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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13967/2026

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pigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Roma – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, giudicati con tre sentenzeemesse, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per plurimi fatti attinenti alle sostanza stupefacenti(sentenza del 07/11/2023, passata in giudicato il 19/11/2024, della Corte di appello di Roma,di condanna alla pena di anni tre di reclusione e milleottocento euro di multa, per i reati di cuiagli artt. 73 comma 5 e 74 comma 6 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commessi nel 2019;sentenza del 19/06/2023, passata in giudicato il 12/02/2025, del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Roma, di condanna alla pena di anni due di reclusione, per ilreato di cui all’art. 74 comma 6 T.U. stup., commesso negli anni 2016 e 2017; sentenza del09/10/2023, passata in giudicato il 13/05/2025, del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Roma, di condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed eurotremila di multa, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 T.U. stup., commesso nei mesi dinovembre e dicembre del 2021).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente violazione di legge in relazione agli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.3.

Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).

Nel caso di specie, non vi è documentazione atta adocumentare la condizione di tossicodipendente.

Il giudice dell’esecuzione, inoltre, haadeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, nonessendovi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti, nonchéespressivi di uno stile di vita.Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Roma – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, giudicati con tre sentenzeemesse, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per plurimi fatti attinenti alle sostanza stupefacenti(sentenza del 07/11/2023, passata in giudicato il 19/11/2024, della Corte di appello di Roma,di condanna alla pena di anni tre di reclusione e milleottocento euro di multa, per i reati di cuiagli artt. 73 comma 5 e 74 comma 6 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commessi nel 2019;sentenza del 19/06/2023, passata in giudicato il 12/02/2025, del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Roma, di condanna alla pena di anni due di reclusione, per ilreato di cui all’art. 74 comma 6 T.U. stup., commesso negli anni 2016 e 2017; sentenza del09/10/2023, passata in giudicato il 13/05/2025, del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Roma, di condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed eurotremila di multa, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 T.U. stup., commesso nei mesi dinovembre e dicembre del 2021).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente violazione di legge in relazione agli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490). Nel caso di specie, non vi è documentazione atta adocumentare la condizione di tossicodipendente. Il giudice dell’esecuzione, inoltre, haadeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, nonessendovi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti, nonchéespressivi di uno stile di vita.Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.