Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 1968

Cassazione n. 26765/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1968 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Avezzano, datata 22.4.2024, con cui è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed al risarcimento del danno alla parte civile costituita, oltre alla provvisionale, in ordine al reato di lesioni aggravate commesso il 16.11.2016.

L'ordinanza è stata emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila il 19.12.2024 ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., non avendo l'imputato depositato, insieme all'atto di appello del 17.7.2024, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, come prescritto dalla citata disposizione.

1.1. Il primo ed unico motivo del ricorso proposto tramite il difensore di fiducia denuncia violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite.

La difesa evidenzia che, in seguito all'abrogazione della disposizione in esame ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sorto in merito alla lettura del citato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ritenuto applicabile comunque alle impugnazioni proposte sino al 24.8.2024.

Precisamente, le Sezioni Unite hanno chiarito che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Nel caso di specie, pertanto, l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile poiché nell'intestazione dell'atto di impugnazione, allegato al ricorso, è presente uno specifico riferimento all'elezione di domicilio da parte del ricorrente presso lo studio del difensore di fiducia, effettuata in uno con la sua nomina in data 7.5.2018, allegata all'impugnazione contestualmente al suo deposito.

L'elezione di domicilio era talmente intellegibile che la stessa Corte d'Appello l'ha utilizzata per notificare l'ordinanza di inammissibilità utilmente, poiché infatti è stato tempestivamente proposto ricorso per cassazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

Le Sezioni Unite, nella sentenza Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855, premesso che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, hanno stabilito l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

L'ordinanza di inammissibilità avverso cui è stato proposto ricorso si basa, essenzialmente, sull'orientamento interpretativo smentito dalle Sezioni Unite a risoluzione del contrasto insorto sul tema; orientamento secondo cui, per l'ammissibilità dell'appello, era necessario comunque il deposito di una nuova elezione o dichiarazione di domicilio successiva alla sentenza impugnata.

L'ordinanza, infatti, non si è neppure confrontata con l'elezione di domicilio richiamata nell'intestazione dell'atto di appello con cui si indicava intellegibilmente il domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia.

3. Ciò posto, il Collegio, condividendo le indicazioni delle Sezioni Unite, evidenzia come, nel caso di specie, posto che all'impugnazione del ricorrente è applicabile ratione temporis l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l'intestazione dell'atto appello citava puntualmente l'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del suo difensore indicandone espressamente l'indirizzo.

La fattispecie, pertanto, rientra pienamente nel novero di quegli atti di appello per i quali si applica la regola valutativa di ammissibilità adottata dalla sentenza Sez.

U, [OSCURATO:PERSONA], che dà prevalenza all'idoneità dell'indicazione contenuta nell'impugnazione a fungere da rinnovata elezione o dichiarazione di domicilio, sfuggendo a logiche eccessivamente formalistiche dell'interpretazione della disciplina processuale, oggi comunque del tutto abrogata.

4. L'ordinanza contestata dal ricorrente, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L'Aquila per il giudizio.0113 P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1968 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Avezzano, datata 22.4.2024, con cui è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed al risarcimento del danno alla parte civile costituita, oltre alla provvisionale, in ordine al reato di lesioni aggravate commesso il 16.11.2016. L'ordinanza è stata emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila il 19.12.2024 ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., non avendo l'imputato depositato, insieme all'atto di appello del 17.7.2024, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, come prescritto dalla citata disposizione. 1.1. Il primo ed unico motivo del ricorso proposto tramite il difensore di fiducia denuncia violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite. La difesa evidenzia che, in seguito all'abrogazione della disposizione in esame ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sorto in merito alla lettura del citato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ritenuto applicabile comunque alle impugnazioni proposte sino al 24.8.2024. Precisamente, le Sezioni Unite hanno chiarito che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso di specie, pertanto, l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile poiché nell'intestazione dell'atto di impugnazione, allegato al ricorso, è presente uno specifico riferimento all'elezione di domicilio da parte del ricorrente presso lo studio del difensore di fiducia, effettuata in uno con la sua nomina in data 7.5.2018, allegata all'impugnazione contestualmente al suo deposito. L'elezione di domicilio era talmente intellegibile che la stessa Corte d'Appello l'ha utilizzata per notificare l'ordinanza di inammissibilità utilmente, poiché infatti è stato tempestivamente proposto ricorso per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855, premesso che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, hanno stabilito l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. L'ordinanza di inammissibilità avverso cui è stato proposto ricorso si basa, essenzialmente, sull'orientamento interpretativo smentito dalle Sezioni Unite a risoluzione del contrasto insorto sul tema; orientamento secondo cui, per l'ammissibilità dell'appello, era necessario comunque il deposito di una nuova elezione o dichiarazione di domicilio successiva alla sentenza impugnata. L'ordinanza, infatti, non si è neppure confrontata con l'elezione di domicilio richiamata nell'intestazione dell'atto di appello con cui si indicava intellegibilmente il domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia. 3. Ciò posto, il Collegio, condividendo le indicazioni delle Sezioni Unite, evidenzia come, nel caso di specie, posto che all'impugnazione del ricorrente è applicabile ratione temporis l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l'intestazione dell'atto appello citava puntualmente l'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del suo difensore indicandone espressamente l'indirizzo. La fattispecie, pertanto, rientra pienamente nel novero di quegli atti di appello per i quali si applica la regola valutativa di ammissibilità adottata dalla sentenza Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], che dà prevalenza all'idoneità dell'indicazione contenuta nell'impugnazione a fungere da rinnovata elezione o dichiarazione di domicilio, sfuggendo a logiche eccessivamente formalistiche dell'interpretazione della disciplina processuale, oggi comunque del tutto abrogata. 4. L'ordinanza contestata dal ricorrente, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L'Aquila per il giudizio.0113 P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila