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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 10488/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/2000 avverso lasentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereMariella Ianniciello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina-in parziale riforma della sentenza emessa il 23 settembre 2022 dal Tribunale di Messina - rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. in concorso con persona non identificata.

2. Avverso il provvedimento,il ricorrente – per il tramite del difensore di fiducia - ha proposto ricorso affidatoad un unico motivo di ricorso , ded ucendo : -violazione di legge, in relazione agli artt. 131 bis e 2, comma 4, cod. pen., per avere la Corte di appello rigettato l’istanza volta al riconoscimento dellacausa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto, sull’assunto - errato in diritto - della esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale dall’ambito di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

La Corte distrettuale, dunque, avrebbe applicato la preclusione normativa introdotta con la novella n.77 del 2019 ai fatti in contestazione, benchè risalenti al mese diluglio 2018, in violazione de l divieto di irretroattività ex art. 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale.

Si tratta di una norma di natura sostanziale il cui «scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo….» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).

2.1. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato con la legge 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") e successivamente con la c.d.

R iforma “ Cartabia ” .

Per quanto di interesse in questa sede, con i menzionati interventi normativi, si è stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-biscod. pen.

Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, comma 4, cod. pen.: il concetto di disposizione più sfavorevole non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche in peius al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame.

2.2. Nel caso in oggetto, lacondotta criminis, di cui lo Scutellà si è reso autore, si è consumata alla data del 28 luglio 2018, quando il testo della norma non riteneva ostativo il titolo di reato per cui si procede.

Pertanto la Corte territoriale - ritenendo che la norma in o ggetto escludesse «per la fattispecie criminosa in esame di cui si è reso responsabile l’imputato, che l’offesa possa[potesse] essere ritenuta di particolare tenuità» (così pag. 4 della impugnata sentenza)- è incorsa nella violazione dell’art. 2, comma 4 , cod. pen., applicando retroattivamente una norma sostanziale, sopravvenuta alla consumazione dei fatti-reato in contestazione e sfavorevole al reo ( così Sez.6 , n. 23623 del 21/05/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286629 – 01) .

3. Ne consegue, quindi, l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Messina perché valuti la ricorrenza dei presupposti per la eventuale riconoscibilità della lieve offensività exart. 131- bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Così deciso, 5 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/2000 avverso lasentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereMariella Ianniciello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina-in parziale riforma della sentenza emessa il 23 settembre 2022 dal Tribunale di Messina - rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. in concorso con persona non identificata. 2. Avverso il provvedimento,il ricorrente – per il tramite del difensore di fiducia - ha proposto ricorso affidatoad un unico motivo di ricorso , ded ucendo : -violazione di legge, in relazione agli artt. 131 bis e 2, comma 4, cod. pen., per avere la Corte di appello rigettato l’istanza volta al riconoscimento dellacausa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto, sull’assunto - errato in diritto - della esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale dall’ambito di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. La Corte distrettuale, dunque, avrebbe applicato la preclusione normativa introdotta con la novella n.77 del 2019 ai fatti in contestazione, benchè risalenti al mese diluglio 2018, in violazione de l divieto di irretroattività ex art. 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale il cui «scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo….» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). 2.1. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato con la legge 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") e successivamente con la c.d. R iforma “ Cartabia ” . Per quanto di interesse in questa sede, con i menzionati interventi normativi, si è stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-biscod. pen. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, comma 4, cod. pen.: il concetto di disposizione più sfavorevole non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche in peius al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame. 2.2. Nel caso in oggetto, lacondotta criminis, di cui lo Scutellà si è reso autore, si è consumata alla data del 28 luglio 2018, quando il testo della norma non riteneva ostativo il titolo di reato per cui si procede. Pertanto la Corte territoriale - ritenendo che la norma in o ggetto escludesse «per la fattispecie criminosa in esame di cui si è reso responsabile l’imputato, che l’offesa possa[potesse] essere ritenuta di particolare tenuità» (così pag. 4 della impugnata sentenza)- è incorsa nella violazione dell’art. 2, comma 4 , cod. pen., applicando retroattivamente una norma sostanziale, sopravvenuta alla consumazione dei fatti-reato in contestazione e sfavorevole al reo ( così Sez.6 , n. 23623 del 21/05/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286629 – 01) . 3. Ne consegue, quindi, l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Messina perché valuti la ricorrenza dei presupposti per la eventuale riconoscibilità della lieve offensività exart. 131- bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso, 5 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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