CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che i motivi di ricorso - afferenti alla carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché all'erronea qualificazione giuridica del fatto - risultano generici, perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di alcuna argomentazione e di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/