CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2024
Cassazione n. 00818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ì done def predone 7 SENTENZA ometter, attri dati sul ricorso proposto da: a norma diga. 1,931G3 !n N. R. dtepos.:t:-.-: Li a púr'ic avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica presentata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di N. R. che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, in via subordinata, che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2024 la Corte di appello di Catania in riforma della pronuncia di proscioglimento, per non aver commesso il fatto, emessa dal Tribunale di Catania 1'11 febbraio 2024, ha dichiarato, su appello proposto ai soli effetti civili ex art. 576 cod. proc. pen. dalle parti civili, N. R. responsabile del reato di cui all'art. 734-bis cod. pen., per aver, nella qualità di direttore del quotidiano "il [OSCURATO:PERSONA] 24 ore" divulgato sulla rete internet le generalità della minore S.C. I, vittima del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis cod. pen., nonché le generalità dei genitori, pubblicando nella sua interezza la sentenza n. 716 del 2016 del 9 marzo 2016 della Corte di cassazione priva degli omissis, e lo ha condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, nel precisare di aver presentato ricorso ai sensi dell'art. 574 cod. proc. pen. per gli interessi civili, con richiesta di riesame di tutti i capi della sentenza, deduce vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto, di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Ci si duole del fatto che l'imputato è stato condannato per un fatto diverso, non ricadente nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734-bis cod. peri., contestata inizialmente anche al giornalista, autore dell'articolo che commentava la sentenza di cui si discute, la cui posizione è stata archiviata, per cui unico imputato è rimasto, appunto, l'imputato. In particolare, si afferma che la sentenza impugnata ha condannato l'imputato perché questi risultava all'epoca dei fatti direttore editoriale nonché direttore responsabile del quotidiano "il [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore" e in tale veste aveva colposamente concorso nella commissione del reato, non prevedendo alcuna forma organizzativa di controllo sulla pubblicazione delle sentenze. Tale condotta, si assume, può al più integrare il reato omissivo proprio di cui all'art. 57 cod. pen., giammai contestato, ma non configura la diversa fattispecie di cui all'art. 734-bis cod. pen. che sanziona la condotta, commissiva, di chi pubblica qualcosa. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge penale, e, segnatamente, dell'art. 110 cod. pen. e comunque degli artt. 40, comma secondo e/o 57 cod. pen. in relazione all'art. 734-bis cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si afferma, in particolare, che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non gli è mai stato contestato o non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo, mentre il giudice a quo lo ha condannato ritenendo sussistente a suo carico una responsabilità a titolo di concorso, sia pur colposo, con un soggetto non identificato, rispetto al quale non si giustifica l'applicazione, quand'anche implicita, del concorso ex art. 110 cod. pen., che non viene contestato. Dopo aver ricostruito le dichiarazioni rese dal teste B. E. e l'organizzazione predisposta dall'editore per pubblicare le sentenze onnissando i dati sensibili, il giudice a quo, con valutazione ex post, alla luce dell'errore commesso, pone in carico all'imputato una immotivata negligenza, senza neanche valutare il grado della colpa e la particolare natura del mezzo utilizzato, ossia il sito informativo. Neanche è configurabile nella fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., che non viene affrontato direttamente in ragione della mancata contestazione dell'art. 57 cod. pen. Emerge, nel complesso, un vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali, che si risolve di fatto nella condanna per violazione dell'obbligo di controllo di cui all'art. 57 cod. pen. Si osserva che dal capo di imputazione non erano desumibili i fatti pacificamente emersi nel corso del dibattimento di primo grado ed ignorati dal giudice territoriale, che ha condannato il ricorrente per colpa nella forma della negligenza, per non aver predisposto quanto necessario per l'effettiva anonimizzazione delle sentenze, per non avere previsto alcuna forma di controllo sulla loro pubblicazione, considerando anche la prevedibilità della commissione di errore da parte di soggetti esterni dell'azienda editoriale (ben due aziende con le quali l'editore aveva stipulato un apposito contratto, che le impegnava ad anonimizzare quelle che, pur prive di timbro, andavano omissate dei dati sensibili), tutti profili fuori contestazione. Si riportano quindi, per stralci, le dichiarazioni rese dal teste B.E. nella parte in cui descrive l'articolata attività di individuazione, inoltro e commento delle sentenze pubblicate in una giornata dalla Corte di cassazione e i compiti cui sono tenute le società esterne ma anche gli assistenti di redazione rispetto ad esse, deducendo che tale complessa struttura, tutta contrattualizzata ed esterna all'area giornalistica, non è stata considerata dal giudice a quo, che ha ritenuto responsabile per colpa il direttore responsabile, nonostante questi sia totalmente estraneo alle procedure di anonimizzazione, che non costituisce un prodotto giornalistico e che, si ribadisce, erano affidate a due ditte esterne. Anche il mezzo di divulgazione - un sito online informativo - doveva essere oggetto di adeguata e specifica motivazione, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per i quotidiani che pubblicano anche migliaia di notizie tutti i giorni (si cita Cass. Pen. Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016). In conclusione, sul punto, la condotta del direttore responsabile deve essere valutata con i criteri propri dei reati colposi, senza far discendere dalla sussistenza del reato principale la sua responsabilità per omesso controllo. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 1 e 57 cod. pen. e 25 Cost. affermandosi che il direttore del sito web avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto contestato, al momento della sua consumazione, non era previsto dalla legge come reato, in contrasto con il principio di legalità. Si assume che, ove si dovesse ritenere che l'art. 57 cod. pen. fondi la condanna inflitta, esso sarebbe stato applicato illegittimamente al direttore del sito, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte aveva escluso, fino agli anni in cui il fatto è stato commesso, che la menzionata norma si potesse applicare, in malam partem, alle pubblicazioni diffuse con il mezzo informatico (si cita Cass. Pen. Sez. 5, n. 35511 del 16 luglio 2010 e n. 44126 del 28 ottobre 2011) e dunque, di conseguenza, al direttore del sito. Si afferma che l'estensione analogica della rilevanza penale dell'omesso controllo, oltre che in malam partem, si pone in contrasto con il principio di legalità, sanzionando una condotta impossibile da esigere, così riconducendo la responsabilità penale nell'alveo della responsabilità oggettivo o da posizione. Tale orientamento è cambiato con la "sentenza del 23 ottobre 2018", successiva ai fatti, posto che l'articolo è stato pubblicato il 31 agosto 2016, e ciò avrebbe dovuto portare a disapplicare il nuovo principio di diritto, che priva ingiustificatamente la parte di un risultato favorevole, prevedibile in virtù della giurisprudenza consolidata, in applicazione dell'art. 1, primo Protocollo aggiuntivo della CEDU e dell'art. 7 CEDU, e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che riconosce la violazione del principio di legalità, nei casi di mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile, o meglio, di una sua applicazione retroattiva contra reum, con conseguente violazione del principio di legalità della pena. 2.4. Si chiede, quindi, in conclusione, di annullare la sentenza se del caso con rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello; revocare le statuizioni civili, disponendo la restituzione delle somme, e ponendo a carico delle parti civili quelle relative al presente giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, quanto al primo motivo che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in ossequio all'orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep.2017, Casucci, Rv.269601-01; Sez.4, n.35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161-01, Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Rv. 280084 - 01 e ciò anche con specifico riferimento al direttore del giornale (Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242351-01 e Sez. 5, n. 13069 del 16/02/2021, Rv. 280867-01, in motivazione). Quanto al secondo motivo, si evidenzia che non sussistono ragioni per escludere l'applicabilità del principio di causalità omissiva posto che quello che la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen. presuppone, è soltanto che vi sia un evento che l'imputato ha l'obbligo di evitare, potendo questo evento essere sia di danno, sia di pericolo, come appunto nella contravvenzione in esame (cfr. Sez. 3, n. 16286 del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 243455). 4. Con memoria di replica l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed ha altresì chiesto, in via subordinata che la questione oggetto degli stessi sia rimessa alle Sezioni Unite di Codesta Corte perché fissi un chiaro e più favorevole principio di diritto, escludendo che l'art. 57 cod. pen. possa essere applicato al direttore di un sito informativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, quanto al secondo motivo ed è manifestamente infondato nel resto. 1. Manifestamente infondati sono il primo ed il terzo motivo, che, riferendosi entrambi alla ritenuta configurabilità dell'art. 57 cod. pen. ed alla sua omessa contestazione possono essere trattati congiuntamente, in uno, come si vedrà, all'ultimo motivo, introdotto con la memoria di replica, con il quale si chiede di rimettere la questione sull'art. 57 cod. pen. alle Sezioni Unite. 1.1 La Corte di appello di Catania, riformando la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata dal Tribunale di Catania, ha condannato, ai soli effetti civili, l'imputato in ordine il reato di cui all'art. 734-bis cod. pen. così contestato: «In ordine al reato p. e p. dall'art. 1j4-bis c.p. perché, nella qualità di direttore del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA] 24 Ore", divulgava sulla rete internet le generalità della minore S.C. persona offesa del reato di cui agli articoli 81 capoverso 609-bis comma 2 n. 1 e 609-ter comma 2 c.p. nonché le generalità dei genitori della minore A. A. e A. N . parti civili costituite, segnatamente pubblicava l'articolo recante titolo "Nessun limite alla provvisionale" sul sito della testata giornalistica "il sole24ore.com" con allegata la sentenza n. 746/16 emessa dalla Corte di Cassazione in data 09/03/2016 nella sua interezza senza alcun omissis.». 1.2 A fronte di tale contestazione e della conseguente condanna pronunciata, il difensore del ricorrente lamenta, con il primo motivo, violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto, affermandosi che l'imputato è stato condannato per un fatto diverso, non ricadente nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734-bis cod. pen., bensì nella diversa fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen., non contestata. Si assume, in particolare, che l'addebito per il quale l'imputato è stato condannato è sostanzialmente quello di non aver previsto, nella qualità di direttore editoriale nonché responsabile del quotidiano "il [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore" — qualifiche, queste, che nella sentenza impugnata vengono attribuite entrambe all'imputato - alcuna forma organizzativa di controllo sulla pubblicazione delle sentenze. La pronuncia impugnata - in ciò il primo motivo di ricorso - sarebbe quindi affetta da nullità per difetto di correlazione tra l'imputazione e la condanna in quanto la condotta omissiva per cui quest'ultima è intervenuta è quella previsa dall'art. 57 cod. pen. e - in base al terzo motivo di ricorso - sarebbe altresì viziata posto che, ove si dovesse ritenere che l'art. 57 cod. pen. fondi la condanna inflitta, esso sarebbe stato applicato illegittimamente al direttore del sito, in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte aveva escluso, fino agli anni in cui il fatto è stato commesso, che la menzionata disposizione si potesse applicare, in malam partem, alle pubblicazioni diffuse con il mezzo informatico (si cita Cass. Pen. Sez. 5, n. 35511 del 16 luglio 2010 e n. 44126 del 28 ottobre 2011) e dunque, di conseguenza, al direttore del sito. Si aggiunge sul punto che l'estensione analogica della rilevanza penale dell'omesso controllo, oltre che in malam partem, si pone in contrasto con il principio di legalità, posto che con essa si sanziona una condotta impossibile da esigere, così riconducendo la responsabilità penale nell'alveo della responsabilità oggettivo o da posizione. In considerazione del cambiamento di orientamento sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 57 cod. pen. al direttore di un sito informativo, si chiede di rimettere la questione alle Sezioni Unite. 1.3 Quanto al primo motivo, laddove si lamenta che a fronte di una condotta contestata come commissiva, ossia l'aver divulgato e specificamente l'aver pubblicato, l'imputato è stato condannato per una condotta omissiva, concretizzatasì nel non aver controllato la pubblicazione, deve premettersi che il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, sicché non è configurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale. E' questo, un principio che è stato espresso da Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 2009, Fioravanti, Rv. 242351-- 01 che ha altresì affermato che la sostituzione dell'addebito di natura dolosa di diffamazione con quello colposo d'omesso controllo sul contenuto del periodico non viola di per sé il principio di correlazione tra accusa e sentenza, né, in concreto, è in contrasto con tale principio qualora - pur ipotizzandosi la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di diffamazione - si faccia riferimento al ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere la responsabilità a titolo di colpa, così strutturando l'addebito in modo tale da consentire la difesa anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen. (in termini conformi anche Sez. 5, n. 46203 del 09/11/2004, Mauro, Rv. 231169-01). Ritiene questa Corte che non si ravvisa alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei casi in cui l'imputazione contempli una condotta attiva e la sentenza, purché rimangano immutati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, giunga ad una condanna ma per omissione: sotto questo profilo è sempre attuale e condivisibile il principio espresso in una risalente pronuncia in tema di reati tributari, applicabile tuttavia a qualunque tipologia di reato che possa essere commesso con condotta a forma non vincolata, attiva o omissiva, secondo cui qualora nella sentenza di condanna i fatti di reato corrispondano a quelli contestati nell'imputazione, nessuna violazione del principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. è ravvisabile sul rilievo che una diversità tra fatti contestati e fatti giudicati risieda nel rapporto di causalità, che sarebbe diretta e reale nei primi e solo indiretta e ipotetica nei secondi ai sensi dell'art.40 cpv, cod.pen.: infatti è proprio l'equivalenza tra causalità diretta o reale e causalità indiretta o ipotetica stabilita da questa norma che esclude quella diversità (Sez. 3„ n. 6208 del 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208803-01). Adattando al caso in esame un principio espresso in una fattispecie differente da Sez. 5, n. 39329 del 20/09/2007, Gili, Rv. 238210-01, può affermarsi che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall'art. 521 cod, proc. pen., la decisione con la quale l'imputato, in una fattispecie a condotta libera e non vincolata, sia condannato per la condotta omissiva, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente, purché l'azione, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, non muti nei suoi tratti essenziali. Tale principio, come si vedrà, è direttamente applicabile al caso in esame in cui viene in rilievo un reato a forma libera, per quanto di seguito verrà esposto. 1.4 Tanto chiarito con riferimento alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritiene questa Corte che nel caso in esame non venga in rilievo l'art. 57 cod. pen., come sostenuto dalla difesa, con una tesi suggestiva ma inconferente, e ciò rende manifestamente infondati il primo ed il terzo motivo ed è alla base della determinazione di non rimettere alcuna questione sul punto alle Sezioni Unite. E' bene premettere che il disposto normativo di cui all'art. 57 cod. pen. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) così recita: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo punto». La disposizione in esame si applica ai casi in cui il direttore o il vicedirettore responsabile ometta di esercitare il controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, controllo necessario per impedire che con la pubblicazione siano commessi reati: viene dunque in rilievo un controllo sul "contenuto" del periodico diretto e, proprio in considerazione del fatto che la fattispecie si configura in relazione al contenuto di atti pubblicati a mezzo stampa, essa trova il suo naturale ambito di applicazione nel delitto di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen. ove recata con il mezzo della stampa. Differente è invece la contravvenzione di cui all'art. 734-bis cod. pen. (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), inserita nel Titolo II bis del codice penale, nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza e ciò sia con rifermento al bene giuridico protetto, ai soggetti attivi, all'elemento materiale, alle modalità della condotta. Quanto all'oggetto giuridico della contravvenzione di cui all'art. 734-bis cod, pen., il bene protetto è limitato a quello della riservatezza dell'individuo e dunque la tutela dei diritti della persona (nome, immagine, reputazione, riservatezza) considerati come assoluti dal codice civile e tutelati dalla Costituzione; quanto ai soggetti attivi della condotta, viene in rilievo un reato comune, in quanto la condotta criminosa è realizzabile da "chiunque" senza alcuna restrizione soggettiva a categorie individuate, in ciò differenziandosi dalla fattispecie di cui all'art. 57 cod. che si applica solo al direttore ed al vice-direttore del periodico; con riferimento all'elemento materiale della condotta, la contravvenzione di cui all'art. 734-bis cod. pen. è un reato a forma libera e non vincolata, che si concretizza nella divulgazione, con qualsiasi mezzo e modo effettuata, delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, senza il consenso della stessa e prescinde, quindi, dal contenuto di quanto divulga, eventualmente mediante pubblicazione, in quanto ciò che rileva è che non vengano diffusi i dati sensibili, attraverso i quali è possibile identificare la persona offesa; quanto infine alle connotazioni della condotta, quella di cui all'art 734-bis cod. pen. si caratterizza per essere una condotta a forma libera attiva (rispetto alla quale, come si vedrà, è applicabile il disposto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen.), mentre l'art. 57 cod. pen. configura una responsabilità per fatto proprio omissivo. Le due fattispecie sono dunque tra loro differenti e se quella di cui all'art. 734- bis cod. pen. può essere commessa da chiunque, l'altra può essere ascritta solo al direttore o vice-direttore di un periodico, ragion per cui la condotta posta in essere da quest'ultimo può astrattamente integrare entrambe le fattispecie o una soltanto di esse, a seconda delle modalità di commissione del fatto e dell'elemento materiale della condotta. 1.5 Nel caso di specie, all'imputato, nella sua qualità di direttore, è contestata, correttamente, proprio (e solo) la condotta contemplata dall'art. 734-bis cod. pen., ossia quella di aver divulgato con qualsiasi mezzo i dati sensibili della persona offesa, vittima di atti di violenza sessuale, e segnatamente di averli divulgati, nel caso che occupa, mediante la pubblicazione, sulla testata informativa online di cui è direttore, di un provvedimento giudiziario che riportava quei dati non oscurati, potendo il provvedimento giudiziario anche essere pubblicato nel suo contenuto, ma giammai con i dati sensibili in chiaro. Ritiene questa Corte che, così come non è configurabile, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 734-bis cod. pen., la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il divieto per come formulato dalla disposizione incriminatrice esclude la possibilità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima dei reati sessuali e l'interesse della collettività ad essere informata (Sez. 3, n. 2887 del 12/12/2013, dep. 2014, M., Rv. 258752-01), avendo il primo assoluta preminenza anche rispetto al secondo, allo stesso modo non può ritenersi che, nel caso deciso dalla sentenza impugnata, possa venire in rilievo la fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen., che si riferisce alla differente, e più specifica, ipotesi in cui il direttore o il vice-direttore responsabile abbiano omesso di esercitare il dovuto controllo su quanto "contenuto" sulla "stampa periodica". Non venendo dunque in rilievo, con riferimento al caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 57 cod. pen., devono ritenersi manifestamente infondati tutti i rilievi che la difesa muove al provvedimento impugnato con riferimento a tale disposizione normativa: in relazione al primo motivo, per le ragioni sopra esposte non si ravvisa la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la condanna, in quanto la condanna ha riguardato proprio il reato contestato e non già il differente reato di cui all'art. 57 cod. pen.; in relazione al terzo motivo, parimenti, non venendo in rilievo l'ipotesi di cui all'art. 57 cod. pen. non si può valorizzare l'affidamento che la parte faceva a non essere condannato per un reato che la giurisprudenza di legittimità, al momento del fatto, non applicava al direttore di siti informativi online; laddove la parte chiede la rimessione della questione alle Sezioni Unite, è evidente che il Supremo consesso non può essere investito di questioni che non abbiano diretta e immediata rilevanza nel giudizio a quo e ciò esclude che la questione possa essere rimessa alle Sezioni Unite, come chiesto in sede di replica. 2. Fondato, ma solo nei termini e nei limiti di cui si dirà, il secondo, composito, motivo di ricorso, che nel resto, laddove denuncia l'erronea applicazione, implicita, dell'art. 57 cod. pen., si appalesa manifestamente infondato, per le ragioni che sono state già esposte con riferimento al primo ed al terzo motivo, a cui si rinvia. 2.1 Fondato, come si diceva, è il ricorso laddove lamenta il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza. La sentenza impugnata afferma la penale responsabilità dell'imputato ritenendo, da un lato, che questi rivestisse sia la qualifica di direttore editoriale che di direttore responsabile e, dall'altro, che la divulgazione del dato sensibile, realizzata pubblicando sul sito informativo online "ilsole24ore.com" un articolo a firma di un giornalista, G.A. - la cui posizione è stata archiviata nel corso delle indagini, sull'assunto che non potesse a lui ascriversi la responsabilità per la pubblicazione di un allegato al suo scritto - in allegato al quale era consultabile la sentenza cui l'articolo si riferiva, non omissata dei dati sensibili, fosse comunque a lui ascrivibile, pur se era stato previsto un articolato sistema di controllo proprio sull'omissione dei dati sensibili, di cui la sentenza stessa dà conto. 2.2 Quanto al primo aspetto, a fronte di una sentenza di proscioglimento in primo grado per non aver commesso il fatto, avendo il giudice ritenuto che il prevenuto rivestisse solo la qualifica di direttore editoriale e non anche quella di direttore responsabile, con conseguente difetto della posizione di garanzia per quanto concerne la pubblicazione degli scritti sulla rivista la lui diretta, la Corte di appello ha affermato che rivestisse entrambe le qualifiche, senza tuttavia indicare in base e da quali fonti sia stato tratto il suddetto convincimento, che ha ribaltato la sentenza di primo grado e ciò sicuramente crea un vulnus nella motivazione della decisione di condanna, sia pur ai soli effetti civili. 2.3 Con riferimento alla condotta specificamente ascritta all'imputato e richiamato quanto in precedenza affermato laddove si è ritenuto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale l'imputato, in una fattispecie di reato a forma libera, sia condannato per la condotta omissiva, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente, purché l'azione, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, non muti nei suoi tratti essenziali va evidenziato che la sentenza, nell'attribuire la posizione di garanzia all'imputato, dà conto di un'articolata organizzazione prevista dalla rivista online per evitare la pubblicazione di sentenze con i dati sensibili in chiaro. Si afferma infatti che «...sulla base del contratto in atti stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore con la società GM news, era quest'ultima che doveva occuparsi dell'invio al quotidiano online delle sentenze da pubblicare in forma anoninnizzata, e tale anonimizzazione doveva essere compiuta proprio da tale società, sulla base delle disposizioni contrattuali. Successivamente, secondo la deposizione testimoniale di B.E. all'epoca dipendente del quotidiano, non meglio precisati assistenti di redazione si occupavano della allegazione dei documenti agli articoli pubblicati online, e quindi anche delle sentenze, ivi comprese quelle che dovevano essere pubblicate in forma anonimizzata. Il predetto testimone si è limitato a riferire che, laddove tali assistenti di redazione avessero commesso errori, non meglio specificati, gli stessi ne avrebbero dovuto rispondere al loro responsabile gerarchicamente sovraordinato» e si conclude ritenendo che null'altro emerga dall'istruttoria in relazione alla previsione astratta sotto il profilo organizzativo di un controllo della effettiva anoninnizzazione delle sentenze, «rimessa sostanzialmente ad una società privata, non direttamente responsabile della pubblicazione sulla rete delle sentenze. Ritiene pertanto il collegio che tale negligenza da parte del direttore responsabile ed editoriale del [OSCURATO:PERSONA] 24 ore all'epoca dei fatti, specialmente tenuto conto della diffusione senza limiti di tutto quanto viene pubblicato online, considerata la prevedibilità della commissione di errori da parte di soggetti esterni alle aziende editoriali, costituisca un comportamento colposo che ha contribuito alla causazione del reato di cui all'articolo 734-bis c.p. e conseguentemente al danno causato alla minore». Come evidenziato dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere la predisposizione di una serie di presidi adottati dalla testata giornalistica del [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore per evitare la pubblicazione di sentenze contenente in chiaro dati sensibili, con apposito contratto stipulato con una ditta esterna, ma anche con un ulteriore controllo in capo direttamente alla redazione della rivista. Di tale organizzazione la sentenza impugnata dà comunque atto e ciò nonostante ritiene l'imputato responsabile per comportamento negligente, anche in ragione della diffusione senza limiti di ciò che viene pubblicato online: tale conclusione contiene un salto logico, non chiarendo per quale ragione e sulla base di quali elementi vada mosso l'addebito per colpa negligente all'imputato e perché quei presidi predisposti non neutralizzino, se la neutralizzano, l'asserita responsabilità. 3. Alla luce di queste considerazioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le ge