CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha respinto, quale giudice dell'esecuzione, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 19 novembre 2021, ha rigettato l'istanza presentata al fine di ottenere la restituzione delle somme di denaro già sequestrate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e definito con sentenza di condanna emessa da quell'ufficio giudiziario, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2012. Ha dedotto, a sostegno della decisione, che l'invocata restituzione è preclusa — stante il decorso di oltre nove anni tra l'irrevocabilità della sentenza con la quale è stato definito il procedimento nel cui contesto le somme de quibus agitur sono state sottoposte a sequestro preventivo e la presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza — dal disposto dell'art. 262, comma 3- bis, cod. proc. pen., secondo cui «Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato», nonché dalla concorrente sussistenza, sui medesimi beni, di un sequestro conservativo, convertitosi, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in pignoramento. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso .per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione della legge processuale e carenza di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione applicato, da un canto, una disposizione, l'art. 262, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che attiene al diverso istituto del sequestro probatorio e trascurato, • dall'altro, che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento postula che il credito vantato dalla parte civile abbia i connotati di certezza, liquidità ed esigibilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato in un procedimento penale che si è concluso con l'emissione, a suo carico, di sentenza di condanna irrevocabile. All'atto della definizione del giudizio, è stata, però, omessa ogni statuizione in ordine alla destinazione delle somme versate su un conto corrente intestato a Martinelli e sottoposte a sequestro sia preventivo che conservativo (a garanzia, quest'ultimo, del credito vantato dalla parte civile). La presentazione, da parte di Martinelli, di istanza di restituzione avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di porre rimedio allo stallo determinato dalla segnalata omissione, disponendo, in via alternativa, la confisca dei beni o la loro restituzione all'avente diritto: già da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata si palesa carente perché, nel limitarsi a respingere la richiesta della parte, ha, di fatto, perpetuato la vigenza di un sequestro preventivo, misura cautelare che, nella fisiologia del sistema, è destinata a venir meno a seguito dell'irrevocabilità della pronunzia a cognizione piena. Coglie nel segno, d'altro canto, il ricorrente quando segnala che il disposto dell'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. trova applicazione nella materia del sequestro probatorio e non anche in quella, autonoma e distinta, del sequestro preventivo, la cui perdita di efficacia è regolata dall'art. 323 cod. proc. pen., imperniata sulla richiamata alternativa tra confisca e restituzione all'avente diritto, che trova unica eccezione, al comma 4, per il caso in cui, pur in assenza di confisca, il giudice disponga, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316, con conseguente conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo. Il sequestro probatorio e quello preventivo sono, invero, connotati da discipline diverse e, ciascuna, compiuta, anche nella parte relativa alla durata ed alla perdita di efficacia che, per quello probatorio, si riconnettono, in linea di principio, al venir meno dell'esigenza sottesa all'apposizione del vincolo (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 18572 del 18/01/2017, Trampa, n.m.), laddove la misura cautelare lascia, invece, spazio, con l'eccezione sopra indicata, a decisioni orientate dall'apprezzamento operato in ordine, tra l'altro, alla derivazione del bene dall'accertata attività criminosa, alla In! intrinseca pericolosità del bene ovvero alla possibilità che esso venga utilizzato a fini criminosi. Atteso, allora, che non può riconoscersi giuridica cittadinanza all'applicazione dell'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. al di fuori della sedes materiae, va segnalata l'illegittimità, per questo verso, della decisione del Giudice per le indagini preliminari pisano. Ad analogo esito deve pervenirsi per ciò che concerne l'altro pilastro che sorregge l'ordinanza impugnata, afferente alla conversione del sequestro i 011) --- conservativo — che concorre, sulle stesse somme, con quello preventivo — in pignoramento, che, come correttamente segnalato dal ricorrente e, nella requisitoria scritta, dal Procuratore generale, presuppone che il credito a garanzia del quale il vincolo è stato apposto sia liquido, certo ed esigibile, condizione che difetta qualora, come nel caso di specie, sia stata pronunziata condanna generica al risarcimento del danno, con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la sua liquidazione. Pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo al condiviso e pacifico indirizzo ermeneutico stando al quale «La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo; di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione» (Sez. 4, n. 9851 del 19/01/2015, Biagini, Rv. 262439 - 01; Sez. 6, n. 42698 del 10/07/2008, Fabris, Rv. 242806 - 01). Non risultando, da ultimo, che la conversione del sequestro preventivo in pignoramento sia stata disposta, né chiesta dai soggetti indicati all'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., non resta, in conclusione, che disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunalb di Pisa per un nuovo giudizio, rispettoso dei principi di diritto testè enunciati, in ordine alla destinazione delle somme sottoposte a sequestro preventivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gi