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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25582/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 19/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello si era eccepito che non era emersa la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, ma la Corte di appello aveva apertamente accusato la difesa di aver articolato i motivi di gravame portando a sostegno affermazioni strumentalmente estrapolate dalle deposizioni rese nel corso del processo, mentre era stata proprio la Corte territoriale ad incorrere in una disamina affrettata e lacunosa dell'istruttoria orale; rileva che [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato che importava mediamente 3-4 container al giorno, che la merce veniva sottoposta ai controlli di rito e quindi stoccata nei magazzini della società e che, dato il volume considerevole dei prodotti era impensabile che i proposti della [OSCURATO:SOCIETA]. compissero un controllo minuzioso sul contenuto di tutti i bancali, per cui era materialmente impossibile per [OSCURATO:SOCIETA] rendersi conto del fatto che all'interno dei colli fosse stata inserita merce munita di marchi contraffatti; emblematico era il caso delle penne recanti una versione contraffatta dei marchi BIC Crystal, celate al di sotto di uno strato di penne prive di marchio; a ciò andava aggiunto che i segni distintivi avrebbero tratto in inganno qualunque soggetto e prova ne era che nessun cliente aveva avanzato proteste dopo aver ricevuto i prodotti.

Il difensore rileva poi che i testi marescialli Valletta e Lupia avevano ammesso di non aver verificato se i cartoni aperti a campione contenessero solamente merce con marchi contraffatti.

Altra questione nodale, prosegue il difensore, era quella del profitto, che in realtà [OSCURATO:SOCIETA] -o meglio la [OSCURATO:SOCIETA]- non aveva affatto conseguito in quanto, a seguito dell'ispezione della Guardia di Finanza, la merce era stata prontamente richiamata con emissione di note di credito a favore dei vari clienti, e poiché non vi era alcuna maggiorazione di prezzo connessa all'improprio sfruttamento del segno distintivo artefatto. 1.2 Il difensore eccepisce la totale carenza della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato in parola: non essendo predicabile la ricorrenza di dolo superveniens, era infatti chiaro che colui che acquistasse in buona fede merce che solo ex post si scopriva essere contraffatta, poteva essere esposto all'imputazione per il reato dl cui all'art. 474 cod.pen., ma non accusato di ricettazione: la Procura della Repubblica avrebbe dovuto dimostrare • che [OSCURATO:SOCIETA] già al momento dell'acquisto della merce poi sequestrata sapeva che gli sarebbe stata recapitata merce con marchi contraffatti, o che si fosse rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita della cosa acquistata e, nonostante ciò, non avesse desistito dall'acquisto.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure proposte, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che il testimone Val letta, nel chiarire le modalità del controllo effettuato, ha riferito che nel corso dell'ispezione gli vennero indicati solo i colli interessati alla ricerca, specificando che su ogni scatola vi era un codice che identificava la natura del prodotto e che, una volta aperte le scatole, aveva trovato solo i prodotti contraffatti, procedendo al sequestro in quanto "erano tutte BIC"; analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste Lupia ("a memoria ricordo che non c'erano prodotti diversi...quelli che ho visto io, i prodotti erano tutti uguali").

Pertanto, la tesi secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non si era accorto del fatto che i colli contenessero prodotti contraffatti e che le penne BIC fossero occultate sotto altre penne è risultata smentita dall'istruttoria dibattimentale, ed il ricorso si traduce in inammissibili censure di merito.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 19/11/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello si era eccepito che non era emersa la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, ma la Corte di appello aveva apertamente accusato la difesa di aver articolato i motivi di gravame portando a sostegno affermazioni strumentalmente estrapolate dalle deposizioni rese nel corso del processo, mentre era stata proprio la Corte territoriale ad incorrere in una disamina affrettata e lacunosa dell'istruttoria orale; rileva che [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato che importava mediamente 3-4 container al giorno, che la merce veniva sottoposta ai controlli di rito e quindi stoccata nei magazzini della società e che, dato il volume considerevole dei prodotti era impensabile che i proposti della [OSCURATO:SOCIETA]. compissero un controllo minuzioso sul contenuto di tutti i bancali, per cui era materialmente impossibile per [OSCURATO:SOCIETA] rendersi conto del fatto che all'interno dei colli fosse stata inserita merce munita di marchi contraffatti; emblematico era il caso delle penne recanti una versione contraffatta dei marchi BIC Crystal, celate al di sotto di uno strato di penne prive di marchio; a ciò andava aggiunto che i segni distintivi avrebbero tratto in inganno qualunque soggetto e prova ne era che nessun cliente aveva avanzato proteste dopo aver ricevuto i prodotti. Il difensore rileva poi che i testi marescialli Valletta e Lupia avevano ammesso di non aver verificato se i cartoni aperti a campione contenessero solamente merce con marchi contraffatti. Altra questione nodale, prosegue il difensore, era quella del profitto, che in realtà [OSCURATO:SOCIETA] -o meglio la [OSCURATO:SOCIETA]- non aveva affatto conseguito in quanto, a seguito dell'ispezione della Guardia di Finanza, la merce era stata prontamente richiamata con emissione di note di credito a favore dei vari clienti, e poiché non vi era alcuna maggiorazione di prezzo connessa all'improprio sfruttamento del segno distintivo artefatto. 1.2 Il difensore eccepisce la totale carenza della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato in parola: non essendo predicabile la ricorrenza di dolo superveniens, era infatti chiaro che colui che acquistasse in buona fede merce che solo ex post si scopriva essere contraffatta, poteva essere esposto all'imputazione per il reato dl cui all'art. 474 cod.pen., ma non accusato di ricettazione: la Procura della Repubblica avrebbe dovuto dimostrare • che [OSCURATO:SOCIETA] già al momento dell'acquisto della merce poi sequestrata sapeva che gli sarebbe stata recapitata merce con marchi contraffatti, o che si fosse rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita della cosa acquistata e, nonostante ciò, non avesse desistito dall'acquisto. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure proposte, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che il testimone Val letta, nel chiarire le modalità del controllo effettuato, ha riferito che nel corso dell'ispezione gli vennero indicati solo i colli interessati alla ricerca, specificando che su ogni scatola vi era un codice che identificava la natura del prodotto e che, una volta aperte le scatole, aveva trovato solo i prodotti contraffatti, procedendo al sequestro in quanto "erano tutte BIC"; analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste Lupia ("a memoria ricordo che non c'erano prodotti diversi...quelli che ho visto io, i prodotti erano tutti uguali"). Pertanto, la tesi secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non si era accorto del fatto che i colli contenessero prodotti contraffatti e che le penne BIC fossero occultate sotto altre penne è risultata smentita dall'istruttoria dibattimentale, ed il ricorso si traduce in inammissibili censure di merito. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00
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