CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 03205/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 91/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36876/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2025, Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Avellino, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione e lo condannava per il delitto di tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena. Si contesta all’imputato di avere, in concorso con altri, minacciato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di una pistola automatica tipo Beretta e mediante un ordigno esplosivo, per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3205/2026 Roma, lì, 26/01/2026 costringerlo a corrispondere, a fronte di un debito originario di 8.676,00 euro che egli aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], prima la somma di 15.000,00 euro e poi la somma di 20.000,00 euro e, successivamente, la somma di 30.000,00 euro. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori dell'imputato, deducendo: L’avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. Primo motivo: Motivazione assente e violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante il confronto tra la persona offesa e l'imputato. Si deduce che, alla luce della contraddizione che esisterebbe tra il racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quello dell'imputato, nell'atto di appello era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante un confronto della predetta persona offesa con l'appellante, ma la Corte di appello avrebbe omesso di valutare tale istanza, non rendendo alcuna motivazione sul punto. 2.2. Secondo motivo: Motivazione apparente o comunque manifestamente illogica e intrinsecamente contraddittoria in relazione alla ritenuta attendibilità delle persone offese; violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. ovvero del criterio dell'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio; violazione del «criterio di legge di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa». Si deduce che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in numerose contraddizioni, relative ad aspetti fondamentali della vicenda di cui all'imputazione (come descritte alle pagine 5 e 6 del ricorso), tra le quali l'ammontare del debito contratto con [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la sua inattendibilità, che avrebbero dovuto indurre a ritenere sussistenti ragionevoli dubbi in relazione alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, considerato che il racconto del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in contrasto anche con quello del [OSCURATO:PERSONA], che aveva recepito le querele di quest’ultimo e condotto le indagini delegate dal Pubblico Ministero, con l'atto di appello si chiedeva che venisse effettuata una lettura comparata delle dichiarazioni rese (sui punti descritti alle pagine 6 e 7 del ricorso). Inoltre, si deduce che, dalla trascrizione integrale delle intercettazioni telefoniche e ambientali intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati coinvolti nella vicenda sarebbero emerse ulteriori smentite della narrazione della persona offesa (sui punti descritti alle pagine 8 e 9 del ricorso) in quanto dalle conversazioni intercettate sarebbe scaturita la prova della natura non estorsiva delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe agito unicamente per ottenere che il [OSCURATO:PERSONA] onorasse il debito effettivamente sussistente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in base ai rapporti commerciali esistenti tra i due. 2.3. Terzo motivo: Violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di cui agli articoli 56-629 cod. pen. in luogo di quello di cui agli articoli 56-393 cod. pen. In particolare, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] unicamente quanto dovuto dallo stesso al [OSCURATO:PERSONA], senza chiedere nulla di più per sé e senza perseguire ulteriori finalità, allegando in proposito il contenuto di una conversazione del 18 settembre 2006 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evincerebbe tale circostanza. 2.4. Quarto motivo: Motivazione manifestamente illogica ed intrinsecamente contraddittoria, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell'uso di armi. Per quanto riguarda la minaccia con la pistola, si deduce che, in sede di riconoscimento fotografico, il [OSCURATO:PERSONA] aveva identificato l'uomo che l'aveva minacciato con la pistola in [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato assolto dalle accuse a suo carico, con conseguente manifesta illogicità della motivazione sul punto. Per quanto riguarda l'ordigno utilizzato per attuare le minacce, si deduce che dalla descrizione del [OSCURATO:PERSONA] effettuata in dibattimento, sede nella quale quest'ultimo aveva dichiarato che si trattava di una «bomba pirotecnica», sarebbe emerso che si trattava di un «petardo», con conseguente impossibilità di configurare l'aggravante della minaccia con arma. 2.5. Quinto motivo: Motivazione manifestamente illogica ed intrinsecamente contraddittoria, in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della sussistenza di minaccia di morte. Si deduce, in primo luogo, la illogicità e contraddittorietà della motivazione nell’avere ritenuto sussistenti precedenti penali specifici, asseritamente ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe del tutto incensurato. In secondo luogo, si deduce che, nella consulenza tecnica a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], si sottolineava che alcuna delle voci intercettate poteva essere ricondotta alla persona del [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, l’imputato non poteva essere ritenuto artefice delle minacce di morte ai danni della persona offesa. La Corte di appello avrebbe, invece, ritenuto di escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche in ragione delle minacce di morte, pur non avendo prove sull'autore delle stesse ma, anzi, disponendo di una consulenza tecnica che ne smentiva l’attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA]. L’avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.6. Primo motivo: Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. ovvero violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento delle prove con riferimento alla valutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni. Si deduce, in particolare, che dalla consulenza tecnica di ufficio a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la trascrizione delle conversazioni, e dalla consulenza tecnica d'ufficio del prof. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’identificazione dei conversanti, si desumerebbe che le minacce telefoniche sarebbero da attribuirsi a soggetti rimasti ignoti e non anche agli imputati. Ne consegue che la decisione della Corte di appello sarebbe stata fondata su informazioni inesatte e su un travisamento della prova. 2.7. Secondo motivo: Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. ovvero vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento al riconoscimento fotografico ed alla ricognizione di persona. Si deduce, in particolare, che il denunciante effettuava quattro riconoscimenti fotografici. Il primo riconoscimento riguardava il soggetto imputato di minaccia con l'arma, individuato in [OSCURATO:PERSONA], che è stato assolto dalle accuse. Il secondo riconoscimento avveniva per i fatti di minaccia del 12 agosto 2006, con riferimento ai quali era stato riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto. Il terzo riconoscimento era quello di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe avvenuto ad un mese di distanza, il 27 novembre 2006, a fronte della denuncia effettuata il 28 ottobre 2006 senza alcuna descrizione. Infine, si eccepiscono diverse incongruenze relativamente al riconoscimento della documentazione rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare il 16 novembre 2006 presso [OSCURATO:PERSONA], fidanzato della figlia del [OSCURATO:PERSONA], occasione nella quale erano stati ritrovati documenti intestati a tale [OSCURATO:PERSONA] che era stato riconosciuto quale il “don [OSCURATO:PERSONA]”, protagonista dei fatti occorsi il 26 ottobre 2006. Si deduce, a tal proposito, che la Corte di Appello motiva “per relationem” sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ospitato [OSCURATO:PERSONA] con documenti falsi, ma in realtà la perquisizione domiciliare presso [OSCURATO:PERSONA] aveva portato al ritrovamento di documenti intestati a [OSCURATO:PERSONA], non a [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, l’informazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ospitato [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sarebbe inesatta in quanto fu [OSCURATO:PERSONA] ad ospitare [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si deduce che il Tribunale di Avellino avrebbe dato per scontato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso la partecipazione ai fatti contestati, ma dagli atti non risultava alcuna dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]. Nell’elenco delle posizioni difensive, infatti, non veniva attribuita alcuna dichiarazione a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando un travisamento della prova. Inoltre, si osserva che la Corte di Appello colloca l’incontro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre 2006, mentre la dazione dell’assegno di 2000,00 euro avveniva il 26 ottobre 2006. In particolare, la motivazione che collega la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a Forino con la sua scarcerazione il 4 agosto 2006 sarebbe illogica, perché il fatto contestato avveniva tre mesi dopo la scarcerazione, non «appena scarcerato» come sostenuto dalla Corte di appello. Infine, si deduce che la relazione dei Carabinieri di Forino, redatta subito dopo la denuncia del [OSCURATO:PERSONA], attestava che presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] non fu trovato nessuno, smentendo la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si deduce che mancherebbe la prova documentale che il [OSCURATO:PERSONA] solitamente forniva in altri casi, mediante la registrazione dei colloqui su cassette audio. 2.8. Terzo motivo: Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. ovvero violazione di legge e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del querelante [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'ammontare del valore del debito indicato dal querelante in 8.000,00 euro, lo stesso sarebbe sconfessato dalla documentazione prodotta che dimostrerebbe che gli assegni emessi superavano l'ammontare di 13.000,00 euro che, con l'ingiunzione del precetto, avrebbero raggiunto i 15.000,00 euro richiesti dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe emesso assegni che sapeva di non poter onorare in quanto protestato e non per indisponibilità economica. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] nulla avrebbe riferito in merito al mancato recupero della somma di 5000,00 euro per i lavori eseguiti presso la sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2.9. Quarto motivo: Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per omesso esame dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato da parte del giudice di primo grado e violazione di legge nella applicazione della pena in quanto non è stata applicata la riduzione prevista per il rito prescelto. Si deduce che, con uno specifico motivo di appello, era stata impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all’acquisizione delle indagini difensive e che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sul punto, conseguentemente non applicando la possibile riduzione della pena di un terzo prevista per il rito abbreviato. 2.10. Quinto motivo: Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere estinto per prescrizione il delitto contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi meritano accoglimento limitatamente al quarto motivo di ricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre sono infondati e - per taluni motivi - anche in modo manifesto, nel resto. 2. Ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione della Corte di appello sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante il confronto tra la persona offesa e l'imputato, è infondato. 2.1.1. I rilievi formulati si iscrivono nella più ampia tematica relativa all'ammissibilità della motivazione implicita e all'individuazione del discrimine tra motivazione mancante e motivazione implicita. Il vizio di mancanza di motivazione è da riconoscersi allorché l'impianto giustificativo non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi, anche in relazione alle censure proposte dalle parti, oppure risulti non intelligibile l'itinerario logico esperito dal giudice di merito nella ricostruzione del fatto ovvero le linee argomentative del discorso motivazionale si presentino del tutto scoordinate e incoerenti, al punto che risultino assolutamente incomprensibili le ragioni a sostegno della decisione. In giurisprudenza è, tuttavia, ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del proprio convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate. In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con il gravame allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza, complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione, non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere il ricorrere del vizio, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva. Sicché, ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, come nel caso in disamina, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di omissione della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, dep. 2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220-01). In applicazione di tali principi, è stata ammessa la legittimità della motivazione implicita sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, affermando che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893-01) e che, pertanto, il rigetto di tale istanza si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità dell’imputato (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009-01). 2.1.2. In base a tali principi, nella fattispecie in esame non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione denunciato, considerato che la Corte di appello, pur non avendo espressamente risposto alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, ha approfonditamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, alla luce di tutte le altre emergenze processuali (pagg. da 6 a 8 della sentenza impugnata) e si è specificamente soffermata sul confronto tra tali dichiarazioni con quelle rese dall’imputato in sede di interrogatorio e dinanzi al collegio giudicante durante il dibattimento (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), effettuando una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, dando conto dei motivi per i quali le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano attendibili e, implicitamente, delle ragioni che rendevano non indispensabile ai fini della decisione la rinnovazione dell’istruttoria mediante il confronto tra l’imputato e la persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo – che si profila come manifestamente infondato – si deduce che la Corte di appello non si sarebbe attenuta alle regole di valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non valorizzando correttamente le contraddizioni intrinseche su elementi fondanti la responsabilità dell’imputato e quelle che sarebbero emerse tra tali dichiarazioni e quelle rese da altri testimoni (in particolare dal [OSCURATO:PERSONA]) e con il contenuto delle conversazioni intercettate. 2.2.1. Quanto alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa, trattasi di una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01). Inoltre, in materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand’anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite “Bell’Arte” hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016- 01; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755-01). Va inoltre osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01). 2.2.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, la Corte di appello, confermando la decisione del Tribunale, ha dettagliatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce delle dichiarazioni dell’imputato, del contenuto delle conversazioni intercettate e delle ulteriori prove acquisite, con motivazione logica e del tutto conforme ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa stabiliti da questa Corte (pag. 5-8 della sentenza impugnata). 2.3. È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale tentata estorsione piuttosto che tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3.1. Questa Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo invece l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Pertanto, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. assume, quindi, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell’estorsione, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. 2.3.2. Nella fattispecie, i giudici di merito nell’ambito di una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte avendo ritenuto che, nella fattispecie, si configura il delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. avendo l'imputato, quale intermediario, posto in essere la condotta intimidatoria per indurre la persona offesa a corrispondere una somma di denaro di 15.000,00 euro e, successivamente, di 20.000,00, di gran lunga superiore a quella dovuta a [OSCURATO:PERSONA] (pari a poco più di 8.000,00 euro), che non avrebbe potuto essere rivendicata rivolgendosi al giudice (pag. 11 della sentenza di primo grado; pag. 11 della sentenza impugnata). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso – parimenti manifestamente infondato – si lamenta un vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dell’essere stata la minaccia attuata mediante l’uso di armi. 2.4.1. Giova premettere che il controllo della Corte di cassazione sul processo motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: la Corte deve pertanto limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01). 2.4.2. Nella fattispecie va osservato che i giudici di merito, con motivazione logica, hanno ritenuto sussistente l'aggravante per essere state le minacce attuate mediante un’arma e mediante un ordigno fatto ritrovare all’interno del furgone di proprietà della persona offesa, nonostante non fosse stato provato che la minaccia a mano armata fosse stata consumata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa doveva comunque attribuirsi a persona facente parte del «gruppo malavitoso», seppure rimasta ignota (pag. 11 della sentenza di primo grado). Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente che l’«ordigno esplosivo», descritto quale «bomba pirotecnica» dal [OSCURATO:PERSONA] escusso in udienza, sarebbe un «petardo» e, come tale, non rientrerebbe nella nozione di arma idonea a integrare la contestata aggravante, si tratta di una valutazione in fatto, non censurabile in questa sede. 2.5. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della presenza di precedenti specifici e delle minacce di morte poste in essere. 2.5.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 2.5.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, determinati indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto e la capacità a delinquere, tenuto conto dei precedenti specifici dell’imputato, il quale non è incensurato, come dedotto dalla difesa, ma annovera due precedenti condanne per reati contro il patrimonio, e dell’assenza di resipiscenza manifestata durante il procedimento. Quanto al giudizio sulla gravità del fatto, correttamente la Corte di appello lo ha ancorato all’allarme sociale provocato dal comportamento illecito intrapreso in concorso con altri, risultando conseguentemente irrilevante il profilo di doglianza secondo il quale dalla consulenza tecnica sarebbe emerso che le minacce di morte erano state pronunciate da persona rimasta ignota. Da qui la manifesta infondatezza anche di questo motivo. 3. Ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce al contempo un vizio di violazione di legge, di illogicità della motivazione e un travisamento delle prove con riferimento alla valutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni. 3.1.1. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, questa Corte ha chiarito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). 3.1.2. Tanto premesso, nella fattispecie va rilevato come la Corte di appello, oltre a fornire una valutazione delle prove del tutto logica e coerentemente motivata, si sia specificamente confrontata con la questione dedotta dalla difesa, relativa alla mancata identificazione di taluno degli interlocutori delle conversazioni, rimasto quindi ignoto, affermando che tale aspetto non inficiava in alcun modo il peso decisivo degli altri elementi probatori acquisiti, come dettagliatamente valutati (pag. 12 della sentenza impugnata). Deducendo al contempo un vizio di violazione di legge, di illogicità della motivazione e un travisamento delle prove, il ricorrente intende prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano gli esiti dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, volendosene trarre argomentazioni a favore della tesi difensiva della inattendibilità delle dichiarazioni rese, si sollevano censure che, in questi termini, non sono state dedotte in appello. 3.2.1. In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01). 3.2.2. La doglianza, in questi termini, risulta formulata per la prima volta in questa sede e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, va applicato il disposto dei citati artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente sua inammissibilità. 3.3. Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge e del travisamento della prova, si contesta la valutazione effettuata dalla Corte di appello in merito alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Richiamando le considerazioni già effettuate sopra in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (punto n. 2.2.1 del “considerato in diritto”), si deve anche rilevare che il motivo, come formulato, risulta reiterativo di quello già dedotto in appello e motivatamente disatteso dalla Corte di appello. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità che considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01). 3.4. Con il quarto motivo si deduce che in appello era stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2008, confermativa del diniego della richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame di persone informate dei fatti ascoltate in sede di indagini difensive, già rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, ma che la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto. Il motivo è fondato, avendo effettivamente la Corte di appello omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di impugnazione ritualmente proposto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. 3.5. Infine, manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta l’erroneità della decisione della Corte di appello nell’avere ritenuto il delitto di tentata estorsione aggravata non estinto per prescrizione. La Corte di appello, la cui decisione sul punto non è oggetto di contestazione alcuna, ha collocato la consumazione del delitto al febbraio 2007, dovendosi pertanto individuare quale momento di decorrenza del termine di prescrizione il 1 febbraio 2007, in base al principio del favor rei. L’art. 157, primo comma, cod. pen. stabilisce che la prescrizione estingue il decorso «il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge» e l’art. 157, secondo comma, cod. pen. stabilisce che «per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato». Ne consegue che il tempo necessario a prescrivere il delitto di tentata estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, cod. pen.) è di anni tredici e mesi quattro, in quanto deve coincidere con la pena massima per esso stabilita, ovvero con la pena massima per il delitto consumato (anni venti di reclusione), alla quale va applicata la diminuzione minima di cui all’art. 56 cod. pen., pari ad un terzo, e non a due terzi come dedotto dal ricorrente. Deve, inoltre, tenersi conto dei periodi di sospensione della prescrizione pari a due anni, tre mesi e tre giorni, durante il giudizio di primo grado, come ritenuti nella sentenza di primo grado (pag. 2), e del periodo di sospensione durante il giudizio di appello per il rinvio per legittimo impedimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] disposto all’udienza del 29 gennaio 2024 che veniva, per tale motivo, rinviata al 24 ottobre 2024, termine va computato in sessantuno giorni ex art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen. (Sez. U, n. 4909 dl 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913-01, secondo cui il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso – nella fattispecie che ci occupa, pari ad un giorno – dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251). Individuata, quindi, la pena massima per il delitto di tentata estorsione aggravata in anni tredici e mesi quattro, tenuto conto che i giudici di merito hanno escluso la recidiva reiterata e specifica contestata, la quale dunque non può incidere sulla individuazione della pena massima, aumentata la pena di un quarto ex art. 160, secondo comma, cod. pen. per il primo atto interruttivo, rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio, ad anni sedici e mesi otto di reclusione; aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione di due anni, tre mesi e tre giorni maturati durante il giudizio di primo grado e di sessantuno giorni durante il giudizio di appello, il termine di prescrizione non decorrerà prima del 5 marzo 2026. 4. Per le considerazioni esposte, la sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio, limitatamente al motivo di impugnazione concernente l’omessa motivazione sul motivo di appello riguardante il diniego della richiesta di rito abbreviato condizionato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]