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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:81
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997B0084 - IT Avis juridique important | 61997B0084 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 4 maggio 1998. - Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC) contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Procedimento antidumping - Parte interessata - Diniego - Ricorso d'annullamento - Atto confermativo - Termine - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]84/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00795 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera della [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato negato ad un'organizzazione di difesa dei diritti dei consumatori l'accesso a documenti non riservati di un procedimento antidumping (Trattato CE, art. 173) 2 Ricorso di annullamento - Ricorso avverso una decisione confermativa di una decisione non tempestivamente impugnata - Irricevibilità - Nozione di decisione confermativa (Trattato CE, art. 173)

[OSCURATO:PERSONA]

1 Costituiscono atti che possono essere oggetto di azione di annullamento unicamente quelli destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica.

Una lettera con cui la [OSCURATO:PERSONA] comunica ad un'organizzazione di difesa dei consumatori di non poterla considerare quale parte interessata in un procedimento antidumping negandole l'accesso ad un fascicolo non riservato incide sfavorevolmente, in modo diretto ed immediato, sugli interessi dell'organizzazione medesima.

A tal riguardo, la forma in cui gli atti e le decisioni sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con azione di annullamento.

Infatti, per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell'art. 173 del Trattato occorre tener conto della loro sostanza.

Quando una decisione contenga una valutazione chiara e definitiva della domanda presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la natura di tale decisione non può essere rimessa in discussione per il solo fatto che la detta valutazione proviene dai soli servizi della [OSCURATO:PERSONA]. 2 E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata.

Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0084 - IT Avis juridique important | 61997B0084 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 4 maggio 1998. - Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC) contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Procedimento antidumping - Parte interessata - Diniego - Ricorso d'annullamento - Atto confermativo - Termine - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]84/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00795 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera della [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato negato ad un'organizzazione di difesa dei diritti dei consumatori l'accesso a documenti non riservati di un procedimento antidumping (Trattato CE, art. 173) 2 Ricorso di annullamento - Ricorso avverso una decisione confermativa di una decisione non tempestivamente impugnata - Irricevibilità - Nozione di decisione confermativa (Trattato CE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] 1 Costituiscono atti che possono essere oggetto di azione di annullamento unicamente quelli destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Una lettera con cui la [OSCURATO:PERSONA] comunica ad un'organizzazione di difesa dei consumatori di non poterla considerare quale parte interessata in un procedimento antidumping negandole l'accesso ad un fascicolo non riservato incide sfavorevolmente, in modo diretto ed immediato, sugli interessi dell'organizzazione medesima. A tal riguardo, la forma in cui gli atti e le decisioni sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con azione di annullamento. Infatti, per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell'art. 173 del Trattato occorre tener conto della loro sostanza. Quando una decisione contenga una valutazione chiara e definitiva della domanda presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la natura di tale decisione non può essere rimessa in discussione per il solo fatto che la detta valutazione proviene dai soli servizi della [OSCURATO:PERSONA]. 2 E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris