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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2013

Cassazione n. 27541/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14684/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto : Tributi -Cartella di pagamento -Società di persone - Responsabilità solidale del socio - Rinvio a nuovo ruolo. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 116/24/13, depositata il 16 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 116/24/13 del 16/12/2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR), accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) e rigettava l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 83/11/11, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno 2004.

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e riguardava debiti tributari della società;

1.2. la CTR accoglieva l’appello principale di AE e di Equitalia e rigettava l’appello incidentale del contribuente evidenziando che: a) la cartella di pagamento riguardava un debito fiscale di [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario e, quindi, obbligato in solido con la stessa; b) la medesima cartella era stata regolarmente notificata al ricorrente personalmente nella qualità di socio receduto e non di legale rappresentante della società, poi cessata; c) la cartella di pagamento era stata in precedenza notificata anche alla società, sicché non sussisteva la denunciata decadenza exart. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) non si sarebbe potuto procedere alla previa escussione di una società non più in bonis per assenza di beni legittimamente pignorabili;

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. AE ed Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. per l’importanza delle questioni affrontate la presente controversia non è decidibile in camera di consiglio, sicché va rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14684/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto : Tributi -Cartella di pagamento -Società di persone - Responsabilità solidale del socio - Rinvio a nuovo ruolo. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 116/24/13, depositata il 16 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 116/24/13 del 16/12/2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR), accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) e rigettava l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 83/11/11, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno 2004. 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e riguardava debiti tributari della società; 1.2. la CTR accoglieva l’appello principale di AE e di Equitalia e rigettava l’appello incidentale del contribuente evidenziando che: a) la cartella di pagamento riguardava un debito fiscale di [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario e, quindi, obbligato in solido con la stessa; b) la medesima cartella era stata regolarmente notificata al ricorrente personalmente nella qualità di socio receduto e non di legale rappresentante della società, poi cessata; c) la cartella di pagamento era stata in precedenza notificata anche alla società, sicché non sussisteva la denunciata decadenza exart. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) non si sarebbe potuto procedere alla previa escussione di una società non più in bonis per assenza di beni legittimamente pignorabili; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. AE ed Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. per l’importanza delle questioni affrontate la presente controversia non è decidibile in camera di consiglio, sicché va rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’
Sentenza Cassazione n. 27541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris