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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17041/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: 1) ILIA Miltjian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) SARACI Ardit, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Mantova udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Mantova ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e SARACI Ardit, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Mantova in data 29/07/2021, in relazione al delitto di ricettazione.

2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata indicazione, nel decreto di sequestro, del reato presupposto della ricettazione.

Richiamando precedenti giurisprudenziali in senso conforme, la difesa sottolinea che il giudicante avrebbe dovuto farsi carico di indicare, almeno genericamente e sommariamente, quale dovrebbe essere il reato presupposto e su quali elementi indiziari si fonda la sua convinzione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo le censure difensive non in linea con la più recente giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. Già da epoca risalente, questa Suprema Corte ha affermato che «la fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato. (Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742, relativa appunto ad una fattispecie in tema di sequestro).

Ritiene il Collegio di dar seguito a tale indirizzo, ribadito in numerose occasioni ed anche in epoca recentissima: cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, relativa ad una fattispecie di sequestro di una somma di danaro in relazione al reato di riciclaggio (ma del tutto sovrapponibile - ai fini che qui interessano - a quella odierna, in cui si ipotizza il reato di ricettazione).

In motivazione, tale pronuncia ha tra l'altro osservato (§ 3): «Il ricorrente evidenzia come il Tribunale non abbia fornito indicazioni di alcun genere, quanto alla tipologia del reato presupposto ipotizzato con la contestazione cautelare; né il provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni per le quali doveva escludersi che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione necessaria per la clausola di riserva contenuta nell'art.648 bis cod. pen.; infine, si osserva che nessuna specificazione è stata operata quanto alla condotta tipica del delitto di riciclaggio, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea ad integrare l'attività diretta alla "sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni" dirette a occultare la provenienza delittuosa del denaro.

Le censure così individuate mettono in luce l'assenza delle necessarie valutazioni che caratterizza il provvedimento del Tribunale il quale, limitandosi a evidenziare le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate (in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo), non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto; se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).

La motivazione del provvedimento non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro, risultando insufficiente l'affermazione che il denaro detenuto e trasportato dall'indagato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro (di cui, peraltro, è stata offerta allegazione), ma di cui - al contempo - non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non nnassimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata)».

Ulteriori conferme di tale indirizzo interpretativo possono rinvenirsi, nell'elaborazione giurisprudenziale più recente, in Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese; Sez, 2 n. 32112 del 23/09/2020, Scognamiglio; Sez. 4, n. 23700 del 02/07/2020, Altea; Sez, 2, n. 16095 del 26/02/2020, Brioccia; Sez 2, n. 6985 del 20/10/2019, Mannu.

3. I principi fin qui ricordati risultano pienamente applicabili nella fattispecie in esame, in cui il provvedimento ablativo contiene una mera indicazione dell'art.648 cod. pen., senza alcun altro tipo di specificazione fattuale o normativa in ordine al reato presupposto, e la stessa ordinanza in questa sede impugnata si sofferma sulla spiegazione fornita dai ricorrenti nell'immediatezza, confutandola, senza peraltro in alcun modo preoccuparsi di individuare il reato presupposto della ipotizzata ricettazione.

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo oggetto di riesame, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 626 cod. pen.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del G.i.p. del Tribunale di Mantova in data 29/07/2021 e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 17 m rzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Vitto q) [OSCURATO:PERSONA]Ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: 1) ILIA Miltjian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) SARACI Ardit, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Mantova udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Mantova ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e SARACI Ardit, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Mantova in data 29/07/2021, in relazione al delitto di ricettazione. 2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata indicazione, nel decreto di sequestro, del reato presupposto della ricettazione. Richiamando precedenti giurisprudenziali in senso conforme, la difesa sottolinea che il giudicante avrebbe dovuto farsi carico di indicare, almeno genericamente e sommariamente, quale dovrebbe essere il reato presupposto e su quali elementi indiziari si fonda la sua convinzione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo le censure difensive non in linea con la più recente giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Già da epoca risalente, questa Suprema Corte ha affermato che «la fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato. (Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742, relativa appunto ad una fattispecie in tema di sequestro). Ritiene il Collegio di dar seguito a tale indirizzo, ribadito in numerose occasioni ed anche in epoca recentissima: cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, relativa ad una fattispecie di sequestro di una somma di danaro in relazione al reato di riciclaggio (ma del tutto sovrapponibile - ai fini che qui interessano - a quella odierna, in cui si ipotizza il reato di ricettazione). In motivazione, tale pronuncia ha tra l'altro osservato (§ 3): «Il ricorrente evidenzia come il Tribunale non abbia fornito indicazioni di alcun genere, quanto alla tipologia del reato presupposto ipotizzato con la contestazione cautelare; né il provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni per le quali doveva escludersi che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione necessaria per la clausola di riserva contenuta nell'art.648 bis cod. pen.; infine, si osserva che nessuna specificazione è stata operata quanto alla condotta tipica del delitto di riciclaggio, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea ad integrare l'attività diretta alla "sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni" dirette a occultare la provenienza delittuosa del denaro. Le censure così individuate mettono in luce l'assenza delle necessarie valutazioni che caratterizza il provvedimento del Tribunale il quale, limitandosi a evidenziare le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate (in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo), non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto; se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). La motivazione del provvedimento non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro, risultando insufficiente l'affermazione che il denaro detenuto e trasportato dall'indagato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro (di cui, peraltro, è stata offerta allegazione), ma di cui - al contempo - non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non nnassimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata)». Ulteriori conferme di tale indirizzo interpretativo possono rinvenirsi, nell'elaborazione giurisprudenziale più recente, in Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese; Sez, 2 n. 32112 del 23/09/2020, Scognamiglio; Sez. 4, n. 23700 del 02/07/2020, Altea; Sez, 2, n. 16095 del 26/02/2020, Brioccia; Sez 2, n. 6985 del 20/10/2019, Mannu. 3. I principi fin qui ricordati risultano pienamente applicabili nella fattispecie in esame, in cui il provvedimento ablativo contiene una mera indicazione dell'art.648 cod. pen., senza alcun altro tipo di specificazione fattuale o normativa in ordine al reato presupposto, e la stessa ordinanza in questa sede impugnata si sofferma sulla spiegazione fornita dai ricorrenti nell'immediatezza, confutandola, senza peraltro in alcun modo preoccuparsi di individuare il reato presupposto della ipotizzata ricettazione. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo oggetto di riesame, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 626 cod. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del G.i.p. del Tribunale di Mantova in data 29/07/2021 e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 17 m rzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Vitto q) [OSCURATO:PERSONA]Ag
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