Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1966

Cassazione n. 01140/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1966 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che manca un interesse del ricorrente all'accoglimento del ricorso, perché esso tende all'affermazione di enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli (in particolare, il ricorrente critica la sentenza di appello sostenendo che sia stato perpetrato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado individuando la specie della pena inflitta in quella dell'arresto anziché in quella della reclusione, prevista dalla legge per il reato contestato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1966 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che manca un interesse del ricorrente all'accoglimento del ricorso, perché esso tende all'affermazione di enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli (in particolare, il ricorrente critica la sentenza di appello sostenendo che sia stato perpetrato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado individuando la specie della pena inflitta in quella dell'arresto anziché in quella della reclusione, prevista dalla legge per il reato contestato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 01140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris