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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11386/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con provvedimento del 10 marzo - 16 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che era stato ristretto in custodia cautelare in carcere per più di un anno, dal 7 marzo 2013 al 27 marzo 2014 in relazione alle accuse di concorso in tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed in rapina aggravata (l'accusa di tentato omicidio era stata esclusa dal Tribunale per il riesame con ordinanza del 22 marzo 2013), accuse da cui era stato assolto già in primo grado all'esito del dibattimento dal Tribunale di Latina il 2 marzo 2021: quanto all'ipotesi di tentato omicidio, per non avere commesso il fatto, e, quanto a quella di rapina , per insussistenza del fatto.

La sentenza liberatoria è passata in giudicato.

2. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, motivazione che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla. sussistenza del nesso causale tra la ritenuta colpa concausativa ascrivibile al ricorrente in base all'interrogatorio dell'8 marzo 2013, da un lato, e l'applicazione ovvero il mantenimento della misura cautelare per il residuo delitto di rapina, dall'altro.

In particolare, il ricorrente, sul presupposto che già il Tribunale per il riesame il 22 marzo 2013 aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di tentato omicidio, rammenta avere l'indagato affermato nel corso dell'interrogatorio che la vittima era caduta da sola dalla finestra e che già nell'immediatezza degli accadimenti il contenuto delle dichiarazioni di tutte le persone presenti (persona offesa e tre testimoni) convergevano nel senso della estraneità rispetto al delitto di rapina della persona di [OSCURATO:PERSONA], giunto in un secondo momento, tanto che il Tribunale per il riesame non si sarebbe dovuto limitare - ad avviso della Difesa - ad annullare l'ordinanza quanto all'ipotesi di tentato omicidio.

Richiamato un passaggio della motivazione della sentenza assolutoria, si ritiene che la misura cautelare in relazione al delitto di rapina non potesse Fondarsi sul mendacio dell'imputato - che comunque la Difesa contesta - rilevato dalla Corte di appello e relativo alla circostanza, rivelatasi inveritiera, che la vittima fosse caduta da sola dalla finestra; mentre alla rapina, in realtà mai verificarsi, [OSCURATO:PERSONA] non partecipò in quanto nel momento dell'azione che era stata erroneamente valutata come aggressione a scopo di rapina, si trovava in un'altra stanza.

In ogni caso, mancherebbe la motivazione in relazione al profilo di colpa grave quanto al mantenimento della misura sino al 27 marzo 2014, soprattutto dopo l'annullamento parziale della misura da parte del Tribunale per il riesame, avvenuto il 22-24 marzo 2013.

Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, i sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).

L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).

3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034)., Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). 3.1 Ancora più recentemente il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).

4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente.

Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal SINGH, in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia per discolparsi dalle accuse che gli venivano mosse dal denunciante, il connazionale KUMAR, che asseriva di essere stata aggredito e picchiato da due connazionali tra cui il SINGH Amandeep, dopo essere stato rapinato di una somma di denaro, per essere poi defenestrato.

Appare evidente, sotto un primo profilo che nessun rilievo può avere, ai fini del presente giudizio riparatorio, la circostanza che, già in sede cautelare, sia stata esclusa la gravità indiziaria in relazione alla ipotesi di tentato omicidio, in quanto la contestazione atteneva anche al delitto di rapina e la condotta violenta e aggressiva denunciata dalla persona offesa nei confronti del SINGH si inseriva nel contesto finalistico dli assicurare al correo il denaro sottratto e, d'altro canto, in tale contesto gravemente indiziario in relazione ad entrambe le ipotesi di reato (costituito dalla denuncia della persona offesa e dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti che avevano notato anche il ricorrente partecipare agli atti di violenza) si era svolto l'interrogatorio di garanzia del SINGH.

5. Il ragionamento seguito dalla corte territoriale si pone peraltro in linea con i principi enunciati da questa Corte anche sotto un diverso profilo e cioè quello relativo alla rilevanza del mendacio dell'accusato nella prospettiva del mantenimento del vincolo cautelare, pure fondato su un panorama indiziario che poi era stato riconosciuto inesistente o insufficiente nel giudizio assolutorio.

Orbene il mendacio, serbato in sede di interrogatorio, pure riconducibile ad un contegno processuale riconosciuto legittimo dal legislatore in quanto espressione del diritto di difesa, può comunque essere valutato, nel diverso piano prognostico che sovraintende il procedimento di cui all'art.314 e ss. c.p.p., quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione della ingiusta detenzione e pertanto quale comportamento valutabile in termine di colpa grave a fini riparativi, quando esso si inserisca, come nella specie, in termini contributivi alla tenuta del quadro indiziario, che ha dato luogo alla adozione o al mantenimento della misura detentiva, trattandosi di comportamento attivo dell'indiziato, fortemente equivoco in quanto teso a fornire, per ragioni difensive, una falsa rappresentazione di elementi processuali di cui l'autorità ha contezza attraverso diversificate e più attendibili fonti investigative, tenuto altresì conto della inverosimiglianza della rappresentazione fornita dall'indagato, (ovvero che la persona offesa si era gettata dalla finestra volontariamente e senza alcuna pressione).

Una tale condotta, che non risulta essere stata corretta in nessun momento successivo del giudizio, fino alla pronuncia assolutoria, è resistente anche alle modifiche apportate all'art.314 cod.proc.pen. dall'art.4 comma 4 lett.b) D.Lgs. 8 novembre 2021 n.188, considerata la non assimilabilità del mendacio a ipotesi di silenzio in sede di interrogatorio (sez.4 n.3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv.282581; n.30056 del 30/06/2022, D., Rv.283453) e risulta sinergica alla conservazione dello stato detentivo fino alla pronuncia assolutoria in ragione della ricorrenza di un quadro indiziario che era stato dissipato soltanto all'esito del giudizio dibattimentale.

6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle spese processuali.

Nulla sulle spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze.

Nulla per le spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze in ragione della genericità e della scarsa pertinenza delle difese sviluppate nella memoria depositata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con provvedimento del 10 marzo - 16 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che era stato ristretto in custodia cautelare in carcere per più di un anno, dal 7 marzo 2013 al 27 marzo 2014 in relazione alle accuse di concorso in tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed in rapina aggravata (l'accusa di tentato omicidio era stata esclusa dal Tribunale per il riesame con ordinanza del 22 marzo 2013), accuse da cui era stato assolto già in primo grado all'esito del dibattimento dal Tribunale di Latina il 2 marzo 2021: quanto all'ipotesi di tentato omicidio, per non avere commesso il fatto, e, quanto a quella di rapina , per insussistenza del fatto. La sentenza liberatoria è passata in giudicato. 2. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, motivazione che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla. sussistenza del nesso causale tra la ritenuta colpa concausativa ascrivibile al ricorrente in base all'interrogatorio dell'8 marzo 2013, da un lato, e l'applicazione ovvero il mantenimento della misura cautelare per il residuo delitto di rapina, dall'altro. In particolare, il ricorrente, sul presupposto che già il Tribunale per il riesame il 22 marzo 2013 aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di tentato omicidio, rammenta avere l'indagato affermato nel corso dell'interrogatorio che la vittima era caduta da sola dalla finestra e che già nell'immediatezza degli accadimenti il contenuto delle dichiarazioni di tutte le persone presenti (persona offesa e tre testimoni) convergevano nel senso della estraneità rispetto al delitto di rapina della persona di [OSCURATO:PERSONA], giunto in un secondo momento, tanto che il Tribunale per il riesame non si sarebbe dovuto limitare - ad avviso della Difesa - ad annullare l'ordinanza quanto all'ipotesi di tentato omicidio. Richiamato un passaggio della motivazione della sentenza assolutoria, si ritiene che la misura cautelare in relazione al delitto di rapina non potesse Fondarsi sul mendacio dell'imputato - che comunque la Difesa contesta - rilevato dalla Corte di appello e relativo alla circostanza, rivelatasi inveritiera, che la vittima fosse caduta da sola dalla finestra; mentre alla rapina, in realtà mai verificarsi, [OSCURATO:PERSONA] non partecipò in quanto nel momento dell'azione che era stata erroneamente valutata come aggressione a scopo di rapina, si trovava in un'altra stanza. In ogni caso, mancherebbe la motivazione in relazione al profilo di colpa grave quanto al mantenimento della misura sino al 27 marzo 2014, soprattutto dopo l'annullamento parziale della misura da parte del Tribunale per il riesame, avvenuto il 22-24 marzo 2013. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, i sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637). 3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034)., Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). 3.1 Ancora più recentemente il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal SINGH, in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia per discolparsi dalle accuse che gli venivano mosse dal denunciante, il connazionale KUMAR, che asseriva di essere stata aggredito e picchiato da due connazionali tra cui il SINGH Amandeep, dopo essere stato rapinato di una somma di denaro, per essere poi defenestrato. Appare evidente, sotto un primo profilo che nessun rilievo può avere, ai fini del presente giudizio riparatorio, la circostanza che, già in sede cautelare, sia stata esclusa la gravità indiziaria in relazione alla ipotesi di tentato omicidio, in quanto la contestazione atteneva anche al delitto di rapina e la condotta violenta e aggressiva denunciata dalla persona offesa nei confronti del SINGH si inseriva nel contesto finalistico dli assicurare al correo il denaro sottratto e, d'altro canto, in tale contesto gravemente indiziario in relazione ad entrambe le ipotesi di reato (costituito dalla denuncia della persona offesa e dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti che avevano notato anche il ricorrente partecipare agli atti di violenza) si era svolto l'interrogatorio di garanzia del SINGH. 5. Il ragionamento seguito dalla corte territoriale si pone peraltro in linea con i principi enunciati da questa Corte anche sotto un diverso profilo e cioè quello relativo alla rilevanza del mendacio dell'accusato nella prospettiva del mantenimento del vincolo cautelare, pure fondato su un panorama indiziario che poi era stato riconosciuto inesistente o insufficiente nel giudizio assolutorio. Orbene il mendacio, serbato in sede di interrogatorio, pure riconducibile ad un contegno processuale riconosciuto legittimo dal legislatore in quanto espressione del diritto di difesa, può comunque essere valutato, nel diverso piano prognostico che sovraintende il procedimento di cui all'art.314 e ss. c.p.p., quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione della ingiusta detenzione e pertanto quale comportamento valutabile in termine di colpa grave a fini riparativi, quando esso si inserisca, come nella specie, in termini contributivi alla tenuta del quadro indiziario, che ha dato luogo alla adozione o al mantenimento della misura detentiva, trattandosi di comportamento attivo dell'indiziato, fortemente equivoco in quanto teso a fornire, per ragioni difensive, una falsa rappresentazione di elementi processuali di cui l'autorità ha contezza attraverso diversificate e più attendibili fonti investigative, tenuto altresì conto della inverosimiglianza della rappresentazione fornita dall'indagato, (ovvero che la persona offesa si era gettata dalla finestra volontariamente e senza alcuna pressione). Una tale condotta, che non risulta essere stata corretta in nessun momento successivo del giudizio, fino alla pronuncia assolutoria, è resistente anche alle modifiche apportate all'art.314 cod.proc.pen. dall'art.4 comma 4 lett.b) D.Lgs. 8 novembre 2021 n.188, considerata la non assimilabilità del mendacio a ipotesi di silenzio in sede di interrogatorio (sez.4 n.3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv.282581; n.30056 del 30/06/2022, D., Rv.283453) e risulta sinergica alla conservazione dello stato detentivo fino alla pronuncia assolutoria in ragione della ricorrenza di un quadro indiziario che era stato dissipato soltanto all'esito del giudizio dibattimentale. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle spese processuali. Nulla sulle spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze. Nulla per le spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze in ragione della genericità e della scarsa pertinenza delle difese sviluppate nella memoria depositata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese del
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