CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36669/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di bancarotta semplice; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, 530 e 533 cod. proc. pen. — non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 217, comma 2, R.D. n° 267/1942 e 603 cod.proc.pen. — risulta parimenti inammissibile, poiché anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 4 sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che era comunque obbligo dell'imputato quello di verificare l'adempimento dell'incarico affidato al commercialista); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sofficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato poiché inerente a difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha adeguatamente giustificato il diniego dei benefici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estens