CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1978
Cassazione n. 20556/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
HELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato - quanto al trattamento sanzionatorio - la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso; - che l'unico motivo di ricorso presentato da entrambi i ricorrenti - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore„ Rv. 281440) e la Corte territoriale ha dato atto che gli imputati erano essi stessi utilizzatori delle unità abitative beneficiarie (oltre ad essere fisicamente presenti al momento dell'accertamento: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e che proprio l'abituale utilizzo dell'unità abitativa, a fronte della fruizione gratuita dell'energia, rappresentava prova logica della piena consapevolezza della natura abusiva dell'allaccio; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.MIN 4 G 26 Fuori° S' intià