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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45053/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per i delitti previsti dall'art.624bis cod.pen. (capo 1) e dall'art.493ter cod.pen. (capo 2).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d'appello.

Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Nel caso di specie, in ordine al primo motivo ,attinente al dedotto difetto di responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale ha compiutamente dato atto - con argomentazioni immuni dal dedotto vizio omissivo - delle circostanze di fatto idonee a comprovare la riconducibilità del contestato furto alla persona dell'imputato, attesa la contestualità tra la sottrazione della carta bancoposta indicata nell'atto di esercizio dell'azione penale e il successivo prelievo abusivo, pure riconducibile alla persona del prevenuto.

Analoghe considerazioni sono formulabili in ordine al secondo motivo, con il quale è stato contestato l'avvenuto riconoscimento della persona effigiata nelle videocamere di sorveglianza e autore del prelievo abusivo; atteso che la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica ila cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635) e sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285160); rilevando che, nel caso di specie, la corrispondenza tra l'effigie dell'imputato e l'autore del prelievo è stato - con argomentazione non oggetto di alcuna censura - direttamente operata da parte degli stessi giudici di appello (pag.9 della sentenza).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per i delitti previsti dall'art.624bis cod.pen. (capo 1) e dall'art.493ter cod.pen. (capo 2). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d'appello. Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, in ordine al primo motivo ,attinente al dedotto difetto di responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale ha compiutamente dato atto - con argomentazioni immuni dal dedotto vizio omissivo - delle circostanze di fatto idonee a comprovare la riconducibilità del contestato furto alla persona dell'imputato, attesa la contestualità tra la sottrazione della carta bancoposta indicata nell'atto di esercizio dell'azione penale e il successivo prelievo abusivo, pure riconducibile alla persona del prevenuto. Analoghe considerazioni sono formulabili in ordine al secondo motivo, con il quale è stato contestato l'avvenuto riconoscimento della persona effigiata nelle videocamere di sorveglianza e autore del prelievo abusivo; atteso che la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica ila cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635) e sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285160); rilevando che, nel caso di specie, la corrispondenza tra l'effigie dell'imputato e l'autore del prelievo è stato - con argomentazione non oggetto di alcuna censura - direttamente operata da parte degli stessi giudici di appello (pag.9 della sentenza). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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