in riguardo a più reati associativi, non è sufficiente far riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità della condotta, che rientrano nel novero degli ordinari indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l'iniziale deliberazione criminosa abbia trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, ad una medesima organizzazione, operante permanentemente, al di là della giuridica cessazione della permanenza in corrispondenza della sentenza di condanna pronunciata in primo grado (cfr. Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Rv. 266106; per l'affermazione che la contestazione di un reato permanente assume una vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, ove non risulti la cessazione della permanenza in epoca anteriore, Cass. Sez. U. n. 11021 del 13/7/1998, Montanari, rv. 211385). In tale quadro assume peculiare rilievo sia il profilo della contiguità temporale sia quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio, elementi certamente idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo e il suo passaggio alla concreta fase attuativa. 3. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha correttamente svolto tale esame. Non ha disconosciuto la sostanziale continuità della volontà di D'Aprile di associarsi ai gruppi criminali e, pur ammesso che l'associazione - e non necessariamente l'istante - di cui alla prima sentenza si dedicasse anche al traffico di sostanze psicotrope e, dunque, che i sodalizi non fossero, per natura differenti, ha ravvisato una insuperabile eterogeneità in relazione al programma operativo oltre che un'innegabile discontinuità spazio-temporale, inevitabilmente incidente sulla compagine soggettiva dei distinti sodalizi. Si tratta di fattori che consentono di escludere un'iniziale e anticipata ideazione criminosa, dimostrando piuttosto la pervicace resistenza al rispetto del comando penale.4. Il ricorso è manifestamente infondato, dato che l'unicità di disegno criminoso è stata esclusa alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo e che tale valutazione è stata oggetto di confutazione in termini di puro merito. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
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