Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 16742/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16728/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 826/2022 depositata il 10/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dallaPresidente [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Agrigento ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Palermo in relazione ad un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di istituto bancario che aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario garantito da fideiussione.

Il provvedimento monitorio era stato richiesto nei confronti dei fideiussori.

Il tribunale di Agrigento aveva ritenuto che nel contratto di fideiussione ed in quello di mutuo fondiario fosse contenuta una clausola contenente la previsione di un foro esclusivo, individuato, in relazione alle indicazioni negoziali desumibili dal contratto di garanzia, nel foro di Palermo quale sede legale della banca mutuante al momento della stipula del contratto.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ultima cessionaria dei crediti dell’istituto bancario mutuante ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza evidenziando che la clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto di mutuo non poteva essere usata come parametro determinativo della competenza perché il credito azionato derivava esclusivamente dal vincolo fideiussorio e che la clausola contenuta nel contratto di fideiussione non conteneva la previsione di un foro esclusivo.

In conclusione era stato correttamente individuato il foro competente in quello generale del domicilio del convenuto.

Il procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per le medesime ragioni esposte nel ricorso.

Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria in vista dell’adunanza.

Il ricorso deve essere accolto.

L’unica clausola contrattuale da valutare nello scrutinio della competenza territoriale relativo al contratto di fideiussione per cui è causa è esclusivamente quella contenuta nel predetto contratto.

La clausola recita: “salvo il caso in cui il fideiussore sia un consumatore, per qualunque controversia è competente l’[OSCURATO:PERSONA] nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca”.

La lettura testuale già ne esclude l’esclusività.

A questa considerazione si aggiunga la incerta determinabilità del foro convenzionale non essendo precisato se ci si debba riferire alla sede legale della banca mutuante al momento della stipula o al momento in cui la clausola venga fatta valere.

D’altre la univoca giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio da cui mai si è discostato, riportato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta dell’interpretazione restrittiva della “esclusività” del foro convenzionale, così massimato: La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.(Cass. 1838 del 2018).

Al riguardo, ha precisato la Corte di cassazione che la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Cass. 18707 del 2014).

In conclusione la causa è stata correttamente radicata nel foro del domicilio dei convenuti - ingiunti fid eiussori (domicilio che non risulta contestato alla luce degli atti processuali) ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. da individuarsi nel Tribunale di Agrigento, con conseguente accoglimento del ricorso.

Le spese processuali del presente procedimento devonoessere liquidate dal giudice del merito della causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento.

Rimette al giudice del merito la statuizione sulle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16728/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 826/2022 depositata il 10/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dallaPresidente [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Agrigento ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Palermo in relazione ad un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di istituto bancario che aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario garantito da fideiussione. Il provvedimento monitorio era stato richiesto nei confronti dei fideiussori. Il tribunale di Agrigento aveva ritenuto che nel contratto di fideiussione ed in quello di mutuo fondiario fosse contenuta una clausola contenente la previsione di un foro esclusivo, individuato, in relazione alle indicazioni negoziali desumibili dal contratto di garanzia, nel foro di Palermo quale sede legale della banca mutuante al momento della stipula del contratto. La [OSCURATO:SOCIETA]. ultima cessionaria dei crediti dell’istituto bancario mutuante ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza evidenziando che la clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto di mutuo non poteva essere usata come parametro determinativo della competenza perché il credito azionato derivava esclusivamente dal vincolo fideiussorio e che la clausola contenuta nel contratto di fideiussione non conteneva la previsione di un foro esclusivo. In conclusione era stato correttamente individuato il foro competente in quello generale del domicilio del convenuto. Il procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per le medesime ragioni esposte nel ricorso. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria in vista dell’adunanza. Il ricorso deve essere accolto. L’unica clausola contrattuale da valutare nello scrutinio della competenza territoriale relativo al contratto di fideiussione per cui è causa è esclusivamente quella contenuta nel predetto contratto. La clausola recita: “salvo il caso in cui il fideiussore sia un consumatore, per qualunque controversia è competente l’[OSCURATO:PERSONA] nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca”. La lettura testuale già ne esclude l’esclusività. A questa considerazione si aggiunga la incerta determinabilità del foro convenzionale non essendo precisato se ci si debba riferire alla sede legale della banca mutuante al momento della stipula o al momento in cui la clausola venga fatta valere. D’altre la univoca giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio da cui mai si è discostato, riportato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta dell’interpretazione restrittiva della “esclusività” del foro convenzionale, così massimato: La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.(Cass. 1838 del 2018). Al riguardo, ha precisato la Corte di cassazione che la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Cass. 18707 del 2014). In conclusione la causa è stata correttamente radicata nel foro del domicilio dei convenuti - ingiunti fid eiussori (domicilio che non risulta contestato alla luce degli atti processuali) ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. da individuarsi nel Tribunale di Agrigento, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese processuali del presente procedimento devonoessere liquidate dal giudice del merito della causa. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento. Rimette al giudice del merito la statuizione sulle spese processua
Decreto Cassazione n. 16742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris