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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 26364/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

09/1977avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore delle ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano statecondannate per rapina aggravata ed altro; avverso la sentenza propone ricorso ildifensore delle imputate, eccependo:1.1 falsa applicazione degli artt. 29 cod. pen. e 545 e 546 cod. proc. pen. enullità della sentenza: la Corte di appello di Napoli nel dispositivo della sentenzanon aveva provveduto a riformare la sentenza con riferimento all’interdizioneperpetua dai pubblici uffici posto che, a seguito della riduzione della pena sotto icinque anni di reclusione, l’interdizione avrebbe dovuto essere disposta soltantoper la durata di cinque anni; tale statuizione era contenuta soltanto nel dispositivoredatto in calce alla motivazione, per cui l’esistenza di due dispositivi diversicomportava una palese incertezza del diritto, con conseguente necessità diannullamento della sentenza;1.2 mancanza della motivazione con riferimento agli artt. 599-bis cod. proc.pen., 129 сod. рroc. рen., 116 сod. pen., 62-bis сod. pen.: la Corte di appellonulla aveva motivato in merito ad eventuali motivi attinenti al merito della vicendautili a dimostrare la fondatezza delle doglianze della difesa con riferimento alriconoscimento delle attenuanti generiche, del concorso anomalo delle imputatenei reati contestati e soprattutto alla previsione di proscioglimento ai sensi dell'art.129 сod.рroc.рen.2 Deve essere disposta la rettifica della sentenza impugnata con riferimentoal primo motivo di impugnazione, dichiarando inammissibile il ricorso quanto alsecondo motivo proposto.2.1 La Corte di appello ha infatti dato atto, nella motivazione della sentenzaimpugnata, della mancata sostituzione della interdizione per 5 anni dai pubbliciuffici in luogo della interdizione perpetua disposta con la sentenza di primo grado,per cui il dispositivo redatto in calce alla motivazione risultava corretto; pertanto,è sufficiente provvedere, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., alla rettifica del solodispositivo letto in udienza.2.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che a seguito dellareintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaboratodalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art.599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n.92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effettodevolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione(come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame econcordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice develimitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tral'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dalcitato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003,Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv.245919); la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale cheimpedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non piùdevoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, P.Q.MRettifica il dispositivo letto all’udienza del 9 dicembre 2025 relativo alla sentenzan. 3735/2025 R.G. appello, nel senso che, dopo la parola “multa” e prima delleparole “conferma nel resto” è aggiunto il seguente periodo: “letto l’art. 29 c.p.,dichiara entrambe le imputate interdette per anni 5 dai pubblici uffici”.

Dichiarainammissibili nel resto i ricorsi.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/1977avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore delle ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano statecondannate per rapina aggravata ed altro; avverso la sentenza propone ricorso ildifensore delle imputate, eccependo:1.1 falsa applicazione degli artt. 29 cod. pen. e 545 e 546 cod. proc. pen. enullità della sentenza: la Corte di appello di Napoli nel dispositivo della sentenzanon aveva provveduto a riformare la sentenza con riferimento all’interdizioneperpetua dai pubblici uffici posto che, a seguito della riduzione della pena sotto icinque anni di reclusione, l’interdizione avrebbe dovuto essere disposta soltantoper la durata di cinque anni; tale statuizione era contenuta soltanto nel dispositivoredatto in calce alla motivazione, per cui l’esistenza di due dispositivi diversicomportava una palese incertezza del diritto, con conseguente necessità diannullamento della sentenza;1.2 mancanza della motivazione con riferimento agli artt. 599-bis cod. proc.pen., 129 сod. рroc. рen., 116 сod. pen., 62-bis сod. pen.: la Corte di appellonulla aveva motivato in merito ad eventuali motivi attinenti al merito della vicendautili a dimostrare la fondatezza delle doglianze della difesa con riferimento alriconoscimento delle attenuanti generiche, del concorso anomalo delle imputatenei reati contestati e soprattutto alla previsione di proscioglimento ai sensi dell'art.129 сod.рroc.рen.2 Deve essere disposta la rettifica della sentenza impugnata con riferimentoal primo motivo di impugnazione, dichiarando inammissibile il ricorso quanto alsecondo motivo proposto.2.1 La Corte di appello ha infatti dato atto, nella motivazione della sentenzaimpugnata, della mancata sostituzione della interdizione per 5 anni dai pubbliciuffici in luogo della interdizione perpetua disposta con la sentenza di primo grado,per cui il dispositivo redatto in calce alla motivazione risultava corretto; pertanto,è sufficiente provvedere, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., alla rettifica del solodispositivo letto in udienza.2.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che a seguito dellareintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaboratodalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art.599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n.92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effettodevolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione(come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame econcordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice develimitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tral'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dalcitato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003,Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv.245919); la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale cheimpedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non piùdevoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, P.Q.MRettifica il dispositivo letto all’udienza del 9 dicembre 2025 relativo alla sentenzan. 3735/2025 R.G. appello, nel senso che, dopo la parola “multa” e prima delleparole “conferma nel resto” è aggiunto il seguente periodo: “letto l’art. 29 c.p.,dichiara entrambe le imputate interdette per anni 5 dai pubblici uffici”. Dichiarainammissibili nel resto i ricorsi.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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