CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 39819/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 15-16/03/2021 -dep. il 28/04/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI in sede di riesame rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con la quale il GIP dello stesso TRIBUNALE in data 29/01/2021 aveva applicato a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere. TELESCO propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori. In prossimità dell'udienza odierna rinuncia ai ricorsi medesimi, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata appena due giorni prima dell'udienza, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]10 [OSCURATO:PERSONA] C1139.-~0-q-c, [OSCURATO:PERSONA] I