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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 marzo 1975

Cassazione n. 02319/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/1975 avverso la sentenza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteten-1--1t le conclusioni del PG cL &o4 , LAV.e-bG Ct:C L'edua"", i i It4 +Q> di i:cov)°, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine a due delitti di cui agli artt. 81, comma 1, 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi a e b, rispettivamente per detenzione e cessione di sostanze del tipi cocaina, marijuana e hashish) e al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, per avere illecitamente detenuto una pistola e un caricatore, meglio descritti al capo di imputazione c).

2. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deduce:

2.1. Vizio di motivazione per non avere il Giudice espresso una compiuta motivazione in ordine ad un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze, nonché alla congruità della pena.

2.2. Violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen.

E' insussistente il vincolo di pertinenzialità della somma in sequestro con i reati contestati all'imputato, atteso che il denaro in questione è del tutto compatibile con le lecite fonti di reddito di cui disponeva il Tega prima dell'arresto.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 85 d.P.R. 309/90 e all'art. 444 cod. proc. pen.

Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto ritiro della patente di guida per la durata di anni due.

Anche sul punto è mancata una specifica motivazione, non potendo questa dirsi integrata dal rinvenimento della droga all'interno del veicolo condotto dal Tega.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, va ricordato che, in tema di patteggiarnento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

3. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.3.1.

Vero che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, è stata contestata all'imputato (capo b) la cessione della sostanza stupefacente dalla quale riceveva quale corrispettivo la somma oggetto di confisca.

3.2. Sulla durata del ritiro della patente di guida, disposto ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/90, il Giudice ha offerto adeguata e congrua motivazione laddove ha considerato che «parte della sostanza stupefacente veniva detenuta nel vano portaoggetti dell'autovettura, e comunque altra parte della sostanza stupefacente veniva detenuta nelle tasche dei pantaloni quando l'imputato si trovava alla guida della sua autovettura, verosimilmente sfruttando il mezzo di trasporto per trasferire la sostanza stupefacente».

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/1975 avverso la sentenza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteten-1--1t le conclusioni del PG cL &o4 , LAV.e-bG Ct:C L'edua"", i i It4 +Q> di i:cov)°, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine a due delitti di cui agli artt. 81, comma 1, 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi a e b, rispettivamente per detenzione e cessione di sostanze del tipi cocaina, marijuana e hashish) e al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, per avere illecitamente detenuto una pistola e un caricatore, meglio descritti al capo di imputazione c). 2. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deduce: 2.1. Vizio di motivazione per non avere il Giudice espresso una compiuta motivazione in ordine ad un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze, nonché alla congruità della pena. 2.2. Violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen. E' insussistente il vincolo di pertinenzialità della somma in sequestro con i reati contestati all'imputato, atteso che il denaro in questione è del tutto compatibile con le lecite fonti di reddito di cui disponeva il Tega prima dell'arresto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 85 d.P.R. 309/90 e all'art. 444 cod. proc. pen. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto ritiro della patente di guida per la durata di anni due. Anche sul punto è mancata una specifica motivazione, non potendo questa dirsi integrata dal rinvenimento della droga all'interno del veicolo condotto dal Tega. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, va ricordato che, in tema di patteggiarnento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. 3. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.3.1. Vero che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, è stata contestata all'imputato (capo b) la cessione della sostanza stupefacente dalla quale riceveva quale corrispettivo la somma oggetto di confisca. 3.2. Sulla durata del ritiro della patente di guida, disposto ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/90, il Giudice ha offerto adeguata e congrua motivazione laddove ha considerato che «parte della sostanza stupefacente veniva detenuta nel vano portaoggetti dell'autovettura, e comunque altra parte della sostanza stupefacente veniva detenuta nelle tasche dei pantaloni quando l'imputato si trovava alla guida della sua autovettura, verosimilmente sfruttando il mezzo di trasporto per trasferire la sostanza stupefacente». 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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