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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29817/2026

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unale di sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diMessina ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza del 18 dicembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter,cod. proc. pen., con il quale è stata concessa al condannato la misura alternativadella detenzione domiciliare.Rilevato che, avverso l’ordinanza, è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a un unico motivo (violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio dimotivazione circa elementi positivi sopravvenuti in particolare sull'attivitàlavorativa).[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è versato in fatto e deduce vizio di motivazione chenon si riscontra dalla lettura del provvedimento impugnato, perché la critica siconcentra sulla cessazione di ogni condotta antigiuridica, sulla regolare condottamantenuta durante l'esecuzione della pena, terminata il 27 luglio 2025, nonchésull'avvio di attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA], invece, che la motivazione resa dal giudice dell’opposizione èineccepibile perché valorizza, ai fini di giustificare la pronunciata conferma delprovvedimento che ha disposto la detenzione domiciliare, i precedenti penali delcondannato in materia di cessione illecita di stupefacenti e reati contro ilpatrimonio, segnala che Orlando non ha mai espiato pene in regime diverso dalladetenzione o detenzione domiciliare e rimarca che ha commesso ulteriori reatidopo il fatto, ricordando l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale,fatto per il quale Orlando è stato posto in custodia cautelare in carcere; infine, ilprovvedimento segnala che il ricorrente è destinatario di condanna per altri reatie annovera precedenti di polizia che hanno accertato anche la frequentazionecon pregiudicati.[OSCURATO:PERSONA], quindi, che appare del tutto giustificato il giudizio svolto di idoneitàdella misura adottata e delle prescrizioni a questa inerenti, quanto alla finalità direinserimento sociale del condannato, onde scongiurare il rischio di ricaduta (v.penultima pagina del provvedimento impugnato), nonché quello di assolutainadeguatezza della meno afflittiva misura dell’affidamento in prova, proprio perla impossibilità di svolgere, all’attualità, una prognosi di esito positivo dellaprova.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diMessina ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza del 18 dicembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter,cod. proc. pen., con il quale è stata concessa al condannato la misura alternativadella detenzione domiciliare.Rilevato che, avverso l’ordinanza, è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a un unico motivo (violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio dimotivazione circa elementi positivi sopravvenuti in particolare sull'attivitàlavorativa).[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è versato in fatto e deduce vizio di motivazione chenon si riscontra dalla lettura del provvedimento impugnato, perché la critica siconcentra sulla cessazione di ogni condotta antigiuridica, sulla regolare condottamantenuta durante l'esecuzione della pena, terminata il 27 luglio 2025, nonchésull'avvio di attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA], invece, che la motivazione resa dal giudice dell’opposizione èineccepibile perché valorizza, ai fini di giustificare la pronunciata conferma delprovvedimento che ha disposto la detenzione domiciliare, i precedenti penali delcondannato in materia di cessione illecita di stupefacenti e reati contro ilpatrimonio, segnala che Orlando non ha mai espiato pene in regime diverso dalladetenzione o detenzione domiciliare e rimarca che ha commesso ulteriori reatidopo il fatto, ricordando l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale,fatto per il quale Orlando è stato posto in custodia cautelare in carcere; infine, ilprovvedimento segnala che il ricorrente è destinatario di condanna per altri reatie annovera precedenti di polizia che hanno accertato anche la frequentazionecon pregiudicati.[OSCURATO:PERSONA], quindi, che appare del tutto giustificato il giudizio svolto di idoneitàdella misura adottata e delle prescrizioni a questa inerenti, quanto alla finalità direinserimento sociale del condannato, onde scongiurare il rischio di ricaduta (v.penultima pagina del provvedimento impugnato), nonché quello di assolutainadeguatezza della meno afflittiva misura dell’affidamento in prova, proprio perla impossibilità di svolgere, all’attualità, una prognosi di esito positivo dellaprova.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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