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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 27359/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6585-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentat a e difes a da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 417 del 202 3 , depositata il 12gennaio 202 3 ;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 10 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che l a part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] garante della Concorrenza e del Mercato,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6585-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentat a e difes a da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 417 del 202 3 , depositata il 12gennaio 202 3 ;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 10 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che l a part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] garante della Concorrenza e del Mercato,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori d
Sentenza Cassazione n. 27359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris