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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32237/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati; Considerato, invero, che - quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura l'omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena effettuati a titolo di Continuazione e l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. - esaustiva ed immune da vizi risulta la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice, alla luce della gravità della condotta e dei precedenti specifici del ricorrente, e negato la circostanza attenuante in considerazione della intempestività del risarcimento avvenuto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (Cfr. Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Rv. 284043, Casagrande); Ritenuto che - quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che censurano l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - occorre rilevare come la motivazione della sentenza impugnata in punto di rigetto della richiesta di applicazione di tale circostanza attenuante deve ritenersi relativa a tutti i ricorrenti, essendo comune la ragione del diniego correlata alla intempestività della condotta risarcitoria che è stata, tuttavia, valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati; Considerato, invero, che - quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura l'omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena effettuati a titolo di Continuazione e l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. - esaustiva ed immune da vizi risulta la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice, alla luce della gravità della condotta e dei precedenti specifici del ricorrente, e negato la circostanza attenuante in considerazione della intempestività del risarcimento avvenuto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (Cfr. Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Rv. 284043, Casagrande); Ritenuto che - quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che censurano l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - occorre rilevare come la motivazione della sentenza impugnata in punto di rigetto della richiesta di applicazione di tale circostanza attenuante deve ritenersi relativa a tutti i ricorrenti, essendo comune la ragione del diniego correlata alla intempestività della condotta risarcitoria che è stata, tuttavia, valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 32237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris