CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], n. 1586/2018, depositata il 09/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Numero registro generale 23547/2018Numero sezionale 3434/2026Numero di raccolta generale 14785/2026Data pubblicazione 18/05/20261. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avvisi diaccertamento con i quali, per il periodo di imposta dal 1° luglio 2011 al30 giugno 2012 e per quello successivo recuperava a tassazione unmaggior imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre sanzioni ed interessi. Congli atti impositivi l’Ufficio escludeva la deducibilità, ai fini Ires e Irap,del costo sopportato per interventi eseguiti sull’immobile preso inlocazione per lo svolgimento della propria attività, assumendo che sitrattava di interventi straordinari di competenza del proprietario.2. La società impugnava gli atti impositivi innanzi alla CTP diMantova che, previa riunione de due ricorsi, li rigettava con sentenzaconfermata in appello.3. La contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza disecondo grado, di cui all’epigrafe, nei confronti dell’Agenzia delleentrate che si difende a mezzo controricorso. La contribuente hadepositato istanza di trattazione in pubblica udienza reiterata consuccessiva memoria.Considerato che:Non risulta agli atti la comunicazione dell’avviso di fissazionedell’udienza all’Agenzia delle entrate, difesa dall’Avvocatura generaledello Stato, la quale si è difesa a mezzo controricorso;Al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, si rendanecessario rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazionedegli avvisi; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura dellaCancelleria, la comunicazione a tutte le parti dell’avviso di fissazionedella successiva udienza.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2