CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 37938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3022/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.96, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3069/2016,depositata i l 21/07/2016 , RG n. 2521/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che l’aveva condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma, determinata in via equitativa, di € 43.000 a titolo di differenze retributive conseguenti ad accertamento di rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, con mansioni di commessa, presso l'esercizio commerciale (di vendita di abbigliamento ed abiti da sposa in Ardea) “[OSCURATO:PERSONA]”, e così rigettato, in riforma della sentenza impugnata,le domande proposte con il ricorso in primo grado; 2.la Corte romana, rivalutate le prove testimoniali raccolte in primo grado, ha valorizzato il rapporto di affinità tra le parti (l'originaria ricorrente era, nel periodo in esame, nuora dell'appellante, e si era separata dal di lei figlio contestualmente all'interruzione dell'attività lavorativa nell'esercizio) ed ha ritenuto dimostrato un cointeressamento dell'originaria ricorrente nelle sorti dell'impresa, incompatibile con l'asserita subordinazione, già di difficile individuazione vista la affectio familiaris esistente all'epoca tra le parti; 3.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi; parte controricorrente è rimasta intimata nel presente grado di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c., 24 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo che controparte ha introdotto solo in grado d'appello eccezioni collegate alla collaborazione nell'impresa familiare ed alla ricezione sistematica di capi di abbigliamento; 2.con il secondo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la sentenza impugnata escluso la prova della percezione di un compenso fisso mensile, circostanza in realtà mai contestata da controparte; 3.con il terzo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), argomentando circa l'inidoneità dell'elemento dell’affinità a vincere la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa; 4.con il quarto, deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2094 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che la Corte di merito ha disatteso i criteri identificativi e costitutivi - di natura oggettiva - che contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo; 5.con il quinto, deduce omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), segnatamente la continuità e le modalità della prestazione lavorativa resa, sotto il profilo del tempo (giornaliero e settimanale) e della soggiacenza alla direzione del datore di lavoro; 6.il primo motivo è infondato, oltre a presentare profili di inammissibilità; 7.dalla stessa prospettazione della censura si evince che l’appellante-datrice di lavoro – nella parte in cui avrebbe fatto riferimento nelle conclusioni dell’atto di appello ad un’impresa familiare – non ha sollevato eccezioni e/o difese in fatto nuove, in violazione del divieto dei nova in appello, quanto piuttosto ha rimodulato la sua posizione attraverso argomenti difensivi volti pur sempre (e soltanto) ad escludere che tra le parti vi fosse un rapporto di subordinazione, valorizzando a tal fine i vincoli di coniugio e affinità idonei a giustificare la collaborazione prestata dalla Peretti; aciò deve aggiungersi un rilievo di inammissibilità, sotto il profilo dell’autosufficienza, perché la part e non trascrive per intero la memoria difensiva di 1º grado e l’atto di appello della Mantini, né fornisce chiare e precise indicazioni circa la loro attuale collocazione, rendendo così impossibile alla Corte verificare la veridicità prima che la fondatezza della censura; 8.il secondo, il terzo e il quinto motivo sono infondati; 9.quanto alla violazione dell'art. 115 c.p.c., essa è ravvisabile qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. (Cass. S.U. n. 20867/2020, Cass. n. 12971/2022 ) ; condizioni queste non ricorrenti nel caso in esame; le S.U. di questa Corte hanno altresì chiarito (Cass. S.U. n. 34476/2019, Cass. n. 8758/2021 ) che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; 10.le doglianze incorporate in detti motivi, infatti, censurano sostanzialmente valutazione delle emergenze probatorie operata dalla Corte di merito, laddove la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017); con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate nel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti in tale sede è preclusa in sede di legittimità (Cassn. 29404/2017); criticando il complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, il ricorrente finisce per opporre inammissibilmente una diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 11.d’altra parte, la sentenza impugnata non ha affermato in assoluto che l’affinità vale ad escludere la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, ma, piuttosto, che, nel caso concreto, erano emersi specifici elementi, quali il cointeressamento ed, in generale, il ruolo della ricorrente all'interno della conduzione dell'impresa commerciale, che, nel contesto familiare nel periodo oggetto di causa, erano da valutarsi come incompatibili con la dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro; 12.osserva il Collegio che, in tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (in termini, Cass. n. 19144/2021); tale prova è stata esclusa dalla Corte distrettuale, con motivazione congrua e priva di vizi logici ed esterna al perimetro del giudizio di legittimità, perché costituente valutazione in fatto delle prove raccolte nelle fasi di merito, atteso che l'esistenza del vincolo della subordinazione, in sede di legittimità, è censurabile soltanto con riferimento alla determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, che nel caso di specie sono stati correttamente applicati; 13.il quarto motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità; la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito rimane censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 3407/2022, n. 5436/2019, n. 14434/2015);14.non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la mancata costituzione in questa sede della controparte processuale; 15.al rigetto del ricorso segue il raddoppio del contributo unificato ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato