CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 00726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del tribunale di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 2 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Roma il 12 aprile 2022, reso ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, con il quale è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso agli stadi o altri impianti sportivi in occasione di eventi calcistici di qualsiasi società sportiva e di qualsiasi livello agonistico od amichevole, per cinque anni, esteso anche ad incontri di calcio disputati all'estero da squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di Calcio, con obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura di Salerno per due volte, in concomitanza con gli incontri di calcio svolti in casa della squadra Salernitana e per una volta in concomitanza con gli incontri di calcio svolti fuori casa dalla squadra suindicata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 per la compressione del diritto di difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del Questore, non avrebbe concesso un termine a difesa di almeno 48 ore necessario per l'esercizio del diritto di difesa. Tale provvedimento sarebbe stato notificato, come risulterebbe dalla relata di notifica, in data 2 maggio 2022, alle ore 11.13, e sarebbe stato convalidato in data 2 maggio 2022, con provvedimento notificato al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] mediante pec alle ore 17.11. 3. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. L'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., ed integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769). Il provvedimento impositivo del Questore di Roma è stato emesso in data 12 aprile 2022, notificato il 2 maggio 2022 e nella stessa data convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, con notifica al difensore il medesimo giorno. Pertanto, tra la notifica del provvedimento del Questore e il deposito dell'ordinanza di convalida non è decorso il termine di quarantotto ore. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa. 4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Roma del 12 aprile 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Ro