CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22043/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale deldifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile GAJA S.S.AGRICOLA che deposita conclusioni e nota spese a cui si riporta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 2 luglio 2025, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Asti del 21 maggio 2024, per quanto diinteresse, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 110, 468, 110 515,517 bis, 517 quater cod. pen. limitatamente alla commercializzazione dei viniceduti a [OSCURATO:PERSONA] (Capo 29) con rideterminazione della pena, e per il restoconfermato la decisione con la quale l’imputato era stato condannato alla pena digiustizia per il reato di cui all’ art. 416 commi 1, 2 e 5 cod. pen. (Capo 1) e perle ulteriori ipotesi di commercializzazione di vini di cui al capo 29.L’accusa ha ad oggetto la costituzione di un’associazione per delinquerefinalizzata anche ad una serie indeterminata di delitti di falso e frode in commercionel settore vinicolo con il ruolo per il ricorrente di promotore ed organizzatore.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensoredi fiducia proponendo i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla penale responsabilità in relazione alla contestazioneassociativa.In particolare, la difesa lamenta l’omessa motivazione sul ruolo che Portaavrebbe assunto nel sodalizio; sulla sussistenza del “concerto criminoso”; sullacomunanza d’interessi con i coimputati, ritenendo che ciascuno avrebbe agito peril proprio personale fine.L’ideazione della produzione e commercializzazione ha avuto, qualiprotagonisti in momenti ed in fase operative nettamente distinte e senza nessuncollegamento, soggetti diversi fra loro.L’imputato ha conosciuto [OSCURATO:PERSONA] solo successivamente allacontraffazione delle merci; conosceva [OSCURATO:PERSONA], ma per motivi diversirispetto alla illecita attività contestata e ha conosciuto [OSCURATO:PERSONA] segnalandogli il vinodi [OSCURATO:PERSONA], ma non si è occupato direttamente della commercializzazione.Rispetto al compendio probatorio, le intercettazioni telefoniche successiveall’emersione del traffico transnazionale non presentano alcun rilievo atteso chel’imputato è sempre stato estraneo alla commercializzazione del Tignanello 2012.È mancata altresì l’affectio societatis avendo ciascuno dei presunti partecipiagito nel proprio esclusivo interesse.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alle dichiarazioni etero protettive rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno escluso il coinvolgimentodell’imputato nel mercato svizzero dimostrando il suo unico coinvolgimento nellaoperazione relativa al Tignanello 2012. La Corte territoriale non le ha valutate.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla valutazione delle intercettazioni telefoniche.Le conversazioni telefoniche non dimostrano il coinvolgimento dell’imputatoin commercializzazioni di ulteriori vini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1.Il primo motivo è infondato.1.1. La Corte territoriale, con motivazione in fatto logica e non contraddittoria(p.76/93), ha evidenziato che:- la sussistenza dell’associazione è stata riconosciuta con sentenza definitivanei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sorbara e Spavone;- [OSCURATO:PERSONA], quale titolare delle società di stoccaggio - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. - siè occupato della commercializzazione di ingenti quantità di vini contraffatti,distribuiva sul territorio svizzero, unitamente agli associati [OSCURATO:PERSONA], impegnati nella necessaria e presupposta attività dialterazione e contraffazione dei vini, di produzione delle etichette false edel packaging.1.2. Va altresì evidenziato che questa Corte con orientamento costante haritenuto che il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione diun accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra ipartecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, nonessendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizionedegli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamentecome motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep.2019, Pg c. Papini,Rv. 274816)2. Il secondo motivo è reiterativo nonché manifestamente infondato.Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata hafornito adeguata risposta in fatto in relazione alle doglianze avanzate rispetto alcontributo dichiarativo fornito dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto almancato coinvolgimento del ricorrente nelle condotte illecite contestate.2.1.Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] – laddove questi riferisce che, dopo lavicenda della commercializzazione del Tignanello 2012 adulterato per cui il Portaha riportato condanna definitiva in Svizzera, non aveva avuto più rapporti colricorrente - le stesse risultano smentite dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delgiugno 2018 nel corso delle quali i due discutono della commercializzazione di altridue vini di pregio della cantina Gaja (Promis e Magari) e [OSCURATO:PERSONA] specifica che, adifferenza di quanto era avvenuto per il Tignanello, questi due vini non dovevanoessere venduti nei supermercati in quanto, trattandosi di vini che generalmentenon si trovano nella grande distribuzione, avrebbero destato sospetti dicontraffazione (pp. 71 e 81).2.2. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], l’ammissione della sua penaleresponsabilità si risolve in un dato neutro a fronte, comunque, di dati probatoriche confermano le relazioni tra i due imputati e il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] quali adesempio i vari messaggi intercorsi tra loro e la conversazione del 22 agosto 2018(p.84).3. Il terzo motivo risulta generico.In primo luogo non si confronta con le consolidate indicazioni di questaCorte secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienzautilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715).Inoltre, il ricorrente, nel lamentare la valutazione delle conversazioni comeofferta dalla Corte territoriale, non le individua specificamente e non chiarisce inche modo il contenuto delle stesse possa essere stato male interpretato ofrainteso; né ne indica la decisività.A fronte dunque della generica doglianza, la sentenza impugnata valorizzacon motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria:- le conversazioni del 22 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- le conversazioni della chat del giugno 2018, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- la conversazione del 4 aprile 2018, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];riscontrate dagli esiti del sequestro dell’agosto 2019 nonché dall’analisi deltelefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA].4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché alle spese di costituzione e rappresentanzaprocessuale liquidate in favore della costituita parte civile nella misura di cui allaparte dispositiva. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Gaja s.s. Agricola, cheliquida in complessivi euro 5270,00, oltre accessori di legge.Così deciso, il 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]