CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11522/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAr57)7/viso c alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto in data 30 aprile 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivo; invero, la sentenza impugnata è stata deliberata il 28 marzo 2024 con motivazione contestuale depositata in udienza, sicché, essendo l'imputato presente, come risulta dal frontespizio della sentenza medesima, il termine di 15 giorni per proporre ricorso è scaduto il 12 aprile 2024; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.