Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:136
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
4 novembre 2008
Causa F‑126/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di certificazione – Esercizio 2006 – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari preselezionati – Art. 45 bis dello Statuto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 marzo 2007, recante rigetto della sua candidatura alla procedura di certificazione per
l’esercizio 2006.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Procedura di certificazione – Preselezione dei candidati – Criteri – Potere discrezionale delle istituzioni
(Statuto dei funzionari, art. 45 bis)
2.
Funzionari – Procedura di certificazione – Preselezione dei candidati – Criteri – Disposizioni generali di esecuzione che
prescrivono una certa anzianità in un grado minimo del gruppo di funzioni degli assistenti
[Statuto dei funzionari, art. 45 bis; allegato XIII, artt. 1, 4, lett. h), e 8, n. 1]
1.
Risulta chiaramente dalla formulazione e dalla struttura dell’art. 45 bis dello Statuto che esso fa dipendere la preselezione
dei candidati alla certificazione da due categorie di criteri, relativi, da una parte, al candidato stesso, cioè i suoi rapporti
annuali di evoluzione della carriera e il livello dei suoi studi e della sua formazione, e, dall’altra, alle esigenze del
servizio. Spetta a ciascuna istituzione esplicitare maggiormente tali criteri emanando disposizioni generali di esecuzione.
Di conseguenza, un’istituzione è legittimata, innanzitutto, ad esplicitare, se del caso, in maniera più approfondita i criteri
relativi ai candidati stessi e, successivamente, a precisare la portata che essa intende conferire alle «esigenze del servizio»,
introducendo, eventualmente, criteri specificamente diretti a soddisfare tali esigenze, con la facoltà, nell’esercizio del
suo potere discrezionale, di combinarli con quelli relativi ai candidati stessi.
Pertanto, non viola l’art. 45 bis dello Statuto un’istituzione che adotti disposizioni generali di esecuzione che prevedono,
da una parte, il requisito di un’anzianità minima in un certo grado minimo del gruppo di funzioni degli assistenti, variato
in funzione del livello degli studi e della formazione del detto funzionario, e prescrivono, dall’altra, che tre degli ultimi
cinque rapporti informativi attestino che il funzionario dispone del potenziale necessario per esercitare funzioni di amministratore,
condizioni, queste due, che si limitano a chiarire il contenuto dell’art. 45 bis dello Statuto, in particolare per quanto
riguarda le «esigenze del servizio», utilizzando il margine di manovra lasciato dal legislatore riguardo a quest’ultima espressione.
(v. punti 35-38, 41 e 43)
2.
Nell’ambito della procedura di certificazione, il rifiuto dell’istituzione di procedere alla valutazione concreta dell’esperienza
professionale di un funzionario dell’ex categoria C, che avrebbe svolto effettivamente compiti corrispondenti alle ex categorie A
o B, non viola i principi di parità di trattamento, di buona amministrazione e di aspettativa di carriera. Infatti, per quanto
riguarda il principio di parità di trattamento, la mancata presa in considerazione di tale esperienza è fondata sul criterio
oggettivo della non appartenenza all’ex categoria B e una siffatta distinzione per categorie, non essendo sostanzialmente
discriminatoria alla luce dell’obiettivo da essa perseguito, non può essere contestata all’istituzione, e ciò anche supponendo
che ne derivino taluni casuali inconvenienti per un funzionario. Quanto al principio di buona amministrazione, esso è rispettato
qualora, da una parte, l’istituzione interessata stabilisca, preliminarmente, le condizioni su cui si basa la preselezione
dei candidati e, dall’altra, proceda ad un’applicazione fedele di tali condizioni, di modo che, a partire dal momento in cui
un candidato non soddisfa la detta condizione di anzianità in una certa categoria, non può essere imputato all’istituzione
il fatto di non prendere in considerazione l’esperienza acquisita da quest’ultimo nell’ex categoria C. La violazione del principio
di aspettativa di carriera deve anch’essa essere esclusa per gli stessi motivi.
Infine, un funzionario la cui esperienza acquisita nella categoria C non è presa in considerazione ai fini dell’ammissione
alla procedura di certificazione non può far valere una violazione del principio del legittimo affidamento, né a motivo dell’assenza
tra i criteri enunciati all’art. 45 bis dello Statuto di quello concernente un’anzianità formale in una categoria o in un
grado minimo di un gruppo di funzioni, poiché un’istituzione, disponendo di un potere discrezionale sufficiente, tenuto conto
delle esigenze del servizio, può legittimamente stabilire un requisito connesso all’anzianità minima in un certo grado del
gruppo di funzioni degli assistenti, né basandosi sul fatto che il suo superiore gerarchico ha specificato nei suoi rapporti
informativi che, alla luce dei suoi meriti, egli avrebbe dovuto poter accedere alle funzioni di amministratore rapidamente,
in quanto tali affermazioni non possono costituire assicurazioni precise e incondizionate da parte dell’istituzione, dato
che tale superiore non è il servizio responsabile dell’attuazione della procedura di certificazione.
(v. punti 63, 68, 69, 71, 72 e 76-79)
Riferimento:
Corte: 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (Racc. pag. 3005, punto 14)