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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 45783/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] in procedimento trattato con contraddittorios critto ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza in data 7/06/2021 il TRIBUNALE di FIRENZE-sez. riesame riformava l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di FIRENZE in data 25/03/2021 aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Santo, indagato per i delitti di associazione per delinquere (capo 1), di concorso in riciclaggio e autoriciclaggio continuati (capo 2), di concorso in trasferimento fraudolento di valori continuato (capo 3), tutti e tre aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e di concorso in fabbricazione di documenti falsi (capo 4), commessi in varie località del Lazio e della Toscana e in provincia di PALERMO fino al luglio 2017.

Su appello del P.M., il Collegio del riesame ripristinava per [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di PRATO.

I

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione di legge ai sensi degli art. 274 e 275 co. 3 e il vizio di motivazione in relazione all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., quanto ai requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione, da valutare ai fini delle esigenze cautelari.

Ritiene, in particolare che:

1. il rischio di recidiva sarebbe stato affermato in modo apodittico senza collegamento a dati obiettivi,

2. attualità e concretezza sarebbero stati desunti dalla mera narrazione del fatto storico,

3. l'affermato collegamento di tale rischio alla possibilità per l'indagato di collegarsi telernaticamente non sarebbe comunque scongiurato dalla sua sottoposizione agli arresti domiciliari;

4. la misura individuata dal GIP, all'esito di una lunga udienza preliminare, aveva tenuto conto del tempo trascorso, unitamente al comportamento del ricorrente nel periodo in cui era stato agli arresti domiciliari, ma tali elementi apparivano disattesi dal TRIBUNALE;

5. quest'ultimo avrebbe mostrato incoerenza nell'identificare l'indagato da un lato quale mero partecipe dell'associazione criminale, dall'altro come soggetto avente un ruolo organico e decisivo;

6. ulteriore contraddizione vi sarebbe fra la precisazione che [OSCURATO:PERSONA] era solito incontrare i propri clienti al bar e l'altra, secondo cui invece li incontrava nel proprio studio; come secondo, la violazione di legge ai sensi degli art. 275 co. 3 e 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Sostiene in proposito che la presunzione di cui alla prima delle due disposizioni menzionate fa riferimento alla custodia in carcere, non già a quella agli arresti domiciliari, e che comunque essa opera quando è contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non invece, come è nella specie, un reato aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., come da recente orientamento ermeneutico.

D'altronde, poiché la cessazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. è correlata a una comprovata dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza, ciò costituirebbe una probatio diabolica per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen..

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Con memoria inviata per pec il 25/10/2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rileva che: - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il TRIBUNALE di FIRENZE ha pronunciato sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale, con trasmissione degli atti alla PROCURA della REPUBBLICA del TRIBUNALE di PALERMO;- il GIP di PALERMO ha rinnovato le misure cautelari nell'ambito di quel procedimento, e in tale senso ha confermato l'ordinanza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'origine del presente procedimento, sì che l'originario titolo di custodia è stato sostituito e superato dal nuovo provvedimento emesso ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.; ne consegue che la decisione del TRIBUNALE del riesame di FIRENZE non ha più incidenza sullo status libertatis, e sollecita questa S.C. a disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza da esso decisa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Va preso atto che l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali del GIP del TRIBUNALE di PALERMO in data 19/10/2021 nel proc. pen.

RG 13885/21 costituisce la rinnovazione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari del GIP del TRIBUNALE di FIRENZE in data 3/01/2020 nel proc. pen.

RG 7690/17, a cui aveva fatto seguito l'ordinanza del GIP del TRIBUNALE di FIRENZE in data 25/03/2021, e quindi l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE-sez.

Riesame, oggetto del presente giudizio cautelare.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf.

Sez. 6 sentenza n. 45909 del 26/09/2011 dep. 09/12/2011 Rv. 251180 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) che "il provvedimento di custodia cautelare adottato dal G.i.p. che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall'ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, ossia entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen..

Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice incompetente non ha alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza cautelare non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva" (negli stessi termini Sez. 5 sentenza n. 28563 del 27/06/2007 dep. 18/07/2007 Rv. 237570 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri).

Deve tuttavia considerarsi che la comunicazione inviata dal ricorrente con pec del 25/10/2021, contenente in allegato l'anzidetta ordinanza del GIP di PALERMO, si conclude non già con la rinuncia al ricorso contro il provvedimento del TRIBUNALE di FIRENZE per fatto sopravvenuto, bensì con la richiesta di annullare senza rinvio L'ORDINANZA del riesame, e ciò impone, se pure incidentalmente, di verificare la fondatezza del ricorso.

2. Le censure poste a base di esso, come si è visto, attenevano non già alla sussistenza del quadro indiziario, bensì alle esigenze cautelari, e riguardavano in particolare l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione, anzitutto quanto al tempo trascorso rispetto alla conclusione della condotta criminale.

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., e specificamente di questa 2^ Sezione, a proposito del rilievo che assume il trascorrere del tempo per i reati di tipo mafioso (cf.

Sez. 2 sentenza n. 7837 del 12/02/2021 dep. 26/02/2021 Rv. 280889 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari".

In termini analoghi Id. sentenza n. 7260 del 27/11/2019 dep. 24/02/2020 Rv. 278569 imputato [OSCURATO:PERSONA]: "(...) il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice".

3. Nel caso di specie il tempo trascorso dai fatti sintetizzati nelle imputazioni ha avuto un peso marginale, poiché l'ordinanza del riesame ha precisato - senza essere sul punto contrastata dal ricorso - che [OSCURATO:PERSONA] "ha continuato a commettere reati anche quando gli organizzatori e i promotori del sodalizio criminale erano già sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e le principali imprese utilizzate dall'organizzazione criminale erano state sequestrate o confiscate".

Va in proposito richiamata, ex multis, Sez. 1 sentenza n. 28991 del 25/09/2020 dep. 20/10/2020 Rv. 279728 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "(...) pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati (...), alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit.".

Il ricorrente, per quanto appena riportato, ha posto in essere tali condotte sintomatiche, sì che, a differenza di quanto asserito dal ricorso, l'ordinanza non è apodittica quando enuncia le ragioni per le quali nel caso in esame la presunzione di pericolosità non appare superata, né essa ha desunto tale valutazione dalla mera narrazione del fatto storico. 3.

Con motivazione di merito congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, il TRIBUNALE ha spiegato come la condotta illecita di riciclaggio e intestazione fraudolenta di beni contestata a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata realizzata non soltanto nel proprio studio, nel quale avvenivano contatti telefonici o incontri personali, bensì pure in un bar di PRATO, al cui interno egli si accordava con i propri "clienti": a differenza di quanto sottolineato dalla difesa, non vi è alcuna contraddizione nell'aver riportato entrambi i siti, la cui contestuale frequentazione non rivela incoerenze.

Certamente gli arresti domiciliari non avrebbero materialmente precluso i contatti telefonici o telematici dell'indagato dalla propria abitazione - pur se il divieto di comunicare con persone estranee allo stretto nucleo familiare formalmente lo vieterebbero, e non mancano la possibilità di verifiche -, ma gli avrebbero impedito di riprendere a frequentare luoghi esterni, e quindi occasioni di ulteriori contatti.

Nessuna contraddizione vi è nemmeno fra qualifica data dal GIP alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in termini di partecipe dell'organizzazione di cui al capo 1 e di soggetto il cui ruolo era di costituire e gestire finanziariamente e contabilmente le società strumentali agli scopi dell'associazione: 'partecipe' vuoi dire infatti che egli, come è stato confermato dal Collegio del riesame, non era fra i promotori/organizzatori del sodalizio criminale, non che non avesse un ruolo decisivo per la funzionalità delle risorse patrimoniali e finanziarie di esso.

4. Infondato era altresì il secondo motivo di ricorso, secondo cui la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. non opererebbe quando la misura cautelare è quella degli arresti domiciliari, poiché - come ha osservato il P.G. - nel caso in esame la misura custodiale da applicare sarebbe dovuta essere, in relazione all'aggravante mafiosa, quella in carcere, e l'appello del P.M. punta al ripristino di quella in concreto originariamente disposta: il che però non elimina la presunzione legale semplice in tema di ricorrenza delle misure cautelari.

Altrettanto infondata è la tesi difensiva secondo cui la presunzione di cui all'art.275 co. 3 cod. proc. pen. varrebbe solo in presenza di una imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., e non invece per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

Premesso che il ricorso aggancia tale distinzione a un "recente orientamento", del quale omette i riferimenti, va invece ribadito che il costante orientamento di questa S.C. è nel senso che (ex multis Sez. 1 sentenza n. 23113 del 19/10/2018 dep. 24/05/2019 Rv. 276316 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ermeneutico".

Le due ipotesi - associazione mafiosa ovvero delitti con aggravante mafiosa - non conoscono distinzione: né la dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza costituisce per i secondi una probatio diabolica, come sostenuto dalla difesa, tanto più nel caso in esame, con una imputazione che comunque descrive una organizzazione per delinquere, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., di cui l'indagato era attivo partecipe.

5. Pertanto, a fronte di un provvedimento di questa S.C. che, in assenza del fatto sopravvenuto, avrebbe disatteso il ricorso per le ragioni sintetizzate, la mancata rinuncia al ricorso medesimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] comporta l'inammissibilità della richiesta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non invece al pagamento dell'ammenda a causa della sopravvenienza dell'ordinanza del GIP di PALERMO.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] in procedimento trattato con contraddittorios critto ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza in data 7/06/2021 il TRIBUNALE di FIRENZE-sez. riesame riformava l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di FIRENZE in data 25/03/2021 aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Santo, indagato per i delitti di associazione per delinquere (capo 1), di concorso in riciclaggio e autoriciclaggio continuati (capo 2), di concorso in trasferimento fraudolento di valori continuato (capo 3), tutti e tre aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e di concorso in fabbricazione di documenti falsi (capo 4), commessi in varie località del Lazio e della Toscana e in provincia di PALERMO fino al luglio 2017. Su appello del P.M., il Collegio del riesame ripristinava per [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di PRATO. I 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione di legge ai sensi degli art. 274 e 275 co. 3 e il vizio di motivazione in relazione all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., quanto ai requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione, da valutare ai fini delle esigenze cautelari. Ritiene, in particolare che: 1. il rischio di recidiva sarebbe stato affermato in modo apodittico senza collegamento a dati obiettivi, 2. attualità e concretezza sarebbero stati desunti dalla mera narrazione del fatto storico, 3. l'affermato collegamento di tale rischio alla possibilità per l'indagato di collegarsi telernaticamente non sarebbe comunque scongiurato dalla sua sottoposizione agli arresti domiciliari; 4. la misura individuata dal GIP, all'esito di una lunga udienza preliminare, aveva tenuto conto del tempo trascorso, unitamente al comportamento del ricorrente nel periodo in cui era stato agli arresti domiciliari, ma tali elementi apparivano disattesi dal TRIBUNALE; 5. quest'ultimo avrebbe mostrato incoerenza nell'identificare l'indagato da un lato quale mero partecipe dell'associazione criminale, dall'altro come soggetto avente un ruolo organico e decisivo; 6. ulteriore contraddizione vi sarebbe fra la precisazione che [OSCURATO:PERSONA] era solito incontrare i propri clienti al bar e l'altra, secondo cui invece li incontrava nel proprio studio; come secondo, la violazione di legge ai sensi degli art. 275 co. 3 e 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene in proposito che la presunzione di cui alla prima delle due disposizioni menzionate fa riferimento alla custodia in carcere, non già a quella agli arresti domiciliari, e che comunque essa opera quando è contestato il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non invece, come è nella specie, un reato aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., come da recente orientamento ermeneutico. D'altronde, poiché la cessazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. è correlata a una comprovata dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza, ciò costituirebbe una probatio diabolica per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Con memoria inviata per pec il 25/10/2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rileva che: - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il TRIBUNALE di FIRENZE ha pronunciato sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale, con trasmissione degli atti alla PROCURA della REPUBBLICA del TRIBUNALE di PALERMO;- il GIP di PALERMO ha rinnovato le misure cautelari nell'ambito di quel procedimento, e in tale senso ha confermato l'ordinanza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'origine del presente procedimento, sì che l'originario titolo di custodia è stato sostituito e superato dal nuovo provvedimento emesso ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.; ne consegue che la decisione del TRIBUNALE del riesame di FIRENZE non ha più incidenza sullo status libertatis, e sollecita questa S.C. a disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza da esso decisa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Va preso atto che l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali del GIP del TRIBUNALE di PALERMO in data 19/10/2021 nel proc. pen. RG 13885/21 costituisce la rinnovazione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari del GIP del TRIBUNALE di FIRENZE in data 3/01/2020 nel proc. pen. RG 7690/17, a cui aveva fatto seguito l'ordinanza del GIP del TRIBUNALE di FIRENZE in data 25/03/2021, e quindi l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE-sez. Riesame, oggetto del presente giudizio cautelare. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 6 sentenza n. 45909 del 26/09/2011 dep. 09/12/2011 Rv. 251180 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) che "il provvedimento di custodia cautelare adottato dal G.i.p. che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall'ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, ossia entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen.. Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice incompetente non ha alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza cautelare non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva" (negli stessi termini Sez. 5 sentenza n. 28563 del 27/06/2007 dep. 18/07/2007 Rv. 237570 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri). Deve tuttavia considerarsi che la comunicazione inviata dal ricorrente con pec del 25/10/2021, contenente in allegato l'anzidetta ordinanza del GIP di PALERMO, si conclude non già con la rinuncia al ricorso contro il provvedimento del TRIBUNALE di FIRENZE per fatto sopravvenuto, bensì con la richiesta di annullare senza rinvio L'ORDINANZA del riesame, e ciò impone, se pure incidentalmente, di verificare la fondatezza del ricorso. 2. Le censure poste a base di esso, come si è visto, attenevano non già alla sussistenza del quadro indiziario, bensì alle esigenze cautelari, e riguardavano in particolare l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione, anzitutto quanto al tempo trascorso rispetto alla conclusione della condotta criminale. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., e specificamente di questa 2^ Sezione, a proposito del rilievo che assume il trascorrere del tempo per i reati di tipo mafioso (cf. Sez. 2 sentenza n. 7837 del 12/02/2021 dep. 26/02/2021 Rv. 280889 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari". In termini analoghi Id. sentenza n. 7260 del 27/11/2019 dep. 24/02/2020 Rv. 278569 imputato [OSCURATO:PERSONA]: "(...) il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice". 3. Nel caso di specie il tempo trascorso dai fatti sintetizzati nelle imputazioni ha avuto un peso marginale, poiché l'ordinanza del riesame ha precisato - senza essere sul punto contrastata dal ricorso - che [OSCURATO:PERSONA] "ha continuato a commettere reati anche quando gli organizzatori e i promotori del sodalizio criminale erano già sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e le principali imprese utilizzate dall'organizzazione criminale erano state sequestrate o confiscate". Va in proposito richiamata, ex multis, Sez. 1 sentenza n. 28991 del 25/09/2020 dep. 20/10/2020 Rv. 279728 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "(...) pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati (...), alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit.". Il ricorrente, per quanto appena riportato, ha posto in essere tali condotte sintomatiche, sì che, a differenza di quanto asserito dal ricorso, l'ordinanza non è apodittica quando enuncia le ragioni per le quali nel caso in esame la presunzione di pericolosità non appare superata, né essa ha desunto tale valutazione dalla mera narrazione del fatto storico. 3. Con motivazione di merito congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, il TRIBUNALE ha spiegato come la condotta illecita di riciclaggio e intestazione fraudolenta di beni contestata a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata realizzata non soltanto nel proprio studio, nel quale avvenivano contatti telefonici o incontri personali, bensì pure in un bar di PRATO, al cui interno egli si accordava con i propri "clienti": a differenza di quanto sottolineato dalla difesa, non vi è alcuna contraddizione nell'aver riportato entrambi i siti, la cui contestuale frequentazione non rivela incoerenze. Certamente gli arresti domiciliari non avrebbero materialmente precluso i contatti telefonici o telematici dell'indagato dalla propria abitazione - pur se il divieto di comunicare con persone estranee allo stretto nucleo familiare formalmente lo vieterebbero, e non mancano la possibilità di verifiche -, ma gli avrebbero impedito di riprendere a frequentare luoghi esterni, e quindi occasioni di ulteriori contatti. Nessuna contraddizione vi è nemmeno fra qualifica data dal GIP alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in termini di partecipe dell'organizzazione di cui al capo 1 e di soggetto il cui ruolo era di costituire e gestire finanziariamente e contabilmente le società strumentali agli scopi dell'associazione: 'partecipe' vuoi dire infatti che egli, come è stato confermato dal Collegio del riesame, non era fra i promotori/organizzatori del sodalizio criminale, non che non avesse un ruolo decisivo per la funzionalità delle risorse patrimoniali e finanziarie di esso. 4. Infondato era altresì il secondo motivo di ricorso, secondo cui la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. non opererebbe quando la misura cautelare è quella degli arresti domiciliari, poiché - come ha osservato il P.G. - nel caso in esame la misura custodiale da applicare sarebbe dovuta essere, in relazione all'aggravante mafiosa, quella in carcere, e l'appello del P.M. punta al ripristino di quella in concreto originariamente disposta: il che però non elimina la presunzione legale semplice in tema di ricorrenza delle misure cautelari. Altrettanto infondata è la tesi difensiva secondo cui la presunzione di cui all'art.275 co. 3 cod. proc. pen. varrebbe solo in presenza di una imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., e non invece per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Premesso che il ricorso aggancia tale distinzione a un "recente orientamento", del quale omette i riferimenti, va invece ribadito che il costante orientamento di questa S.C. è nel senso che (ex multis Sez. 1 sentenza n. 23113 del 19/10/2018 dep. 24/05/2019 Rv. 276316 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ermeneutico". Le due ipotesi - associazione mafiosa ovvero delitti con aggravante mafiosa - non conoscono distinzione: né la dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza costituisce per i secondi una probatio diabolica, come sostenuto dalla difesa, tanto più nel caso in esame, con una imputazione che comunque descrive una organizzazione per delinquere, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., di cui l'indagato era attivo partecipe. 5. Pertanto, a fronte di un provvedimento di questa S.C. che, in assenza del fatto sopravvenuto, avrebbe disatteso il ricorso per le ragioni sintetizzate, la mancata rinuncia al ricorso medesimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] comporta l'inammissibilità della richiesta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non invece al pagamento dell'ammenda a causa della sopravvenienza dell'ordinanza del GIP di PALERMO. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 45783/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris