CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32606/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tutti tre i motivi sono reiterativi di doglianze già formulate inappello ed adeguatamente affrontate e motivate dalla Corte d’appello, dovendosiquindi considerare i motivi stessi privi di specificità e soltanto apparenti, inquanto non si confrontano con le argomentazioni logiche e giuridiche poste agiustificazione del provvedimento impugnato;osservato in particolare che la Corte ha incentrato il diniego delle attenuanti(ex art. 62 n. 4 e n. 6, cod. pen., primo e secondo motivo, rispettivamente)sull’entità non irrilevante del danno e sulla mancata rifusione dei danni morali,così assolvendo pienamente il proprio onere motivazionale, con decisione noncontraddittoria e non manifestamente illogica, pertanto non scrutinabile, per altriprofili, in questa sede;considerato, infine, in relazione al terzo motivo, che la comparazione traopposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudiziodi merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (comenel caso di specie), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente