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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19727/2022

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2017 ORDINANZA sul ricorso 26486/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Rimini – [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. cons., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Mondragone n.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - - -contro- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- quest’ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Rimini - rep.n. 69.108 del 30/11/2017- e, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna - rep. 24323 del 27/11/2017; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702bis, c.p.c., i ricorrenti indicati adirono congiuntamente la Corte d’appello di Bologna chiedendo la determinazione dell’indennità d’esproprio delle aree di rispettiva proprietà (14 separati lotti), relativa all’opera ferroviaria che congiunge Rimini e Riccione- cd.

TRC- in affiancamento della preesistente linea ferroviaria.

Con ordinanza del 14.9.17, la Corte territoriale accolse l’opposizione, liquidando le varie indennità a favore dei singoli proprietari. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria.

I vari proprietari-opponenti resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale- in rito- denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 100 ss., c.p.c., per l’inammissibilità di un ricorso cumulativo in materia avverso distinti decreti d’espropriazione, per insussistenza di connessione tra le varie posizioni individuali.

Il motivo è infondato.

Invero, nella fattispecie sussiste un litisconsorzio facoltativo tra i vari proprietari espropriati; né vi è, comunque, un parametro normativo che vieti il ricorso cumulativo contenente diverse opposizioni, sollevate da distinti proprietari, alla stima delle varie indennità d’espropriazione afferenti alle medesime opere.

Né è configurabile una nullità per asserita violazione di norme processuali in mancanza di una concreta lesione del diritto di difesa addotta dalla parte ricorrente, che peraltro invoca la violazione dell’art. 100 c.p.c. senza specificarne le ragioni.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 d.p.r. n. 327/01, per aver la Corte d’appello stimato l’indennità d’esproprio sulla base della determinazione del valore operata dal Comune di Rimini ai fini IMU per il 2007- il quale aveva affermato che tale criterio non era stato contestato dall’attrice- omettendo l’esame di fatto decisivo consistente nel rilievo secondo il quale le aree espropriate erano comprese nell’ambito della fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 d.p.r. n. 753/80, sicché non era sostenibile la vocazione edificatoria delle stesse ai fini della stima indennitaria, in applicazione dell’art. 40 d.p.r. n. 327/01.

Il terzo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo relativo alla questione della fascia di rispetto.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 I predetti due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto le doglianze sono generiche, non essendo state formulate con specifico riguardo ai singoli decreti d’esproprio; invero, il ricorrente non chiarisce come e quando, e in quali termini, abbia posto la questione dell’omesso esame della fascia di rispetto innanzi alla Corte d’appello per ciascuna delle singole proprietà.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 165, c.4bis, d.lgs. n. 163/06, 13, c. 4 e 5, d.p.r. n. 327/01, per aver la Corte d’appello, dapprima, affermato correttamente che il vincolo espropriativo era stato apposto dalla delibera CIPE n. 93/06 recante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera TRC in approvazione del progetto definitivo, per poi erroneamente sostenere che, in adesione al c.t.u., l’espropriazione sarebbe stata fondata su dichiarazione di pubblica utilità scaduta, per essere stato imposto il TRC con delibera del Comune di Rimini del 1998.

Il motivo è inammissibile in quanto non chiaro, confuso e generico nella parte in cui è espressa la doglianza sull’asserita contraddizione della suddetta motivazione della sentenza impugnata, senza indicare alcuna ripercussione sulla decisione, come ammette lo stesso ricorrente.

Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione al DM 55/14, per aver la Corte territoriale liquidato le spese del giudizio anche a favore dell’opponente Censoni, sebbene la decisione abbia ridotto il quantum dell’indennità determinata in via provvisoria.

Il motivo è fondato in quanto la liquidazione delle spese al suddetto opponente ha violato il principio della soccombenza, data la determinazione di una minor somma a favore del Censoni.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. n. 327/01 in relazione all’art. 32 l. n. 47/85, in quanto la Corte d’appello, per tre posizioni, ha liquidato l’indennità sebbene pendesse la procedura di condono, ritenendo quest’ultimo riconoscibile per il lungo tempo trascorso, per l’inerzia di RFI e perché il realizzato TRC avrebbe soppresso il vincolo relativo alla fascia di rispetto ferroviaria di 30 mt, mentre la procedura di cui al predetto art. 32 prevede il formarsi del silenzio-rifiuto in ordine al nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Il motivo è fondato.

Va premesso che per i soli lotti n. 4 e 6 la Corte d’appello ha ritenuto indennizzabile anche il valore degli edifici realizzati nella fascia di rispetto ferroviario, argomentando che essi erano da ritenere legittimi in quanto oggetto di condono edilizio, ancorché non definito per mancanza del nulla-osta dell’ente ferrovie, mentre circa il lotto n.12 il manufatto è stato considerato illegittimo per l’intervenuto parere contrario di RFT, non impugnato.

Al riguardo, va osservato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo legislativamente imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o (come nella specie) ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell'interesse pubblico, sicché ai fini della determinazione dell'indennità d’esproprio, ed indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è predicabile la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza che assuma rilievo l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili.

Tale vincolo, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo Data pubblicazione 17/06/2022 difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata (Cass., n. 25668/15; n. 23674/17).

Inoltre, è stato affermato che, in tema di espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, ed alla stregua dell'art. 38, comma 2bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all’indennità non è escluso dall'originaria abusività dell'edificazione, ove l'immobile, alla data dell'esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest'ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilità; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennità, altrimenti restando la stessa rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull’istanza di condono, anche se - per ipotesi - in violazione dei termini all'uopo previsti (Cass., n. 18694/16; n. 3794/19).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha stimato come edificabili gli edifici realizzati nell’ambito della fascia di rispetto ferroviario, senza attribuire rilievo al mancato esame dell’istanza di condono, ritenendo legittimi gli edifici realizzati senza titolo edilizio per il solo fatto della mancata determinazione dell’organo amministrativo su tale istanza.

Ora, tale argomentazione confligge con i principi affermati dalla suesposta giurisprudenza di questa Corte che afferma l’insussistenza del diritto all’indennizzabilità in ordine agli edifici espropriati, realizzati senza legittimo titolo, qualora non sia stata accolta l’istanza di condono edilizio, oppure sia mancato lo scrutinio sul probabile accoglimento dell’istanza di condono (ex art. 38bis citato).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Pertanto, è evidente che la pronuncia della Corte territoriale sia sul punto in contrasto con i suddetti principi generali.

A tale riguardo va altresì evidenziato che la giurisprudenza, anche amministrativa, unanimemente ormai afferma che nella zona di rispetto ferroviario di cui all’art. 39 del D.P.R. 753 del 1980 vige un vincolo di inedificabilità (considerato relativo dal CdS, ed assoluto, come detto, dalla Corte di cassazione in ordine all’indennità d’esproprio) rientrante nelle previsioni degli artt. 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47.

Da ciò pertanto discende che la pronuncia del soggetto adito al fine del rilascio della deroga all’osservanza della fascia di rispetto ferroviario si configura, di per sé, quale parere reso agli effetti dell’anzidetto art. 32 della L. 47 del 1985 e che il Comune è tenuto a considerare agli effetti del rilascio del condono (v.

CdS, n. 1902/13; n. 4709/16).

Nel caso concreto, la Corte di appello non ha neppure acquisito il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo che costituisce un atto di cui occorre tenere necessariamente conto nell’ambito della procedura di condono.

Né risultano presentate istanze al Comune interessato di sollecito della definizione della procedura di condono.

Il primo motivo del ricorso incidentale, subordinato all’accoglimento del principale, denunzia violazione degli artt. 37 e 38, d.p.r. n. 327/01, per non aver la Corte d’appello tenuto conto del valore venale dei fondi ablati, applicando un’illegittima riduzione dello stesso, e per aver stimato il valore di un immobile di diversa proprietà per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 93 c.p.c., per non aver la Corte d’appello liquidato le spese giudiziali a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario, come tale indicato sia nelle procure alle liti, sia nell’opposizione alla stima.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il primo motivo è infondato nella parte afferente ai criteri di stima del valore venale dei fondi, in quanto la Corte d’appello l’ha stimato sulla base dei criteri IMU, e comunque tenuto conto delle caratteristiche proprie di ogni bene, come descritto in motivazione per ogni singolo proprietario; la doglianza è invece fondata in ordine alla questione della diversità dell’immobile riferito alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo appunto la Corte territoriale liquidato l’indennità per un immobile erroneamente indicato di proprietà della suddetta Morri.

Il secondo motivo è fondato, risultando dagli atti che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere procuratore antistatario.

Per quanto esposto, vanno accolti i motivi quinto e sesto del ricorso principale, nonché il primo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo del ricorso incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso principale, infondato il primo, inammissibili gli altri.

Accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e il secondo motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.

Scotti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2017 ORDINANZA sul ricorso 26486/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Rimini – [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. cons., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Mondragone n.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - - -contro- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- quest’ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Rimini - rep.n. 69.108 del 30/11/2017- e, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna - rep. 24323 del 27/11/2017; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702bis, c.p.c., i ricorrenti indicati adirono congiuntamente la Corte d’appello di Bologna chiedendo la determinazione dell’indennità d’esproprio delle aree di rispettiva proprietà (14 separati lotti), relativa all’opera ferroviaria che congiunge Rimini e Riccione- cd. TRC- in affiancamento della preesistente linea ferroviaria. Con ordinanza del 14.9.17, la Corte territoriale accolse l’opposizione, liquidando le varie indennità a favore dei singoli proprietari. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria. I vari proprietari-opponenti resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale- in rito- denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 100 ss., c.p.c., per l’inammissibilità di un ricorso cumulativo in materia avverso distinti decreti d’espropriazione, per insussistenza di connessione tra le varie posizioni individuali. Il motivo è infondato. Invero, nella fattispecie sussiste un litisconsorzio facoltativo tra i vari proprietari espropriati; né vi è, comunque, un parametro normativo che vieti il ricorso cumulativo contenente diverse opposizioni, sollevate da distinti proprietari, alla stima delle varie indennità d’espropriazione afferenti alle medesime opere. Né è configurabile una nullità per asserita violazione di norme processuali in mancanza di una concreta lesione del diritto di difesa addotta dalla parte ricorrente, che peraltro invoca la violazione dell’art. 100 c.p.c. senza specificarne le ragioni. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 d.p.r. n. 327/01, per aver la Corte d’appello stimato l’indennità d’esproprio sulla base della determinazione del valore operata dal Comune di Rimini ai fini IMU per il 2007- il quale aveva affermato che tale criterio non era stato contestato dall’attrice- omettendo l’esame di fatto decisivo consistente nel rilievo secondo il quale le aree espropriate erano comprese nell’ambito della fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 d.p.r. n. 753/80, sicché non era sostenibile la vocazione edificatoria delle stesse ai fini della stima indennitaria, in applicazione dell’art. 40 d.p.r. n. 327/01. Il terzo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo relativo alla questione della fascia di rispetto.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 I predetti due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto le doglianze sono generiche, non essendo state formulate con specifico riguardo ai singoli decreti d’esproprio; invero, il ricorrente non chiarisce come e quando, e in quali termini, abbia posto la questione dell’omesso esame della fascia di rispetto innanzi alla Corte d’appello per ciascuna delle singole proprietà. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 165, c.4bis, d.lgs. n. 163/06, 13, c. 4 e 5, d.p.r. n. 327/01, per aver la Corte d’appello, dapprima, affermato correttamente che il vincolo espropriativo era stato apposto dalla delibera CIPE n. 93/06 recante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera TRC in approvazione del progetto definitivo, per poi erroneamente sostenere che, in adesione al c.t.u., l’espropriazione sarebbe stata fondata su dichiarazione di pubblica utilità scaduta, per essere stato imposto il TRC con delibera del Comune di Rimini del 1998. Il motivo è inammissibile in quanto non chiaro, confuso e generico nella parte in cui è espressa la doglianza sull’asserita contraddizione della suddetta motivazione della sentenza impugnata, senza indicare alcuna ripercussione sulla decisione, come ammette lo stesso ricorrente. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione al DM 55/14, per aver la Corte territoriale liquidato le spese del giudizio anche a favore dell’opponente Censoni, sebbene la decisione abbia ridotto il quantum dell’indennità determinata in via provvisoria. Il motivo è fondato in quanto la liquidazione delle spese al suddetto opponente ha violato il principio della soccombenza, data la determinazione di una minor somma a favore del Censoni.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. n. 327/01 in relazione all’art. 32 l. n. 47/85, in quanto la Corte d’appello, per tre posizioni, ha liquidato l’indennità sebbene pendesse la procedura di condono, ritenendo quest’ultimo riconoscibile per il lungo tempo trascorso, per l’inerzia di RFI e perché il realizzato TRC avrebbe soppresso il vincolo relativo alla fascia di rispetto ferroviaria di 30 mt, mentre la procedura di cui al predetto art. 32 prevede il formarsi del silenzio-rifiuto in ordine al nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Il motivo è fondato. Va premesso che per i soli lotti n. 4 e 6 la Corte d’appello ha ritenuto indennizzabile anche il valore degli edifici realizzati nella fascia di rispetto ferroviario, argomentando che essi erano da ritenere legittimi in quanto oggetto di condono edilizio, ancorché non definito per mancanza del nulla-osta dell’ente ferrovie, mentre circa il lotto n.12 il manufatto è stato considerato illegittimo per l’intervenuto parere contrario di RFT, non impugnato. Al riguardo, va osservato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo legislativamente imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o (come nella specie) ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell'interesse pubblico, sicché ai fini della determinazione dell'indennità d’esproprio, ed indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è predicabile la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza che assuma rilievo l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili. Tale vincolo, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo Data pubblicazione 17/06/2022 difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata (Cass., n. 25668/15; n. 23674/17). Inoltre, è stato affermato che, in tema di espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, ed alla stregua dell'art. 38, comma 2bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all’indennità non è escluso dall'originaria abusività dell'edificazione, ove l'immobile, alla data dell'esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest'ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilità; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennità, altrimenti restando la stessa rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull’istanza di condono, anche se - per ipotesi - in violazione dei termini all'uopo previsti (Cass., n. 18694/16; n. 3794/19). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha stimato come edificabili gli edifici realizzati nell’ambito della fascia di rispetto ferroviario, senza attribuire rilievo al mancato esame dell’istanza di condono, ritenendo legittimi gli edifici realizzati senza titolo edilizio per il solo fatto della mancata determinazione dell’organo amministrativo su tale istanza. Ora, tale argomentazione confligge con i principi affermati dalla suesposta giurisprudenza di questa Corte che afferma l’insussistenza del diritto all’indennizzabilità in ordine agli edifici espropriati, realizzati senza legittimo titolo, qualora non sia stata accolta l’istanza di condono edilizio, oppure sia mancato lo scrutinio sul probabile accoglimento dell’istanza di condono (ex art. 38bis citato).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Pertanto, è evidente che la pronuncia della Corte territoriale sia sul punto in contrasto con i suddetti principi generali. A tale riguardo va altresì evidenziato che la giurisprudenza, anche amministrativa, unanimemente ormai afferma che nella zona di rispetto ferroviario di cui all’art. 39 del D.P.R. 753 del 1980 vige un vincolo di inedificabilità (considerato relativo dal CdS, ed assoluto, come detto, dalla Corte di cassazione in ordine all’indennità d’esproprio) rientrante nelle previsioni degli artt. 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47. Da ciò pertanto discende che la pronuncia del soggetto adito al fine del rilascio della deroga all’osservanza della fascia di rispetto ferroviario si configura, di per sé, quale parere reso agli effetti dell’anzidetto art. 32 della L. 47 del 1985 e che il Comune è tenuto a considerare agli effetti del rilascio del condono (v. CdS, n. 1902/13; n. 4709/16). Nel caso concreto, la Corte di appello non ha neppure acquisito il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo che costituisce un atto di cui occorre tenere necessariamente conto nell’ambito della procedura di condono. Né risultano presentate istanze al Comune interessato di sollecito della definizione della procedura di condono. Il primo motivo del ricorso incidentale, subordinato all’accoglimento del principale, denunzia violazione degli artt. 37 e 38, d.p.r. n. 327/01, per non aver la Corte d’appello tenuto conto del valore venale dei fondi ablati, applicando un’illegittima riduzione dello stesso, e per aver stimato il valore di un immobile di diversa proprietà per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 93 c.p.c., per non aver la Corte d’appello liquidato le spese giudiziali a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario, come tale indicato sia nelle procure alle liti, sia nell’opposizione alla stima.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26486/2017 Numero sezionale 1734/2022 Numero di raccolta generale 19727/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il primo motivo è infondato nella parte afferente ai criteri di stima del valore venale dei fondi, in quanto la Corte d’appello l’ha stimato sulla base dei criteri IMU, e comunque tenuto conto delle caratteristiche proprie di ogni bene, come descritto in motivazione per ogni singolo proprietario; la doglianza è invece fondata in ordine alla questione della diversità dell’immobile riferito alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo appunto la Corte territoriale liquidato l’indennità per un immobile erroneamente indicato di proprietà della suddetta Morri. Il secondo motivo è fondato, risultando dagli atti che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere procuratore antistatario. Per quanto esposto, vanno accolti i motivi quinto e sesto del ricorso principale, nonché il primo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo del ricorso incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso principale, infondato il primo, inammissibili gli altri. Accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c
Sentenza Cassazione n. 19727/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris