CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 27675/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1076/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 14073/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 marzo 2025, ore 15,45, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Brindisi, emesso in data 17/03/2025 e notificato in data 18/03/2025, ore 11,50, con il quale si vietava a [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e nei luoghi circostanti lo stadio, per la durata di anni cinque, con previsione di un duplice obbligo di presentazione in occasione degli incontri sportivi presso la Questura di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27675/2025 Roma, lì, 28/07/2025 2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l’annullamento deducendo: - Violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, essendo avvenuta la convalida alle ore 15,45 del 18/03/2025, e mancata valutazione della memoria depositata in data 20/03/2025 alle ore 10,00. - Vizio di motivazione in relazione al fumus dell’attribuibilità della condotta al ricorrente e alla durata della misura e alla necessità ed urgenza dell’adozione della stessa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il provvedimento del Questore di Brindisi, emesso in data 17/03/2025, veniva notificato al ricorrente il 18/03/2025 alle ore 11,50; il PM. chiedeva la convalida in data 18/03/2025 alle ore 13,35, e il Giudice convalidava il provvedimento del questore in data 18/03/2025, ore 15,45. E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D’Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Va, poi, rilevato che, contrariamente a quanto risulta nell’ordinanza, il ricorrente ha esercitato il diritto di difesa depositando, in data 20/03/2025 ore 11,00, entro il termine di 48 ore, memoria difensiva che in conseguenza della convalida avvenuta senza il rispetto del termine dilatorio, non è stata valutata (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 – 01). 5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato, quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso (ex multis Cass. 26/5/2011, n. 21022). Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Brindisi in data 17/03/2025 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brindisi. Così deciso il 10/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]