Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13158/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1863/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 35; –ricorrente – contro Oggetto: sopravvenuta carenza interesse AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n.4611/2022 depositata il 6 giugno 20 2 2, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,veniva rigettat o l’appello propost o dalla società Maser s. r . l . avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.79/35/2021di rigetto del ricorso introduttivo .

2. Si legge in sentenza che il giudizio aveva ad oggetto l’avviso di accertamentonotificato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2013, all’esito di indagini penali cui seguiva una verifica fiscale.

Con l’impugnato avviso si contestava l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistentiemesse dalle società La milanese di [OSCURATO:PERSONA] e System six S.r.l. e l’indebita deduzione di elementi negativi di reddito, ritenuti fittizi,nonché ulteriori fatture oggettivamente inesistenti emesse come cartieradalla Edilmat nei confronti della società Maser s.r.l.. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione la contribuent e perquattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Daultimo, a seguito di proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod.proc. civ., la contribuent e deposita atto di rinuncia al ricorso .

Consideratoche: 1.Nella nota di deposito del 18.7.2023 la contribuent e ha reso noto di volerrinunziare ricorso,senza che però che dagli atti emerga la copia del mandato a rinunziare .

L’Agen zia delle Entrate costituita non ha presoposizione a riguardo. 2.[OSCURATO:PERSONA] osserva che l a suddetta rinuncia è nondimeno una chiara manifestazionedi sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorsoex art.100 cod. proc. civ. cui deve senz’altro essere dato corso.

Il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione delle spesedi lite.

Nell’ipotesidi causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5, o rdinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 - 01; conforme,Cass.

Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676- 01).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravven

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1863/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 35; –ricorrente – contro Oggetto: sopravvenuta carenza interesse AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n.4611/2022 depositata il 6 giugno 20 2 2, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,veniva rigettat o l’appello propost o dalla società Maser s. r . l . avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.79/35/2021di rigetto del ricorso introduttivo . 2. Si legge in sentenza che il giudizio aveva ad oggetto l’avviso di accertamentonotificato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2013, all’esito di indagini penali cui seguiva una verifica fiscale. Con l’impugnato avviso si contestava l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistentiemesse dalle società La milanese di [OSCURATO:PERSONA] e System six S.r.l. e l’indebita deduzione di elementi negativi di reddito, ritenuti fittizi,nonché ulteriori fatture oggettivamente inesistenti emesse come cartieradalla Edilmat nei confronti della società Maser s.r.l.. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione la contribuent e perquattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Daultimo, a seguito di proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod.proc. civ., la contribuent e deposita atto di rinuncia al ricorso . Consideratoche: 1.Nella nota di deposito del 18.7.2023 la contribuent e ha reso noto di volerrinunziare ricorso,senza che però che dagli atti emerga la copia del mandato a rinunziare . L’Agen zia delle Entrate costituita non ha presoposizione a riguardo. 2.[OSCURATO:PERSONA] osserva che l a suddetta rinuncia è nondimeno una chiara manifestazionedi sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorsoex art.100 cod. proc. civ. cui deve senz’altro essere dato corso. Il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione delle spesedi lite. Nell’ipotesidi causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5, o rdinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 - 01; conforme,Cass. Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676- 01). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravven
Sentenza Cassazione n. 13158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris