CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36282/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del giorno 7 novembre 2019 la Corte cassazione annullava la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la sentenza del giorno 10 maggio 2018 emessa dal Tribunale di Napoli con cui [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che in sede di rinvio la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 14 gennaio 2021 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento opposto nella parte in cui non aveva escluso l'applicazione della contestata recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello napoletana ha adeguatamente argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la ritenuta sussistenza della contestata recidiva sulla base della sussistenza di altro precedente specifico in capo al prevenuto commesso nel biennio precedente alla condotta contestata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] ;,,t.„ il Presi