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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33642/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del tribunale di Catania del 29/11/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata irrevocabile il 9/7/2007, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, ex art. 444 cod. proc. pen., alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa con pena sospesa, per reati edilizi e per violazione dell'art. 349, cod. pen.

Con successiva ordinanza del 15/07/2008, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il giudice dell'esecuzione disponeva la demolizione del fabbricato abusivamente realizzato.

In data 2/9/2020 la Procura della Repubblica di Catania ingiungeva ai ricorrenti, nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, alla demolizione dell'opera realizzata abusivamente ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso detto provvedimento ricorrenti proponevano incidente di esecuzione.

All'esito della proposta di impugnazione il Tribunale rigettava il ricorso. 2.Avverso quest'ultimo provvedimento i ricorrenti propongono, tramite difensore, ricorso articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per mancata conoscenza dell'ordine di demolizione adottato con ordinanza successiva di un anno alla sentenza.

In particolare, si deduce la mancanza della prova che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia stata tenuta previo avviso all'imputato ed al suo difensore e la mancata prova che l'ordinanza di correzione, adottata con provvedimento reso fuori udienza il 15/07/2008, sia mai stata notificata al difensore ed all'imputato.

Il profilo di violazione di legge viene altresì evocato anche in relazione alla circostanza che l'ordinanza azionata non poteva essere emessa, stante la definitività della sentenza resa il 13/06/2007 e comunque non era eseguibile perché non contenuta in sentenza. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta che il provvedimento di demolizione dell'intera opera sia stata adottato in violazione di legge attesa la legittimità di una porzione del fabbricato, in quanto regolarmente assentito da permesso di costruire.

5. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità della misura disposta ai sensi dell'art. 8 della Cedu. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo merita accoglimento.

Non è controverso che il giudice di primo grado abbia omesso di disporre l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, che è stata applicata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, senza in ciò essere sollecitata nemmeno dal Procuratore Generale, come emerge dal verbale di udienza, seguendo la procedura prevista per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 2.

Ritiene il Collegio che l'ordine di demolizione non poteva essere disposto d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, in quanto il relativo capo della sentenza era divenuto irrevocabile, stante l'assenza di impugnazione del pubblico ministero.

3. Né può invocarsi la procedura della correzione dell'errore materiale, la quale opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dall'art. 130 cod. proc. pen., di correggere errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, giacché l'applicazione dell'ordine di demolizione presuppone comunque un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito.

L'omessa statuizione dell'ordine di demolizione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza, che, nella specie, non è stata coltivata dal pubblico ministero. (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240 - 01). 4.In ogni caso, anche a voler ritenere emendabile l'omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., tale procedura dovrebbe essere attivata dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia. (cfr. Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106 - 01).

5. L'accoglimento del primo motivo rende superflua la trattazione degli altri.

6. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del tribunale di Catania del 29/11/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata irrevocabile il 9/7/2007, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, ex art. 444 cod. proc. pen., alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa con pena sospesa, per reati edilizi e per violazione dell'art. 349, cod. pen. Con successiva ordinanza del 15/07/2008, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il giudice dell'esecuzione disponeva la demolizione del fabbricato abusivamente realizzato. In data 2/9/2020 la Procura della Repubblica di Catania ingiungeva ai ricorrenti, nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, alla demolizione dell'opera realizzata abusivamente ed al ripristino dello stato dei luoghi. Avverso detto provvedimento ricorrenti proponevano incidente di esecuzione. All'esito della proposta di impugnazione il Tribunale rigettava il ricorso. 2.Avverso quest'ultimo provvedimento i ricorrenti propongono, tramite difensore, ricorso articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per mancata conoscenza dell'ordine di demolizione adottato con ordinanza successiva di un anno alla sentenza. In particolare, si deduce la mancanza della prova che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia stata tenuta previo avviso all'imputato ed al suo difensore e la mancata prova che l'ordinanza di correzione, adottata con provvedimento reso fuori udienza il 15/07/2008, sia mai stata notificata al difensore ed all'imputato. Il profilo di violazione di legge viene altresì evocato anche in relazione alla circostanza che l'ordinanza azionata non poteva essere emessa, stante la definitività della sentenza resa il 13/06/2007 e comunque non era eseguibile perché non contenuta in sentenza. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta che il provvedimento di demolizione dell'intera opera sia stata adottato in violazione di legge attesa la legittimità di una porzione del fabbricato, in quanto regolarmente assentito da permesso di costruire. 5. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità della misura disposta ai sensi dell'art. 8 della Cedu. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo merita accoglimento. Non è controverso che il giudice di primo grado abbia omesso di disporre l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, che è stata applicata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, senza in ciò essere sollecitata nemmeno dal Procuratore Generale, come emerge dal verbale di udienza, seguendo la procedura prevista per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 2. Ritiene il Collegio che l'ordine di demolizione non poteva essere disposto d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, in quanto il relativo capo della sentenza era divenuto irrevocabile, stante l'assenza di impugnazione del pubblico ministero. 3. Né può invocarsi la procedura della correzione dell'errore materiale, la quale opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dall'art. 130 cod. proc. pen., di correggere errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, giacché l'applicazione dell'ordine di demolizione presuppone comunque un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito. L'omessa statuizione dell'ordine di demolizione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza, che, nella specie, non è stata coltivata dal pubblico ministero. (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240 - 01). 4.In ogni caso, anche a voler ritenere emendabile l'omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., tale procedura dovrebbe essere attivata dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia. (cfr. Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106 - 01). 5. L'accoglimento del primo motivo rende superflua la trattazione degli altri. 6. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla
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