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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08729/2026

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nesta-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1787/2025depositata il 09/04/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., poiché, che ai fini della sua validità, non occorre l’accettazione, inquanto - non trattandosi di atto avente carattere "accettizio", per essereproduttivo di effetti processuali ma, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugnata - comporta il venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condannadel rinunciante alle spese del giudizio (v.

Cass. 28/05/2020, n. 10140);ritenuto pertanto che l’estinzione debba essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14198/2025Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8729/2026Data pubblicazione 08/04/2026ritenuto altresì che occorre provvedere sulle spese, non ravvisandosiragioni per una loro compensazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il rinunciante alla rifusione, in favore dei controricorrenti, dellespese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3000 per compensiprofessionali, oltre a € 200 per esborsi ed al rimborso forfettario e aglialtri oneri accessori.Così deciso in Roma, il 07/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nesta-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1787/2025depositata il 09/04/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., poiché, che ai fini della sua validità, non occorre l’accettazione, inquanto - non trattandosi di atto avente carattere "accettizio", per essereproduttivo di effetti processuali ma, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugnata - comporta il venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condannadel rinunciante alle spese del giudizio (v. Cass. 28/05/2020, n. 10140);ritenuto pertanto che l’estinzione debba essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14198/2025Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8729/2026Data pubblicazione 08/04/2026ritenuto altresì che occorre provvedere sulle spese, non ravvisandosiragioni per una loro compensazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il rinunciante alla rifusione, in favore dei controricorrenti, dellespese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3000 per compensiprofessionali, oltre a € 200 per esborsi ed al rimborso forfettario e aglialtri oneri accessori.Così deciso in Roma, il 07/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo