CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RESTUCCIA Rocco e DEMARI Francesco (imputati del reato di cessione di cocaina a LAROSA Antonio) ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che ha confermato la condanna inflitta in primo grado - deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità; ritenuto che i ricorsi, di contenuto sovrapponibile, presentino connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello confermato la condanna prendendo in considerazione anche le ricostruzioni alternative della vicenda, escludendone la plausibilità sulla scorta di considerazioni immuni da contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata: dinamica dei fatti direttamente percepita dagli operanti; posizionamento del LAROSA a bordo del motorino con le mani inserite nella vettura occupata dai ricorrenti; caduta della droga durante la fuga; inverosimiglianza e contraddittorietà delle spiegazioni fornite dai ricorrenti in ordine alla somma di danaro rinvenuta e sequestrata); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]