CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25780/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TILLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 17– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 363 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 giugno 2021 (R.G.N.347/2019).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Procuratore Generale, in persona della dottoressa PAOLAUdita, per il controricorrente, l’avvocata CARLA D’ALOISIO, che haribadito le conclusioni formulate nel controricorso.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diSalerno ha respinto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] controla pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque respintol’opposizione contro l’avviso di addebito n. 40020160003041568000,notificato il 21 maggio 2016 per i contributi “a percentuale” sul redditocorrelato alla partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA].r.l., per la parte eccedente il minimale.A fondamento della decisione la Corte territoriale ha evidenziato,anzitutto, che gli elementi acquisiti al processo hanno avvalorato unapporto personale, abituale e prevalente dell’appellante nell’eserciziodell’attività d’impresa.In secondo luogo, la base imponibile per il calcolo dellacontribuzione dovuta è costituita dalla parte del reddito d’impresadichiarato dalla società a responsabilità limitata a fini fiscali e attribuitaal socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, anche quandotali utili non siano stati distribuiti.2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione lasentenza della Corte d’appello di Salerno, con ricorso articolato in tre- 2 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026motivi, illustrati da memoria in vista dell’originaria trattazionecamerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– La causa, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 29gennaio 2026, è stata fissata, con ordinanza interlocutoria, per lapubblica udienza del 7 luglio 2026.5.– La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo ilrigetto del ricorso.6.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] haribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richiesteriportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 1, comma 203, lettera c),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell’art. 2729 cod. civ. ecensura la sentenza d’appello per aver attribuito valenza decisiva allamera qualifica di amministratore, senza svolgere l’indispensabileindagine in concreto sulla partecipazione personale al lavoro aziendale,con caratteri di abitualità e di prevalenza.1.1.– La critica si rivela inammissibile.1.2.– La Corte di merito (cfr., a tale riguardo, le pagine 4 e 5 dellasentenza d’appello) ha mostrato di uniformarsi ai princìpi oramaiconsolidati che, in tema di gestione assicurativa del socioamministratore di società a responsabilità limitata, reputanoindispensabile l’accertamento in concreto, con onere della prova acarico dell’INPS, della partecipazione personale del socio all’attivitàaziendale commerciale, secondo i tratti dell’abitualità e dellaprevalenza.Tale partecipazione, in particolare, non dev’essere straordinaria oeccezionale, benché non sia necessaria la presenza quotidiana e- 3 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026ininterrotta sul luogo di lavoro e sia sufficiente escludernel’occasionalità, la transitorietà, la saltuarietà.La partecipazione, inoltre, sotto il profilo temporale, dev’essereresa per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni dellavoratore: a tale riguardo, è esclusa ogni valutazione concernente laprevalenza dell’apporto del socio rispetto a quello degli altri occupatinell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (Cass., sez.lav., 26 gennaio 2021, n. 1684).Ai fini del sorgere dell’obbligo assicurativo, la partecipazione non siestrinseca soltanto nell’espletamento di un’attività esecutiva omateriale, ma anche nella prestazione dell’attività organizzativa edirettiva di natura intellettuale, in quanto, anche in tale ipotesi, siravvisa un apporto personale all’attività di impresa, con ingerenzadiretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass., sez. lav., 10agosto 2023, n. 24439).1.3.– Alla stregua di tali princìpi, la Corte territoriale ha vagliato glielementi probatori in una disamina complessiva che non si arresta, alcontrario di quel che prospetta il ricorrente, alla considerazione dellacarica apicale ricoperta in seno alla società a responsabilità limitata.I giudici d’appello, in coerenza con l’accertamento già compiuto dalTribunale, attribuiscono una particolare forza persuasiva alle risultanzedel verbale dell’[OSCURATO:PERSONA], per la precisione e la concordanza deglielementi di fatto acquisiti e non efficacemente avversati.Il motivo, nella sua essenza, tende a sovvertire una valutazioneorganica e coerente, cristallizzata in una “doppia conforme”, es’incentra su un dato (la carica sociale) sprovvisto di rilevanza decisivanel contesto di un più ampio percorso argomentativo, senza confutare,tuttavia, gli ulteriori elementi che sorreggono la ratio decidendi dellapronuncia impugnata.Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità formulatanel controricorso (pagine 2 e 3).- 4 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/20262.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.e critica il carattere apparente della motivazione sull’ammontare dellacontribuzione pretesa: tale motivazione ricalcherebbe in manierapedissequa le memorie difensive dell’[OSCURATO:PERSONA] e il contenuto dellapronuncia di primo grado, senza vagliare le argomentazionidell’appellante.2.1.– Il motivo dev’essere disatteso.2.2.– A fondamento della decisione, la Corte di merito ha enunciatomolteplici argomenti, compiutamente intelligibili e non contraddittori(pagine 6 e 7 della pronuncia impugnata, punti da 17 a 21).La sentenza è dunque rispettosa dell’obbligo di motivazione sancitodall’art. 111, sesto comma, Cost. e non presenta le anomalie radicaliche de iure condito possono essere sindacate nel giudizio di legittimità(Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).Né le ragioni del convincimento espresso possono ritenersimeramente apparenti, nell’accezione rigorosa delineata da questaCorte (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).La motivazione richiama con dovizia di riferimenti leargomentazioni della pronuncia impugnata e al ragionamento svoltodal giudice di primo grado e dall’[OSCURATO:PERSONA] presta una ponderataadesione, nel cimentarsi con la prospettazione antitetica del ricorrentein ordine alla valenza risolutiva della mancata distribuzione degli utili.Peraltro, la mancata confutazione analitica di tutte le ragioniaddotte dalla parte non implica di per sé l’inosservanza dell’obbligo dimotivazione.2.3.– Non sussiste, in definitiva, il vizio denunciato.3.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazionedell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,- 5 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 1della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell’art. 47 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Avrebbe errato la Corte di merito nel rapportare la contribuzione airedditi d’impresa conseguiti dalla società ai fini IRES. La disciplina dilegge, difatti, sarebbe inequivocabile nel ricollegare l’ammontare dellacontribuzione dovuta alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finiIRPEF dal lavoratore.I redditi da partecipazione in società di capitali non sarebberoriconducibili ai redditi d’impresa e comunque concorrerebbero alladeterminazione del reddito soltanto nel caso di distribuzione, peraltronella ridotta misura percentuale del 49,72%.3.1.– Il motivo è fondato, nei termini di séguito precisati.3.2.– Nel presente giudizio, si controverte di un socio eamministratore di società a responsabilità limitata, di cui la Corte dimerito ha accertato la partecipazione abituale e prevalente al lavoroaziendale della società, con valutazione immune da critiche per leragioni già illustrate nell’esame del primo mezzo.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella baseimponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplical’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarlie non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”.3.3.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile della contribuzionedovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma deitrattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1°luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributo annuodovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori» al «12 per cento del- 6 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titoloall’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’annoprecedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblicoimpiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dalla legge diconversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatore ha scelto dirapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni deicontributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori «allatotalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al qualei contributi stessi si riferiscono».3.4.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltantoal reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001,punto 6 del Considerato in diritto), anche quando in relazione a taliredditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva (daultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e, specularmente,della base pensionabile, «con evidente riflesso positivo sulla misuradella prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenzialeassicurata dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 del Consideratoin diritto).3.5.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aifini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti dicomputare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socioaccomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav.,12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez.- 7 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a taliredditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, comeredditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo e inaccomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sial’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3,del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» eapplicabile dal primo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sono imputatia ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» (art. 5,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizione confermata, adecorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n.117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, inquanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, sia pure ai soli finitributari, l’immedesimazione tra società partecipata e socio (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Consideratoin diritto).3.6.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù dellacollaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella baseimponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società dicapitali in cui non presti alcuna attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione; neglistessi termini, sulla posizione del socio fondatore della società che noncollabori al lavoro aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n.14043).- 8 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligo assicurativosorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitataesclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda concarattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la solapartecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativaiscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga losvolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda,non può giustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790,punto 3 delle Ragioni della decisione): il «semplice apporto di ciascunoal capitale sociale», avulso dallo svolgimento di attività lavorativa(Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 delConsiderato in diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dallegislatore ai fini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestionecommercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22901,e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, conorientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno2021).3.7.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale. Il ricorrente svolge l’attività lavorativa nella società aresponsabilità limitata e da tale attività scaturisce l’obbligoassicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettiva diuna tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto dellasocietà di capitali, ha puntualizzato che «I soci tenuti alla iscrizionenella gestione commercianti devono versare il contributo previdenzialesulla base del reddito di impresa […] L’imponibile contributivo, perciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito diimpresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in- 9 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026ragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass., S.U., 12febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi della decisione).3.8.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debba considerareconfluendo così nella base imponibile contributiva.3.9.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato aifini IRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “per trasparenza”ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (e, a decorreredal primo gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del d.lgs.n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può esseredenunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito èriconducibile alla società.3.10.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresadenunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatore esi connota per una puntuale accezione tecnica, come conferma ilraffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da un analogotenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quello accertatoai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il giàcitato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamare il- 10 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la base imponibilesecondo una latitudine più ristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espressocriterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmenteverificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall’imputazionefiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, con sceltadiscrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a pattoche la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatodalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non– come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.3.11.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla lucedi ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quantola determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamentolegale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per leprestazioni patrimoniali imposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfattitutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogans dell’enunciatonormativo.3.12.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale conquella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondente aquella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina- 11 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, atestimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione inmateria» (sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato indiritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e di difformitàin ordine all’elemento qualificante del reddito denunciato ai fini IRPEF,che spetta alla normativa tributaria definire.La lettura propugnata nel controricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimere lequestioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma di riferimento dellaconnessa normativa previdenziale.3.13.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnocontrario addotti dalla Procura Generale e dall’[OSCURATO:PERSONA].3.14.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e non diredditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettiva percezionedel reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato, in virtùdella percezione degli utili o dell’opzione della società a responsabilitàlimitata per il regime di imputazione “per trasparenza” caratteristicodelle società di persone.3.15.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato,può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384 del1992, che si prefigge di ampliare la base imponibile contributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àdito aun’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corte haosservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivanti dalla merapartecipazione a società di capitali in cui l’obbligato non svolge attività- 12 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragionidella decisione).3.16.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia del reddito aifini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbito operativo delladisciplina, senza determinarne, per le società a responsabilità limitata,quella sostanziale inapplicabilità che l’ufficio della Procura Generalepaventa.3.17.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebbe rimessaall’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta inedita nell’ordinamentoprevidenziale, anche alla luce del rango pubblicistico degl’interessicoinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campo ancheda tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva e neldelineare i contorni della sua inderogabilità in modo autonomo edesaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenzialee disciplina tributaria, commisurando l’obbligo contributivo ai redditiimputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipi allavoro aziendale di una società a responsabilità limitata rispecchia lascelta del legislatore di modellare la normativa previdenziale su quellatributaria, a sua volta ragionevolmente correlata alle particolarità deidiversi tipi societari e del grado d’immedesimazione tra società e socioe al conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.- 13 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/20263.18.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non ènecessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dal suoruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto allalettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenzatra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.3.19.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppuredai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioni erogate edai princìpi solidaristici che permeano l’ordinamento previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntuale evincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perché a taleestensione fa riscontro l’incremento delle prestazioni previdenzialifuture.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.),comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati suun livello minimo imponibile.3.20.– A tali princìpi non si è attenuta la Corte territoriale, nelconsiderare ininfluente la mancata distribuzione degli utili ai fini delladeterminazione del reddito denunciato ai fini IRPEF.4.– In conclusione, dev’essere dichiarato inammissibile il primomotivo e va respinto il secondo mezzo.della sentenza d’appello.5.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Salerno, chiamata arinnovare, in diversa composizione, l’esame della fattispecie, in- 14 -Numero registro generale 31882/2021Numero sezionale 3270/2026Numero di raccolta generale 25780/2026Data pubblicazione 25/09/2026conformità al principio di diritto che di séguito si enuncia: «Il socio chepartecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale diuna società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi allagestione commercianti deve versare un contributo annuo commisuratoalla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali,societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Alla base imponibilecontributiva non appartengono, pertanto, gli utili accantonati e nonpercepiti, salvo che la società non abbia optato per l’imputazione “pertrasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Grava sull’ente creditorel’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque ilsorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società perl’imputazione “per trasparenza”».6.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo mezzo;respinge la seconda critica; cassa la sentenza impugnata in relazionealla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spesedel presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 15 -