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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 17049/2026

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vvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1700 GIRARDI;- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 191/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 359/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

OLGAPIRONE ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 1536/2023Numero di raccolta generale 17049/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dDait a pubblicazione 31/05/2026Ancona, accogliendo per quanto di ragione i gravami propostidalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato edAgricoltura delle Marche e da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], revocati i decretiingiuntivi opposti, condannava la prima al pagamento, in favoredel secondo, della somma di €. 194.428,88, oltre accessori espese.2.

Peroni, già Segretario Generale della Camera diCommercio di [OSCURATO:PERSONA]/Fermo, poi confluita in quella delleMarche, aveva chiesto ed ottenuto tre decreti ingiuntivi,rispettivamente pubblicati il 5/11/2018 (n.139), il 29/6/2019(n. 75) ed il 18/7/2020 (n. 76), per il pagamento di tre rateidell’indennità di anzianità, per un importo complessivo di euro293.913,16.3.

Il Tribunale, riunite le opposizioni, le aveva rigettateperché (in sintesi): il credito azionato era incontestato; nonsussisteva il controcredito eccepito in compensazione dallaCamera, relativo a somme erogate al lavoratore a titolo diincrementi della retribuzione di posizione e della retribuzione dirisultato in modo ritenuto indebito a seguito di accertamentoispettivo del MEF nel corso dell’anno 2013; somme, invece,giudicate dovute dal Tribunale in ragione del fatto di esserestate erogate sulla base di provvedimenti formali mai revocatiné annullati.4.

La C.C.I.A.A. delle Marche aveva proposto appelloassumendo che indebitamente il Tribunale avesse disattesol’eccezione secondo la quale, per i predetti titoli, Peroni avevapercepito la superiore somma di €. 351.474,29 in modoindebito, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

InNumero registro generale 1536/2023particolare aveva percepito indebitamente: a) dal luglio 2008 aN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026tutto il 2012, per retribuzione di posizione, €. 254.938,62 in piDùat a pubblicazione 31/05/2026del dovuto per eccesso dei limiti previsti dal CCNL; b) nel 2004,€. 6.535,67 per incremento della retribuzione di posizionedisposto con delibera del 14/6/2004 retroattivamente dal1/1/2004; c) incremento della retribuzione di risultato per glianni 2013 e 2014 per un importo complessivo di €. 90.000,00.5.

Il lavoratore aveva proposto appello incidentalecondizionato volto al riconoscimento della estinzione perprescrizione del controcredito relativo a somme erogate fino al5/4/2007, risalendo il primo atto interruttivo al 5/4/2017.6.

La Corte territoriale motivava la decisione come segue (insintesi).

Il capo di sentenza che aveva ritenuto incontroversosia nell’an che nel quantum il credito per indennità di anzianitàvantato dal Peroni non era stato censurato.Quanto alla ragione di indebito sub a), l’art. 27, comma 2, delCCNL [OSCURATO:PERSONA] del 23/12/99 prevedeva che laretribuzione di posizione, nei limiti della disponibilità dellerisorse di cui all’art. 26, potesse variare da un minimo di£.17.000.000 annui a un massimo di £.

82.000.000. Orbene,malgrado Peroni già fruisse dal 2002 di una retribuzione diposizione superiore al massimo contrattuale, pari, dal 2004, a€. 80.000,00 annui, con convenzione del 15/10/2008 la CCIAAdi [OSCURATO:PERSONA] e quella di Fermo gli avevano riconosciuto unulteriore incremento di €. 22.000,00, dopo di che, con deliberadi Giunta del 30/11/2009, l’emolumento era stato elevato a €.120.000,00, anche in ragione dell’accorpamento delle dueCamere.Il quinto comma dell’art.27 cit. prevedeva, tuttavia, che leCamere di Commercio con strutture organizzative complesse,approvate con atti previsti dai relativi ordinamenti, disponendoNumero registro generale 1536/2023delle relative risorse, potessero superare i limiti massimi.

LaN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026Giunta della CCIAA di Ascoli, con delibera del 20/11/2000Da,t a pubblicazione 31/05/2026aveva espressamente riconosciuto la complessità della propriastruttura, confermata dal relativo Consiglio il 20/12/2000.

Lavalutazione era stata confermata il 15/9/2008, dopo lacostituzione della Camera di Fermo, avvenuta il 24/7/2008,essendo stata ritrattata solo il 19/11/2012, con conseguentecontestuale riduzione dell’emolumento alla misura massima di€. 45.102,87 sicché l’indebito, sul punto, non sussisteva,essendo le valutazioni operate dal datore di lavoro, nel rispettodei limiti contrattualcollettivi, non sindacabili dal giudice.Riguardo all’indebito sub b), verificatosi nell’assunto dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14/6/2004, la Corte di merito accoglieva l’eccezionedi prescrizione estintiva, stante la mancanza di atti interruttivinel decennio successivo, essendo il primo intervenuto solo il5/4/2017.Riguardo, infine, all’indebito sub c), la Corte territoriale,rilevato: che la Convenzione del 4/12/2012 tra le CCIAA diAscoli e Fermo aveva previsto che la parte accessoria dellaretribuzione di risultato dal Peroni fosse incrementata di unimporto aggiuntivo (massimo) pari a €. 45.000,00; che nelcontratto stipulato il 10/12/2012 tra il Peroni e la CIIAA diAscoli, la voce era stata determinata, nel massimo, in €.40.000,00; che in detto contratto si era richiamata la predettaconvenzione; che di fatto, il Peroni aveva percepito, negli anni2013 e 2014, l’emolumento nella misura annua di €. 85.000,00,pari al cumulo delle indennità massime stabilite per le due sedi;giudicava tale trattamento in contrasto insanabile con leprevisioni contrattualcollettive, quanto al trattamentoaggiuntivo stabilito per Fermo, e quindi indebitamente erogatala somma di €. 90.000,00, che detraeva dall’importo ingiunto.Numero registro generale 1536/20237.

Per la cassazione della sentenza ricorre la C.C.I.A.A. delleN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026Marche con atto affidato ad unico motivo.

Data pubblicazione 31/05/20268. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, e propone ricorsoincidentale affidato ad un motivo.9.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento di quello incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo di ricorso principale denuncia, in relazione al n.3del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 c.c., 2, comma 3, e 24 del CCNLdella dirigenza del comparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardo al disconoscimento dell’indebito di cuisopra, sub a).La ricorrente, in estrema sintesi, in punto di fatto, precisa (diaver dedotto nella memoria difensiva di primo grado) che:Peroni era stato nominato Segretario Generale della CCIAA diAscoli dal 21/11/2002; con delibera del 20/11/2000 la relativaGiunta ne aveva riconosciuto la complessità di strutturaorganizzativa per giustificare gli incrementi della retribuzione diposizione dei 4 dirigenti allora in servizio, senza far riferimentoad alcun mutamento della struttura organizzativa, sicché sindall’inizio il Peroni aveva percepito una retribuzione di posizionesuperiore al limite massimo posto dall’art.27, comma 2, delCCNL 1999; nel 2004, tre dei quattro dirigenti in servizio eranocessati, e con delibera giuntale del 14/6/2004 la retribuzione diposizione del Peroni, unico dirigente rimasto in servizio, erastata elevata, in ragione del conseguente maggior impegno, a€. 80.000,00; nel 2008, a seguito dell’istituzione della provinciadi Fermo operata dalla legge n.147/2004, era stata istituita laCCIAA di Fermo, con competenza su un’area territoriale primarientrante in quella di Ascoli; le due CCIAA avevano concordatoNumero registro generale 1536/2023di usufruire, dal 1/10/2008, di un unico Segretario GeneraleN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026nella persona del Peroni, riconoscendogli una ulteriorDeat a pubblicazione 31/05/2026integrazione di €. 22.000,00 annui; con successiva deliberadella giunta di Ascoli del 30/11/2019, l’incarico del Peroni erastato rinnovato per il periodo 21/11/2009-20/11/2012, conulteriore elevazione della retribuzione di posizione ad €.120.000,00, giustificata col fatto che la fruizione in comunedello stesso Segretario Generale consentiva un significativoabbattimento dei costi; ad esito del triennio, il 19/11/2012 laGiunta della CCIAA di Ascoli aveva ridefinito non complessa lastruttura organizzativa, sicché, nel rinnovare l’incarico per unulteriore triennio, aveva ridotto il trattamento al massimocontrattuale di €. 45.102,87.Successivamente, nei mesi di settembre-ottobre 2013 il MEF-RTS aveva effettuato una verifica ispettiva culminata in unarelazione del 3/4/2014, che aveva additato, tra l’altro, adirregolarità il fatto che il Peroni avesse percepito unaretribuzione di posizione in misura superiore al massimoprevisto dal CCNL «in assenza di adeguate ed espressemotivazioni», imponendone il recupero.

A seguito dellededuzioni svolte dalla CCIAA di Ascoli il Ministero, con notaconclusiva del 30/6/2016, aveva ribadito l’assunto, facendoriferimento ad un orientamento della Corte dei Conti e dell’ARANsecondo il quale il superamento del limite, previsto dal quintocomma dell’art. 27 del CCNL, richiedeva la sussistenza oggettivadi presupposti organizzativi specifici, ed in particolare che lastruttura organizzativa fosse complessa nel senso dicomprendere una o più funzioni dirigenziali subordinate; e chela retribuzione di posizione, una volta stabilita, potesse esserevariata, in meglio come in peggio, solo a seguito di una nuovaed espressa rivalutazione dei compiti assegnati, basata sullaNumero registro generale 1536/2023variazione degli stessi.

Nella specie l’incremento del 2004 nonN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026era giustificato dalla cessazione degli altri tre dirigenti, perchDéat a pubblicazione 31/05/2026la copertura ad interim delle funzioni rimaste vacanti non potevagiustificare un incremento della retribuzione di posizione,tantomeno in modo retroattivo.

Né l’incremento ulteriore del2009 era giustificato dal fatto che il Peroni avesse assommatoalla carica quella di Segretario Generale della CCIAA di Fermo,visto che l’istituzione di questa aveva comunque fatto venirmeno la supposta complessità organizzativa della CCIAA diAscoli, formalizzata solo nel novembre 2012.Alla luce di tali premesse, addebita alla Corte territoriale diavere erroneamente ritenuto che rientrasse nella pienadiscrezionalità della CCIAA, nei soli limiti della capienza dellerisorse, superare il limite contrattuale massimo, astenendosi dalvaglio, che assume fosse doveroso, della sussistenza oggettivadel requisito di complessità della struttura organizzativa, dasupportare con un’ «analisi basata su criteri e parametrioggettivi di valutazione, che tengano conto anche delposizionamento degli indicatori di efficienza e qualità dei servizidi cui all'art. 35, ultimo comma del DPR 254 del 2005,considerato il riferimento a quest'ultimo operato dall'articolo 7del CCNL dirigenti del 14/5/2007»; così pervenendo a validaregli incrementi in questione sulla mera base di determinazionidatoriali inidonee allo scopo, a pena di nullità radicale, se noncorroborate da conformità alle previsioni contrattualcollettive.2.

Il motivo è infondato.3.

L’art.27, comma 5, del CCNL Area della dirigenza delComparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 1999, relativoal quadriennio 98/2001, nel prevedere che « I Comuni e leCamere di Commercio, con strutture organizzative complesseapprovate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, chedispongano delle relative risorse, possono superare il vNaulmoerreo r egistro generale 1536/2023Numero sezionale 1700/2026massimo della retribuzione di posizione indicato nel comNummearo 2di »ra ccolta generale 17049/2026non indica alcun parametro oggettivo al quale ancorare Dlaat a pubblicazione 31/05/2026valutazione di complessità della struttura, rimettendola ad attiprevisti dall’ordinamento dell’Ente.

Gli atti con i quali laricorrente ha affermato la complessità della struttura sono attidi macroorganizzazione e quindi atti amministrativi di eserciziodi pubblico potere, come tali solo virtualmente annullabili, che ilgiudice ordinario deve tenere per validi ed efficaci, a meno chenon sussistano i presupposti per la relativa disapplicazione, aisensi dell’art. 5 della legge n.2248/1865, All.E.Orbene, questa Corte ha affermato che «Il potere del giudiceordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l.n. 2248 del 1865, all.

E, può essere esercitato anche nellecontroversie in cui è parte la pubblica amministrazione e nonsoltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimovenga in rilievo come mero antecedente logico e non già comefondamento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che laquestione della sua legittimità sia prospettata comepregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che ilprovvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesividi diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice conriguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio delpotere discrezionale dell'amministrazione» (tra le tante, Cass.SU n. 13193/2018).4.

Nella specie la pretesa della ricorrente di vederedisapplicare gli atti di macroorganizzazione da essa stessaemessi nel tempo non è accompagnata – né risulta essere maistata accompagnata in sede di merito - da una precisadeduzione di vizi di legittimità, nemmeno nei terminidell’eccesso di potere, risolvendosi nella mera condivisione degliNumero registro generale 1536/2023apprezzamenti negativi svolti ad altro fine dagli organi dNi umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026controllo, che da un lato, sul piano della conformità al CCNLDa,t a pubblicazione 31/05/2026non trovano riscontro nella disposizione, e dall’altro nonindividuano precise evidenze sintomatiche di sviamento dipotere, né d'altronde sono come tali dedotte.5.

Il motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 c.c. e dell’art. 38 del DPR n.602/73.Si lamenta che la Corte territoriale, riguardo all’indebito sub c),abbia detratto il controcredito da indebito al lordo fiscale eprevidenziale, in contrasto col diritto vivente secondo il quale illavoratore deve restituire il netto.6.

Il motivo è fondato.7.

E’ insegnamento consolidato di questa Corte che nelrapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa allavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quandocorrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto,opera ritenute fiscali erronee per eccesso.

Ne consegue che, intale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, puòripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quantoeffettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa lapossibilità di ripetere importi al lordo di ritenute mai entratenella sfera patrimoniale del dipendente (Cass. nn. 1464/2012,19735/2018, 21196/2020, 2691/2024).8.

Gli stessi princìpi valgono per le ritenute previdenziali edassistenziali (Cass. n. 13530/2019, al punto 25).9.

Nella specie, risulta evidente già dalla sentenza che lasomma di €. 90.000,00 riconosciuta indebita dalla Corteterritoriale e di conseguenza portata in detrazione dal creditodel lavoratore alla pag.7 corrispondeva al credito al lordo fiscalee previdenziale («E’ invece controverso il credito posto inNumero registro generale 1536/2023compensazione dalla CCIAA, avente ad oggetto, come detto, Ni umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026seguenti controcrediti...

Incremento della retribuzione Ddait a pubblicazione 31/05/2026risultato per gli anni 2013 e 2014 per l'importo complessivolordo di euro 90.000,00» pag. 4 della sentenza).

D’altro canto,il controricorso mostra efficacemente che alle competenze eranoordinariamente applicate le ritenute di legge, come non puòd’altronde che presumersi per una [OSCURATO:PERSONA].10.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre ilricorso incidentale deve essere accolto.

La sentenza impugnatava cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio alla Corte diAppello di Ancona, in diversa composizione, che provvederàanche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorsoprincipale.

Cassa, in relazione al ricorso ed al motivo accolto, lasentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il relativo ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 1536/2023Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026Data pubblicazione 31/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1700 GIRARDI;- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 191/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 359/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. OLGAPIRONE ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 1536/2023Numero di raccolta generale 17049/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dDait a pubblicazione 31/05/2026Ancona, accogliendo per quanto di ragione i gravami propostidalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato edAgricoltura delle Marche e da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], revocati i decretiingiuntivi opposti, condannava la prima al pagamento, in favoredel secondo, della somma di €. 194.428,88, oltre accessori espese.2. Peroni, già Segretario Generale della Camera diCommercio di [OSCURATO:PERSONA]/Fermo, poi confluita in quella delleMarche, aveva chiesto ed ottenuto tre decreti ingiuntivi,rispettivamente pubblicati il 5/11/2018 (n.139), il 29/6/2019(n. 75) ed il 18/7/2020 (n. 76), per il pagamento di tre rateidell’indennità di anzianità, per un importo complessivo di euro293.913,16.3. Il Tribunale, riunite le opposizioni, le aveva rigettateperché (in sintesi): il credito azionato era incontestato; nonsussisteva il controcredito eccepito in compensazione dallaCamera, relativo a somme erogate al lavoratore a titolo diincrementi della retribuzione di posizione e della retribuzione dirisultato in modo ritenuto indebito a seguito di accertamentoispettivo del MEF nel corso dell’anno 2013; somme, invece,giudicate dovute dal Tribunale in ragione del fatto di esserestate erogate sulla base di provvedimenti formali mai revocatiné annullati.4. La C.C.I.A.A. delle Marche aveva proposto appelloassumendo che indebitamente il Tribunale avesse disattesol’eccezione secondo la quale, per i predetti titoli, Peroni avevapercepito la superiore somma di €. 351.474,29 in modoindebito, secondo le previsioni della contrattazione collettiva. InNumero registro generale 1536/2023particolare aveva percepito indebitamente: a) dal luglio 2008 aN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026tutto il 2012, per retribuzione di posizione, €. 254.938,62 in piDùat a pubblicazione 31/05/2026del dovuto per eccesso dei limiti previsti dal CCNL; b) nel 2004,€. 6.535,67 per incremento della retribuzione di posizionedisposto con delibera del 14/6/2004 retroattivamente dal1/1/2004; c) incremento della retribuzione di risultato per glianni 2013 e 2014 per un importo complessivo di €. 90.000,00.5. Il lavoratore aveva proposto appello incidentalecondizionato volto al riconoscimento della estinzione perprescrizione del controcredito relativo a somme erogate fino al5/4/2007, risalendo il primo atto interruttivo al 5/4/2017.6. La Corte territoriale motivava la decisione come segue (insintesi). Il capo di sentenza che aveva ritenuto incontroversosia nell’an che nel quantum il credito per indennità di anzianitàvantato dal Peroni non era stato censurato.Quanto alla ragione di indebito sub a), l’art. 27, comma 2, delCCNL [OSCURATO:PERSONA] del 23/12/99 prevedeva che laretribuzione di posizione, nei limiti della disponibilità dellerisorse di cui all’art. 26, potesse variare da un minimo di£.17.000.000 annui a un massimo di £. 82.000.000. Orbene,malgrado Peroni già fruisse dal 2002 di una retribuzione diposizione superiore al massimo contrattuale, pari, dal 2004, a€. 80.000,00 annui, con convenzione del 15/10/2008 la CCIAAdi [OSCURATO:PERSONA] e quella di Fermo gli avevano riconosciuto unulteriore incremento di €. 22.000,00, dopo di che, con deliberadi Giunta del 30/11/2009, l’emolumento era stato elevato a €.120.000,00, anche in ragione dell’accorpamento delle dueCamere.Il quinto comma dell’art.27 cit. prevedeva, tuttavia, che leCamere di Commercio con strutture organizzative complesse,approvate con atti previsti dai relativi ordinamenti, disponendoNumero registro generale 1536/2023delle relative risorse, potessero superare i limiti massimi. LaN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026Giunta della CCIAA di Ascoli, con delibera del 20/11/2000Da,t a pubblicazione 31/05/2026aveva espressamente riconosciuto la complessità della propriastruttura, confermata dal relativo Consiglio il 20/12/2000. Lavalutazione era stata confermata il 15/9/2008, dopo lacostituzione della Camera di Fermo, avvenuta il 24/7/2008,essendo stata ritrattata solo il 19/11/2012, con conseguentecontestuale riduzione dell’emolumento alla misura massima di€. 45.102,87 sicché l’indebito, sul punto, non sussisteva,essendo le valutazioni operate dal datore di lavoro, nel rispettodei limiti contrattualcollettivi, non sindacabili dal giudice.Riguardo all’indebito sub b), verificatosi nell’assunto dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14/6/2004, la Corte di merito accoglieva l’eccezionedi prescrizione estintiva, stante la mancanza di atti interruttivinel decennio successivo, essendo il primo intervenuto solo il5/4/2017.Riguardo, infine, all’indebito sub c), la Corte territoriale,rilevato: che la Convenzione del 4/12/2012 tra le CCIAA diAscoli e Fermo aveva previsto che la parte accessoria dellaretribuzione di risultato dal Peroni fosse incrementata di unimporto aggiuntivo (massimo) pari a €. 45.000,00; che nelcontratto stipulato il 10/12/2012 tra il Peroni e la CIIAA diAscoli, la voce era stata determinata, nel massimo, in €.40.000,00; che in detto contratto si era richiamata la predettaconvenzione; che di fatto, il Peroni aveva percepito, negli anni2013 e 2014, l’emolumento nella misura annua di €. 85.000,00,pari al cumulo delle indennità massime stabilite per le due sedi;giudicava tale trattamento in contrasto insanabile con leprevisioni contrattualcollettive, quanto al trattamentoaggiuntivo stabilito per Fermo, e quindi indebitamente erogatala somma di €. 90.000,00, che detraeva dall’importo ingiunto.Numero registro generale 1536/20237. Per la cassazione della sentenza ricorre la C.C.I.A.A. delleN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026Marche con atto affidato ad unico motivo. Data pubblicazione 31/05/20268. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, e propone ricorsoincidentale affidato ad un motivo.9. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento di quello incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso principale denuncia, in relazione al n.3del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 c.c., 2, comma 3, e 24 del CCNLdella dirigenza del comparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardo al disconoscimento dell’indebito di cuisopra, sub a).La ricorrente, in estrema sintesi, in punto di fatto, precisa (diaver dedotto nella memoria difensiva di primo grado) che:Peroni era stato nominato Segretario Generale della CCIAA diAscoli dal 21/11/2002; con delibera del 20/11/2000 la relativaGiunta ne aveva riconosciuto la complessità di strutturaorganizzativa per giustificare gli incrementi della retribuzione diposizione dei 4 dirigenti allora in servizio, senza far riferimentoad alcun mutamento della struttura organizzativa, sicché sindall’inizio il Peroni aveva percepito una retribuzione di posizionesuperiore al limite massimo posto dall’art.27, comma 2, delCCNL 1999; nel 2004, tre dei quattro dirigenti in servizio eranocessati, e con delibera giuntale del 14/6/2004 la retribuzione diposizione del Peroni, unico dirigente rimasto in servizio, erastata elevata, in ragione del conseguente maggior impegno, a€. 80.000,00; nel 2008, a seguito dell’istituzione della provinciadi Fermo operata dalla legge n.147/2004, era stata istituita laCCIAA di Fermo, con competenza su un’area territoriale primarientrante in quella di Ascoli; le due CCIAA avevano concordatoNumero registro generale 1536/2023di usufruire, dal 1/10/2008, di un unico Segretario GeneraleN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026nella persona del Peroni, riconoscendogli una ulteriorDeat a pubblicazione 31/05/2026integrazione di €. 22.000,00 annui; con successiva deliberadella giunta di Ascoli del 30/11/2019, l’incarico del Peroni erastato rinnovato per il periodo 21/11/2009-20/11/2012, conulteriore elevazione della retribuzione di posizione ad €.120.000,00, giustificata col fatto che la fruizione in comunedello stesso Segretario Generale consentiva un significativoabbattimento dei costi; ad esito del triennio, il 19/11/2012 laGiunta della CCIAA di Ascoli aveva ridefinito non complessa lastruttura organizzativa, sicché, nel rinnovare l’incarico per unulteriore triennio, aveva ridotto il trattamento al massimocontrattuale di €. 45.102,87.Successivamente, nei mesi di settembre-ottobre 2013 il MEF-RTS aveva effettuato una verifica ispettiva culminata in unarelazione del 3/4/2014, che aveva additato, tra l’altro, adirregolarità il fatto che il Peroni avesse percepito unaretribuzione di posizione in misura superiore al massimoprevisto dal CCNL «in assenza di adeguate ed espressemotivazioni», imponendone il recupero. A seguito dellededuzioni svolte dalla CCIAA di Ascoli il Ministero, con notaconclusiva del 30/6/2016, aveva ribadito l’assunto, facendoriferimento ad un orientamento della Corte dei Conti e dell’ARANsecondo il quale il superamento del limite, previsto dal quintocomma dell’art. 27 del CCNL, richiedeva la sussistenza oggettivadi presupposti organizzativi specifici, ed in particolare che lastruttura organizzativa fosse complessa nel senso dicomprendere una o più funzioni dirigenziali subordinate; e chela retribuzione di posizione, una volta stabilita, potesse esserevariata, in meglio come in peggio, solo a seguito di una nuovaed espressa rivalutazione dei compiti assegnati, basata sullaNumero registro generale 1536/2023variazione degli stessi. Nella specie l’incremento del 2004 nonN umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026era giustificato dalla cessazione degli altri tre dirigenti, perchDéat a pubblicazione 31/05/2026la copertura ad interim delle funzioni rimaste vacanti non potevagiustificare un incremento della retribuzione di posizione,tantomeno in modo retroattivo. Né l’incremento ulteriore del2009 era giustificato dal fatto che il Peroni avesse assommatoalla carica quella di Segretario Generale della CCIAA di Fermo,visto che l’istituzione di questa aveva comunque fatto venirmeno la supposta complessità organizzativa della CCIAA diAscoli, formalizzata solo nel novembre 2012.Alla luce di tali premesse, addebita alla Corte territoriale diavere erroneamente ritenuto che rientrasse nella pienadiscrezionalità della CCIAA, nei soli limiti della capienza dellerisorse, superare il limite contrattuale massimo, astenendosi dalvaglio, che assume fosse doveroso, della sussistenza oggettivadel requisito di complessità della struttura organizzativa, dasupportare con un’ «analisi basata su criteri e parametrioggettivi di valutazione, che tengano conto anche delposizionamento degli indicatori di efficienza e qualità dei servizidi cui all'art. 35, ultimo comma del DPR 254 del 2005,considerato il riferimento a quest'ultimo operato dall'articolo 7del CCNL dirigenti del 14/5/2007»; così pervenendo a validaregli incrementi in questione sulla mera base di determinazionidatoriali inidonee allo scopo, a pena di nullità radicale, se noncorroborate da conformità alle previsioni contrattualcollettive.2. Il motivo è infondato.3. L’art.27, comma 5, del CCNL Area della dirigenza delComparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 1999, relativoal quadriennio 98/2001, nel prevedere che « I Comuni e leCamere di Commercio, con strutture organizzative complesseapprovate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, chedispongano delle relative risorse, possono superare il vNaulmoerreo r egistro generale 1536/2023Numero sezionale 1700/2026massimo della retribuzione di posizione indicato nel comNummearo 2di »ra ccolta generale 17049/2026non indica alcun parametro oggettivo al quale ancorare Dlaat a pubblicazione 31/05/2026valutazione di complessità della struttura, rimettendola ad attiprevisti dall’ordinamento dell’Ente. Gli atti con i quali laricorrente ha affermato la complessità della struttura sono attidi macroorganizzazione e quindi atti amministrativi di eserciziodi pubblico potere, come tali solo virtualmente annullabili, che ilgiudice ordinario deve tenere per validi ed efficaci, a meno chenon sussistano i presupposti per la relativa disapplicazione, aisensi dell’art. 5 della legge n.2248/1865, All.E.Orbene, questa Corte ha affermato che «Il potere del giudiceordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l.n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nellecontroversie in cui è parte la pubblica amministrazione e nonsoltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimovenga in rilievo come mero antecedente logico e non già comefondamento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che laquestione della sua legittimità sia prospettata comepregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che ilprovvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesividi diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice conriguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio delpotere discrezionale dell'amministrazione» (tra le tante, Cass.SU n. 13193/2018).4. Nella specie la pretesa della ricorrente di vederedisapplicare gli atti di macroorganizzazione da essa stessaemessi nel tempo non è accompagnata – né risulta essere maistata accompagnata in sede di merito - da una precisadeduzione di vizi di legittimità, nemmeno nei terminidell’eccesso di potere, risolvendosi nella mera condivisione degliNumero registro generale 1536/2023apprezzamenti negativi svolti ad altro fine dagli organi dNi umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026controllo, che da un lato, sul piano della conformità al CCNLDa,t a pubblicazione 31/05/2026non trovano riscontro nella disposizione, e dall’altro nonindividuano precise evidenze sintomatiche di sviamento dipotere, né d'altronde sono come tali dedotte.5. Il motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2033 c.c. e dell’art. 38 del DPR n.602/73.Si lamenta che la Corte territoriale, riguardo all’indebito sub c),abbia detratto il controcredito da indebito al lordo fiscale eprevidenziale, in contrasto col diritto vivente secondo il quale illavoratore deve restituire il netto.6. Il motivo è fondato.7. E’ insegnamento consolidato di questa Corte che nelrapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa allavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quandocorrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto,opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, intale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, puòripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quantoeffettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa lapossibilità di ripetere importi al lordo di ritenute mai entratenella sfera patrimoniale del dipendente (Cass. nn. 1464/2012,19735/2018, 21196/2020, 2691/2024).8. Gli stessi princìpi valgono per le ritenute previdenziali edassistenziali (Cass. n. 13530/2019, al punto 25).9. Nella specie, risulta evidente già dalla sentenza che lasomma di €. 90.000,00 riconosciuta indebita dalla Corteterritoriale e di conseguenza portata in detrazione dal creditodel lavoratore alla pag.7 corrispondeva al credito al lordo fiscalee previdenziale («E’ invece controverso il credito posto inNumero registro generale 1536/2023compensazione dalla CCIAA, avente ad oggetto, come detto, Ni umero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026seguenti controcrediti... Incremento della retribuzione Ddait a pubblicazione 31/05/2026risultato per gli anni 2013 e 2014 per l'importo complessivolordo di euro 90.000,00» pag. 4 della sentenza). D’altro canto,il controricorso mostra efficacemente che alle competenze eranoordinariamente applicate le ritenute di legge, come non puòd’altronde che presumersi per una [OSCURATO:PERSONA].10. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre ilricorso incidentale deve essere accolto. La sentenza impugnatava cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio alla Corte diAppello di Ancona, in diversa composizione, che provvederàanche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorsoprincipale. Cassa, in relazione al ricorso ed al motivo accolto, lasentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il relativo ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 1536/2023Numero sezionale 1700/2026Numero di raccolta generale 17049/2026Data pubblicazione 31/05/2026
Sentenza Cassazione n. 17049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris