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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 dicembre 1972

Cassazione n. 28130/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 05/12/1972 avverso il decreto del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento L'AtluiL3 con il quale la Corte di appello di g ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di L'Aquila aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della / sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e assertive, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Invero, a fronte di una motivazione del decreto impugnato logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 05/12/1972 avverso il decreto del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento L'AtluiL3 con il quale la Corte di appello di g ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di L'Aquila aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della / sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e assertive, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte di una motivazione del decreto impugnato logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Decreto Cassazione n. 28130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris