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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 13563/2026

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025 del Tribunale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;vista la rinuncia al ricorso depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procuraspeciale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen dal Tribunale di Milano in data25/11/2025, a [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata, in relazione ai delitti contestati, unificati dallacontinuazione, la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa e la penaaccessoria della interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Veniva altresìdisposta la confisca delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato e larestituzione degli ulteriori beni in sequestro.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia dell’imputato, articolando un unico motivo con cui deduce inosservanzadi legge con riferimento all’art. 240 cod. pen. ed in relazione alla confisca del danaro.Al riguardo, rileva come dalla documentazione in atti emerga che l’imputato svolgesseCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata depositata, in data12/02/2026, rinuncia al ricorso a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta daldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale del 20/01/2024.Poiché nell’atto di rinuncia all’impugnazione non è dedotta alcuna causa disopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (che porterebbe ad escluderel’ipotesi di soccombenza e dunque la condanna alle spese: Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025,S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01), si ritiene chela somma in favore della Cassa delle ammende possa essere solo ridotta, in ragione dellasopravvenuta rinuncia, nella misura di euro mille.Alla pronuncia segue per legge anche la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del Tribunale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;vista la rinuncia al ricorso depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procuraspeciale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen dal Tribunale di Milano in data25/11/2025, a [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata, in relazione ai delitti contestati, unificati dallacontinuazione, la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa e la penaaccessoria della interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque. Veniva altresìdisposta la confisca delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato e larestituzione degli ulteriori beni in sequestro.2. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia dell’imputato, articolando un unico motivo con cui deduce inosservanzadi legge con riferimento all’art. 240 cod. pen. ed in relazione alla confisca del danaro.Al riguardo, rileva come dalla documentazione in atti emerga che l’imputato svolgesseCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata depositata, in data12/02/2026, rinuncia al ricorso a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta daldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale del 20/01/2024.Poiché nell’atto di rinuncia all’impugnazione non è dedotta alcuna causa disopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (che porterebbe ad escluderel’ipotesi di soccombenza e dunque la condanna alle spese: Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025,S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01), si ritiene chela somma in favore della Cassa delle ammende possa essere solo ridotta, in ragione dellasopravvenuta rinuncia, nella misura di euro mille.Alla pronuncia segue per legge anche la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente