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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18793/2026

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oCOMUNE [OSCURATO:PERSONA],- intimato -per la cassazione della sentenza n. 1048/2024 della Corte d’appello diNapoli pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza pubblicata il 21.9.2018, accoglieval’opposizione proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto,Pag. 1 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026revocava il decreto ingiuntivo n. 1529/2016 emesso su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 30.377,05,oltre agli interessi dalla messa in mora al saldo.La ricorrente aveva esposto di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.crediti vantati verso l’ente locale in relazione a rapporti di somministrazionedi energia, in forza di tre contratti di cessione (26.6.2014; 25.6.2015;29.9.2015), e di voler azionare in via monitoria 160 fatture per complessivieuro 62.049,04, dato atto del pagamento tardivo di alcune di esse per euro31.838,19, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento del residuocapitale (euro 30.210,85), nonché degli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 su tutte le fatture, incluse quelle già pagate, ma tardivamente.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione aveva eccepito:l’incompetenza territoriale del Tribunale adito; il difetto di legittimazionedella ricorrente perché le cessioni non erano state accettate; l’inesistenzadei crediti, poiché alcune fatture non erano state inviate e altre erano statepagate.L’opposta aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e l’accoglimentodelle domande già avanzate in via monitoria, rilevando che il decretoingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002“dalla messa in mora”, anziché dalle scadenze delle fatture comedomandato.Il Tribunale riteneva che l’opposta avesse fondato la prova del creditosolo sulle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza offrire ladimostrazione circa i fatti posti a base della domanda di pagamento,segnatamente sull’effettiva erogazione dell’energia e sulla corrispondenzatra quantità utilizzate e quantità fatturate; individuava un ulteriore profilocritico nell’inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica.2.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, inriforma della decisione impugnata, revocava il decreto ingiuntivo in ragionedei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio, e condannava il Comune diPag. 2 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026Santa Paolina al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro29.894,58 a titolo di residuo capitale, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002“a far data dalla domanda sino al soddisfo”, nonché al pagamento dellespese del doppio grado.La Corte d’appello, per quanto ancora di rilievo in questa sede,osservava che l’appellante aveva già prodotto in sede monitoria i contrattidi somministrazione, le fatture azionate (con indicazioni analitiche circa leprestazioni, il luogo e le quantità), gli atti di cessione notificati con elencodelle fatture, gli estratti autentici delle scritture contabili e le note di sollecitodi pagamento, mentre il Tribunale aveva erroneamente gravato il creditoredella prova dell’effettiva fornitura nonostante l’assenza di specificacontestazione dell’utente in costanza di rapporto rispetto alla fatturazionevia via recapitata.

Considerato l’intervenuto pagamento in pendenza dellalite di euro 482,47, la Corte d’appello condannava l’appellato al pagamentodi euro 29.728,38, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda alsoddisfo, “non potendosi mettere in discussione, per come preteso dallastessa appellante, la decorrenza degli interessi, riconosciuta nelprovvedimento monitorio […]”.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].p.a., sulla base di cinque motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 112 cod.proc. civ.Pag. 3 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026La ricorrente rileva che ha azionato in via monitoria 160 fatture perun importo complessivo di euro 62.049,04 e che ha chiesto il pagamento,oltre al residuo capitale dovuto, degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002su tutte le fatture, incluse quelle già pagate tardivamente e, dunque,azionate solo quanto agli interessi.

La Corte d’appello, pur avendocondannato il debitore al pagamento del residuo capitale e dei relativiinteressi, ha omesso di pronunciarsi sulla distinta domanda di condanna alpagamento degli interessi moratori maturati sulle fatture tardivamentepagate prima del ricorso ex art. 638 cod. proc. civ. e su quelle pagate inpendenza della lite.

Domanda, quest’ultima, proposta sin dal ricorso perdecreto ingiuntivo e riproposta nei successivi gradi.1.1.

Il motivo è fondato.La ricorrente ha debitamente riportato i passi essenziali degli attiprocessuali, provvedendo alla relativa localizzazione, al fine di permetternel’esame da parte di questa Corte, dai quali emerge l’avvenuta proposizionedella domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art. 4 D.Lgs.231/2002 su tutte le fatture, incluse quelle già pagate tardivamente primadella presentazione del ricorso monitorio, nonché tenuto conto delpagamento avvenuto in pendenza del giudizio dell’importo di euro 482,47.La Corte d’appello nel rideterminare il credito residuo per capitale ineuro 29.728,38 (“pari alla differenza tra l’importo ingiunto di euro30.210,85 e l’importo di euro 482,47 corrispondente alla sommatoria deipagamenti di cui si è dato atto nel presente paragrafo”), a cui ha aggiuntola spesa di euro 166,20 (spese notarili), ha omesso di provvedere, quantoalla condanna al pagamento degli interessi, con riferimento tanto allefatture tardivamente pagate prima del deposito del ricorso ex art. 638 cod.proc. civ. pari ad euro 31.838,19, quanto a quelle corrisposte in pendenzadel giudizio (fatture n. 2614479161 e n. 2614479169).

Domanda,quest’ultima, proposta sin dal ricorso per decreto ingiuntivo e riproposta siain sede di costituzione in fase di opposizione, sia in sede di appello.Pag. 4 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/20262.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 633e 645 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello ritenuto di non potermettere in discussione la decorrenza degli interessi stabilita nel decretoingiuntivo.La ricorrente, premesso che in sede monitoria aveva chiesto lacondanna al pagamento degli interessi dalle singole scadenze, e nellesuccessive fasi del giudizio aveva reiterato la domanda, lamentando inentrambe le sedi la violazione dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 231/2002, siduole del fatto che la Corte d’appello, nel liquidare gli interessi di mora exD.Lgs. 231/2002 dalla domanda e non dalle scadenze delle singole fatture,ha giustificato tale scelta affermando di non poter mettere in discussione ladecorrenza degli interessi “riconosciuta nel provvedimento monitorio”.La decisione resa contrasta con i principi del giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, nel quale il giudice è chiamato a decidere sull’interadomanda originariamente proposta dal creditore, senza vincoli derivanti dalcontenuto del decreto, potendosi dunque riproporre nella fase contenziosala parte di domanda non accolta (o accolta solo parzialmente) in sedemonitoria.2.1.

Il motivo deve essere accolto.La Corte d’appello a chiusura del paragrafo 9, dopo aver determinatol’importo del capitale residuo, si è così espressa: “[…] il Comune di SantaPaolina va condannato al pagamento, in favore dell’appellante, delcomplessivo importo di Euro 29.728,38 (cui devono aggiungersi ulterioriEuro 166,20 a titolo di spese notarili), quale residuo capitale in relazionealle fatture azionate, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dacalcolarsi dalla domanda al soddisfo, non potendo mettersi in discussione,per come preteso dalla stessa appellante, la decorrenza degli interessi,riconosciuta nel provvedimento monitorio, che, per effetto delle deduzioniTale argomentazione è palesemente errata.Pag. 5 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il ricorso ex art. 638 cod. proc. civ. introduce, con riferimento aicrediti indicati nell’art. 633 cod. proc. civ. per i quali ricorre la prova scritta,una domanda a contraddittorio differito, sì che, una volta propostal’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il procedimento rientra nei binaridella cognizione ordinaria, sia pur a parti invertite (in senso formale), econseguentemente l’eventuale accoglimento parziale della domanda con ildecreto, non limita l’oggetto del giudizio, al quale è pur sempre sottesa ladomanda originaria del creditore.

Da ciò consegue che “qualora il giudicerevochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve- pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condannaa sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda ildiritto al pagamento della parte vittoriosa” (v.

Cass., sez.

II, 14 luglio 2022,n. 22253, non massimata, ma espressamente in motivazione; Cass. civ.,sez.

III, 10 marzo 2009, n. 5754; Cass., sez.

III, 19 gennaio 2007, n. 1184;Cass. civ., sez.

III, 31 maggio 2006, n. 13001; Cass., sez. lav. 1° dicembre2000, n. 15339).È stato, del resto e coerentemente, reiteratamente affermato daquesta Corte che “[n]el giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che siastato emesso per una somma inferiore a quella indicata nel ricorso, ilcreditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica deldecreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronunciadi rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questapronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di unastatuizione suscettibile di passaggio in giudicato” (v.

Cass. civ., sez.

III, 24giugno 1993, n. 7003) e che “il giudice non deve limitarsi ad esaminare sel'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad unaautonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore perdimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, siadall'opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dallapronuncia monitoria (Cass. 22253/2022, cit.; Cass., sez. lav., 28 maggioPag. 6 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/20262019, n. 14486; Cass. civ., sez.

II, 27 settembre 2013, n. 22281, resa conriferimento alla domanda relativa agli interessi).La sentenza impugnata non si è conformata agli indicati principi didiritto, là dove ha affermato di non potersi discostare da quanto statuito insede di decreto ingiuntivo, che pur ha revocato, quanto alla domanda dellacreditrice di far decorrere gli interessi dalla scadenza delle fatture.3.

Con il terzo motivo è denunciata “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 4 d.lgs. 231/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.sulla decorrenza degli interessi moratori”.La ricorrente lamenta che la decisione della Corte d’appello, là doveha liquidato gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda è in contrastocon l’art. 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo, applicabilepacificamente anche ai debiti della PA, poiché gli interessi di mora ivi previstidecorrono automaticamente dalla scadenza del termine pattuito dalle partio, in assenza, del termine legale (30 giorni dalla ricezione della fattura odalla richiesta di pagamento equivalente, 30 giorni dalla prestazione delservizio), senza necessità di costituzione in mora.

La Corte d’appello,pertanto, avrebbe dovuto riconoscere la decorrenza degli interessi dallescadenze delle fatture o, subordinatamente, dal trentesimo giornosuccessivo all’emissione, secondo quanto indicato nel ricorso.3.1.

L’accoglimento del primo e del secondo motivo determinal’assorbimento del terzo motivo, che, se lo si dovesse esaminare nel merito,risulterebbe fondato.Infatti, la decorrenza degli interessi moratori, oggetto di richiesta daparte della ricorrente in sede monitoria e successivamente ribadita sia inprimo, sia in secondo grado, si intende regolata dall’art. 4, comma 1, D.Lgs.231/2002.L’art. 1, comma 1, D.Lgs. 231/2002 prevede che “Le disposizionicontenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuatoa titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.Pag. 7 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026L’art. 2 dello stesso decreto legislativo, stabilisce: “Ai fini del presentedecreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunquedenominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o laprestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) “pubblicaamministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquandosvolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”Stante l’abrogazione del D.Lgs. 163/2006, deve farsi riferimentoall’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 (“Codice dei [OSCURATO:PERSONA]”), il qualestabilisce che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari oamministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oal codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore delcodice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, inmancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.Ai fini del giudizio la qualifica di “pubblica amministrazione” si ricavadall’allegato I.1. del D.Lgs. 36/2023, il quale all’art. 1, comma 1, lett. b)definisce “«amministrazioni aggiudicatrici», lo Stato, gli enti pubbliciterritoriali, gli enti pubblici non economici, le associazioni, unioni, consorzi,comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

In tale categoria,pertanto, rientrano i Comuni, i quali, in ogni caso, rientrano anche nellacategoria di “stazione appaltante” prevista dalla lett. a) dello stesso art. 1(“«stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affidacontratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto,nella scelta del contraente, al rispetto del codice”).In ogni caso, sebbene tale profilo non sia stato mai messo in discussionenella vicenda in esame, sull’applicazione del D.Lgs. anche per i debiti dellaPA questa Corte ha affermato che “[l]a disciplina relativa alla decorrenzaautomatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzionein mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione dellaPag. 8 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o traqueste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, checomportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o laprestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contrattod'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione"prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile atutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivonel pagamento di un prezzo in denaro” (v.

Cass., sez.

II, 24 gennaio 2025,n. 1747; v.

Cass., sez. 6-I, 20 maggio 2021, n. 13763).3.2.

L’art. 4, comma 1, D.Lgs. 231/2002 (“Termini di pagamento”)prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria lacostituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per ilpagamento” (v., ex plurimis, Cass. 1747/2025, cit.; Cass., sez.

III, 31maggio 2019, n. 14911; Cass., sez.

III, 5 novembre 2024, n. 28413).L’art. 4 al comma 2 stabilisce che “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trentagiorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di unarichiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Non hanno effetto sulladecorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali dellafattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalladata di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiestaequivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento dellemerci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore ricevela fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella delricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalladata dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge odal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o deiservizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o larichiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.Pag. 9 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026Nel caso di specie, non risultando alcuna pattuizione di deroga ai sensidel comma 4 dello stesso articolo e non potendo esservi certezza sulla datadel ricevimento della fattura da parte del debitore, è stato affermato daquesta Corte che, in assenza di altre prove, il criterio subordinato previstodall’art. 4, comma 2, lett. b) può trovare applicazione «anche facendoriferimento alla "data di emissione" della fattura, in quanto documentoequiparato alla richiesta di pagamento e che viene formato, di regola,secondo la comune prassi commerciale, "successivamente" allaeffettuazione della prestazione di beni o servizi» […] [l]a regolarità dellasequenza "esecuzione prestazione - richiesta di pagamento" che, in assenzadi diverse pattuizione tra le parti, trova riscontro nella comune prassicommerciale e fiscale, e per cui la fattura viene emessa dopo la esecuzionedella cessione di beni o della prestazione di servizi, è stata assunta dalLegislatore a base della indicata presunzione, e consente pertanto diritenere utilizzabile anche l'elemento cronologico della "data di emissione"della fattura, in funzione integrativa-accertativa del "dies a quo", previstodall'art. 4, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 231/2002 (data di ricevimentodella prestazione), ai fini della decorrenza automatica degli interessimoratori speciali» (v.

Cass., sez.

III, 25 agosto 2020, n. 17684).Nel caso di specie tutte le fatture azionate attengono alla fornitura dienergia e, conseguentemente, vale per esse il termine di trenta giorni dallaloro emissione, pertanto, è erroneo quanto affermato dalla Corte d’appello,là dove ha stabilito la decorrenza degli interessi dalla data della domanda.4.

Con il quarto motivo è denunciata “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per omessa pronuncia sulle spese del procedimento monitorio”.La ricorrente lamenta che, avendo la Corte d’appello revocato ildecreto ingiuntivo per i pagamenti intervenuti successivamente alla suaemissione, ha omesso di statuire sulla domanda diretta a porre a carico delComune di [OSCURATO:PERSONA] le spese della fase monitoria, come richiesto inentrambi i gradi del giudizio, dovendo gravare le spese anticipate perPag. 10 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’inadempimento sul debitore che abbia dato causa al processo anche sel’obbligazione si estingua in corso di giudizio.Con il quinto motivo è denunciata “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle somme pagate perspese del primo grado”.La ricorrente ha dedotto che, avendo il Tribunale condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune diSanta Paolina e avendo la banca eseguito tale pagamento (per euro7.625,60) con riserva di gravame, la Corte d’appello, pur avendo riformatola sentenza di primo grado e condannato l’ente alla rifusione delle spese deidue gradi, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda espressa di restituzionedi quanto pagato in esecuzione della decisione riformata.5.

Entrambi i motivi sono manifestamente fondati.Pur avendo revocato il decreto ingiuntivo in ragione dei pagamentiintervenuti successivamente alla sua emissione, la Corte d’appello, comedebitamente rappresentato dalla ricorrente, la quale ha riportato i passiessenziali degli atti processuali, provvedendo alla relativa localizzazione, alfine di permetterne l’esame da parte di questa Corte, ha omesso di statuiretanto sulla domanda svolta dall’opposta diretta a porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] le spese della fase monitoria, quanto sulla domanda voltaalla restituzione dell’importo versato all’appellato a titolo di spese di lite inforza della sentenza di primo grado, successivamente riformata dal giudicedel secondo grado.6.

Conclusivamente, vanno accolti il primo, il secondo, il quarto e ilquinto motivo, assorbito il terzo.

La sentenza impugnata deve esserecassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, comunque indiversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MPag. 11 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo delricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte diappello di Napoli, comunque in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oCOMUNE [OSCURATO:PERSONA],- intimato -per la cassazione della sentenza n. 1048/2024 della Corte d’appello diNapoli pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza pubblicata il 21.9.2018, accoglieval’opposizione proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto,Pag. 1 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026revocava il decreto ingiuntivo n. 1529/2016 emesso su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 30.377,05,oltre agli interessi dalla messa in mora al saldo.La ricorrente aveva esposto di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.crediti vantati verso l’ente locale in relazione a rapporti di somministrazionedi energia, in forza di tre contratti di cessione (26.6.2014; 25.6.2015;29.9.2015), e di voler azionare in via monitoria 160 fatture per complessivieuro 62.049,04, dato atto del pagamento tardivo di alcune di esse per euro31.838,19, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento del residuocapitale (euro 30.210,85), nonché degli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 su tutte le fatture, incluse quelle già pagate, ma tardivamente.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione aveva eccepito:l’incompetenza territoriale del Tribunale adito; il difetto di legittimazionedella ricorrente perché le cessioni non erano state accettate; l’inesistenzadei crediti, poiché alcune fatture non erano state inviate e altre erano statepagate.L’opposta aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e l’accoglimentodelle domande già avanzate in via monitoria, rilevando che il decretoingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002“dalla messa in mora”, anziché dalle scadenze delle fatture comedomandato.Il Tribunale riteneva che l’opposta avesse fondato la prova del creditosolo sulle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza offrire ladimostrazione circa i fatti posti a base della domanda di pagamento,segnatamente sull’effettiva erogazione dell’energia e sulla corrispondenzatra quantità utilizzate e quantità fatturate; individuava un ulteriore profilocritico nell’inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica.2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, inriforma della decisione impugnata, revocava il decreto ingiuntivo in ragionedei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio, e condannava il Comune diPag. 2 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026Santa Paolina al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro29.894,58 a titolo di residuo capitale, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002“a far data dalla domanda sino al soddisfo”, nonché al pagamento dellespese del doppio grado.La Corte d’appello, per quanto ancora di rilievo in questa sede,osservava che l’appellante aveva già prodotto in sede monitoria i contrattidi somministrazione, le fatture azionate (con indicazioni analitiche circa leprestazioni, il luogo e le quantità), gli atti di cessione notificati con elencodelle fatture, gli estratti autentici delle scritture contabili e le note di sollecitodi pagamento, mentre il Tribunale aveva erroneamente gravato il creditoredella prova dell’effettiva fornitura nonostante l’assenza di specificacontestazione dell’utente in costanza di rapporto rispetto alla fatturazionevia via recapitata. Considerato l’intervenuto pagamento in pendenza dellalite di euro 482,47, la Corte d’appello condannava l’appellato al pagamentodi euro 29.728,38, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda alsoddisfo, “non potendosi mettere in discussione, per come preteso dallastessa appellante, la decorrenza degli interessi, riconosciuta nelprovvedimento monitorio […]”.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].p.a., sulla base di cinque motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 112 cod.proc. civ.Pag. 3 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026La ricorrente rileva che ha azionato in via monitoria 160 fatture perun importo complessivo di euro 62.049,04 e che ha chiesto il pagamento,oltre al residuo capitale dovuto, degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002su tutte le fatture, incluse quelle già pagate tardivamente e, dunque,azionate solo quanto agli interessi. La Corte d’appello, pur avendocondannato il debitore al pagamento del residuo capitale e dei relativiinteressi, ha omesso di pronunciarsi sulla distinta domanda di condanna alpagamento degli interessi moratori maturati sulle fatture tardivamentepagate prima del ricorso ex art. 638 cod. proc. civ. e su quelle pagate inpendenza della lite. Domanda, quest’ultima, proposta sin dal ricorso perdecreto ingiuntivo e riproposta nei successivi gradi.1.1. Il motivo è fondato.La ricorrente ha debitamente riportato i passi essenziali degli attiprocessuali, provvedendo alla relativa localizzazione, al fine di permetternel’esame da parte di questa Corte, dai quali emerge l’avvenuta proposizionedella domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art. 4 D.Lgs.231/2002 su tutte le fatture, incluse quelle già pagate tardivamente primadella presentazione del ricorso monitorio, nonché tenuto conto delpagamento avvenuto in pendenza del giudizio dell’importo di euro 482,47.La Corte d’appello nel rideterminare il credito residuo per capitale ineuro 29.728,38 (“pari alla differenza tra l’importo ingiunto di euro30.210,85 e l’importo di euro 482,47 corrispondente alla sommatoria deipagamenti di cui si è dato atto nel presente paragrafo”), a cui ha aggiuntola spesa di euro 166,20 (spese notarili), ha omesso di provvedere, quantoalla condanna al pagamento degli interessi, con riferimento tanto allefatture tardivamente pagate prima del deposito del ricorso ex art. 638 cod.proc. civ. pari ad euro 31.838,19, quanto a quelle corrisposte in pendenzadel giudizio (fatture n. 2614479161 e n. 2614479169). Domanda,quest’ultima, proposta sin dal ricorso per decreto ingiuntivo e riproposta siain sede di costituzione in fase di opposizione, sia in sede di appello.Pag. 4 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/20262. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 633e 645 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello ritenuto di non potermettere in discussione la decorrenza degli interessi stabilita nel decretoingiuntivo.La ricorrente, premesso che in sede monitoria aveva chiesto lacondanna al pagamento degli interessi dalle singole scadenze, e nellesuccessive fasi del giudizio aveva reiterato la domanda, lamentando inentrambe le sedi la violazione dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 231/2002, siduole del fatto che la Corte d’appello, nel liquidare gli interessi di mora exD.Lgs. 231/2002 dalla domanda e non dalle scadenze delle singole fatture,ha giustificato tale scelta affermando di non poter mettere in discussione ladecorrenza degli interessi “riconosciuta nel provvedimento monitorio”.La decisione resa contrasta con i principi del giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, nel quale il giudice è chiamato a decidere sull’interadomanda originariamente proposta dal creditore, senza vincoli derivanti dalcontenuto del decreto, potendosi dunque riproporre nella fase contenziosala parte di domanda non accolta (o accolta solo parzialmente) in sedemonitoria.2.1. Il motivo deve essere accolto.La Corte d’appello a chiusura del paragrafo 9, dopo aver determinatol’importo del capitale residuo, si è così espressa: “[…] il Comune di SantaPaolina va condannato al pagamento, in favore dell’appellante, delcomplessivo importo di Euro 29.728,38 (cui devono aggiungersi ulterioriEuro 166,20 a titolo di spese notarili), quale residuo capitale in relazionealle fatture azionate, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dacalcolarsi dalla domanda al soddisfo, non potendo mettersi in discussione,per come preteso dalla stessa appellante, la decorrenza degli interessi,riconosciuta nel provvedimento monitorio, che, per effetto delle deduzioniTale argomentazione è palesemente errata.Pag. 5 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il ricorso ex art. 638 cod. proc. civ. introduce, con riferimento aicrediti indicati nell’art. 633 cod. proc. civ. per i quali ricorre la prova scritta,una domanda a contraddittorio differito, sì che, una volta propostal’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il procedimento rientra nei binaridella cognizione ordinaria, sia pur a parti invertite (in senso formale), econseguentemente l’eventuale accoglimento parziale della domanda con ildecreto, non limita l’oggetto del giudizio, al quale è pur sempre sottesa ladomanda originaria del creditore. Da ciò consegue che “qualora il giudicerevochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve- pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condannaa sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda ildiritto al pagamento della parte vittoriosa” (v. Cass., sez. II, 14 luglio 2022,n. 22253, non massimata, ma espressamente in motivazione; Cass. civ.,sez. III, 10 marzo 2009, n. 5754; Cass., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1184;Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13001; Cass., sez. lav. 1° dicembre2000, n. 15339).È stato, del resto e coerentemente, reiteratamente affermato daquesta Corte che “[n]el giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che siastato emesso per una somma inferiore a quella indicata nel ricorso, ilcreditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica deldecreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronunciadi rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questapronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di unastatuizione suscettibile di passaggio in giudicato” (v. Cass. civ., sez. III, 24giugno 1993, n. 7003) e che “il giudice non deve limitarsi ad esaminare sel'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad unaautonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore perdimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, siadall'opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dallapronuncia monitoria (Cass. 22253/2022, cit.; Cass., sez. lav., 28 maggioPag. 6 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/20262019, n. 14486; Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2013, n. 22281, resa conriferimento alla domanda relativa agli interessi).La sentenza impugnata non si è conformata agli indicati principi didiritto, là dove ha affermato di non potersi discostare da quanto statuito insede di decreto ingiuntivo, che pur ha revocato, quanto alla domanda dellacreditrice di far decorrere gli interessi dalla scadenza delle fatture.3. Con il terzo motivo è denunciata “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 4 d.lgs. 231/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.sulla decorrenza degli interessi moratori”.La ricorrente lamenta che la decisione della Corte d’appello, là doveha liquidato gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda è in contrastocon l’art. 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo, applicabilepacificamente anche ai debiti della PA, poiché gli interessi di mora ivi previstidecorrono automaticamente dalla scadenza del termine pattuito dalle partio, in assenza, del termine legale (30 giorni dalla ricezione della fattura odalla richiesta di pagamento equivalente, 30 giorni dalla prestazione delservizio), senza necessità di costituzione in mora. La Corte d’appello,pertanto, avrebbe dovuto riconoscere la decorrenza degli interessi dallescadenze delle fatture o, subordinatamente, dal trentesimo giornosuccessivo all’emissione, secondo quanto indicato nel ricorso.3.1. L’accoglimento del primo e del secondo motivo determinal’assorbimento del terzo motivo, che, se lo si dovesse esaminare nel merito,risulterebbe fondato.Infatti, la decorrenza degli interessi moratori, oggetto di richiesta daparte della ricorrente in sede monitoria e successivamente ribadita sia inprimo, sia in secondo grado, si intende regolata dall’art. 4, comma 1, D.Lgs.231/2002.L’art. 1, comma 1, D.Lgs. 231/2002 prevede che “Le disposizionicontenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuatoa titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.Pag. 7 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026L’art. 2 dello stesso decreto legislativo, stabilisce: “Ai fini del presentedecreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunquedenominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o laprestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) “pubblicaamministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquandosvolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”Stante l’abrogazione del D.Lgs. 163/2006, deve farsi riferimentoall’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 (“Codice dei [OSCURATO:PERSONA]”), il qualestabilisce che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari oamministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oal codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore delcodice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, inmancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.Ai fini del giudizio la qualifica di “pubblica amministrazione” si ricavadall’allegato I.1. del D.Lgs. 36/2023, il quale all’art. 1, comma 1, lett. b)definisce “«amministrazioni aggiudicatrici», lo Stato, gli enti pubbliciterritoriali, gli enti pubblici non economici, le associazioni, unioni, consorzi,comunque denominati, costituiti da detti soggetti”. In tale categoria,pertanto, rientrano i Comuni, i quali, in ogni caso, rientrano anche nellacategoria di “stazione appaltante” prevista dalla lett. a) dello stesso art. 1(“«stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affidacontratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto,nella scelta del contraente, al rispetto del codice”).In ogni caso, sebbene tale profilo non sia stato mai messo in discussionenella vicenda in esame, sull’applicazione del D.Lgs. anche per i debiti dellaPA questa Corte ha affermato che “[l]a disciplina relativa alla decorrenzaautomatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzionein mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione dellaPag. 8 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o traqueste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, checomportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o laprestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contrattod'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione"prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile atutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivonel pagamento di un prezzo in denaro” (v. Cass., sez. II, 24 gennaio 2025,n. 1747; v. Cass., sez. 6-I, 20 maggio 2021, n. 13763).3.2. L’art. 4, comma 1, D.Lgs. 231/2002 (“Termini di pagamento”)prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria lacostituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per ilpagamento” (v., ex plurimis, Cass. 1747/2025, cit.; Cass., sez. III, 31maggio 2019, n. 14911; Cass., sez. III, 5 novembre 2024, n. 28413).L’art. 4 al comma 2 stabilisce che “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trentagiorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di unarichiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulladecorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali dellafattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalladata di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiestaequivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento dellemerci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore ricevela fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella delricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalladata dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge odal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o deiservizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o larichiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.Pag. 9 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026Nel caso di specie, non risultando alcuna pattuizione di deroga ai sensidel comma 4 dello stesso articolo e non potendo esservi certezza sulla datadel ricevimento della fattura da parte del debitore, è stato affermato daquesta Corte che, in assenza di altre prove, il criterio subordinato previstodall’art. 4, comma 2, lett. b) può trovare applicazione «anche facendoriferimento alla "data di emissione" della fattura, in quanto documentoequiparato alla richiesta di pagamento e che viene formato, di regola,secondo la comune prassi commerciale, "successivamente" allaeffettuazione della prestazione di beni o servizi» […] [l]a regolarità dellasequenza "esecuzione prestazione - richiesta di pagamento" che, in assenzadi diverse pattuizione tra le parti, trova riscontro nella comune prassicommerciale e fiscale, e per cui la fattura viene emessa dopo la esecuzionedella cessione di beni o della prestazione di servizi, è stata assunta dalLegislatore a base della indicata presunzione, e consente pertanto diritenere utilizzabile anche l'elemento cronologico della "data di emissione"della fattura, in funzione integrativa-accertativa del "dies a quo", previstodall'art. 4, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 231/2002 (data di ricevimentodella prestazione), ai fini della decorrenza automatica degli interessimoratori speciali» (v. Cass., sez. III, 25 agosto 2020, n. 17684).Nel caso di specie tutte le fatture azionate attengono alla fornitura dienergia e, conseguentemente, vale per esse il termine di trenta giorni dallaloro emissione, pertanto, è erroneo quanto affermato dalla Corte d’appello,là dove ha stabilito la decorrenza degli interessi dalla data della domanda.4. Con il quarto motivo è denunciata “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per omessa pronuncia sulle spese del procedimento monitorio”.La ricorrente lamenta che, avendo la Corte d’appello revocato ildecreto ingiuntivo per i pagamenti intervenuti successivamente alla suaemissione, ha omesso di statuire sulla domanda diretta a porre a carico delComune di [OSCURATO:PERSONA] le spese della fase monitoria, come richiesto inentrambi i gradi del giudizio, dovendo gravare le spese anticipate perPag. 10 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’inadempimento sul debitore che abbia dato causa al processo anche sel’obbligazione si estingua in corso di giudizio.Con il quinto motivo è denunciata “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle somme pagate perspese del primo grado”.La ricorrente ha dedotto che, avendo il Tribunale condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune diSanta Paolina e avendo la banca eseguito tale pagamento (per euro7.625,60) con riserva di gravame, la Corte d’appello, pur avendo riformatola sentenza di primo grado e condannato l’ente alla rifusione delle spese deidue gradi, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda espressa di restituzionedi quanto pagato in esecuzione della decisione riformata.5. Entrambi i motivi sono manifestamente fondati.Pur avendo revocato il decreto ingiuntivo in ragione dei pagamentiintervenuti successivamente alla sua emissione, la Corte d’appello, comedebitamente rappresentato dalla ricorrente, la quale ha riportato i passiessenziali degli atti processuali, provvedendo alla relativa localizzazione, alfine di permetterne l’esame da parte di questa Corte, ha omesso di statuiretanto sulla domanda svolta dall’opposta diretta a porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] le spese della fase monitoria, quanto sulla domanda voltaalla restituzione dell’importo versato all’appellato a titolo di spese di lite inforza della sentenza di primo grado, successivamente riformata dal giudicedel secondo grado.6. Conclusivamente, vanno accolti il primo, il secondo, il quarto e ilquinto motivo, assorbito il terzo. La sentenza impugnata deve esserecassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, comunque indiversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MPag. 11 di 12Numero registro generale 22238/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 18793/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo delricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte diappello di Napoli, comunque in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 12 di 12
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