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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:690
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0346

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 5 settembre 2024 ( 1 ) Causa C‑346/23 [OSCURATO:PERSONA] SA, succeduto al [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza dei suoi soci: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Azione nell’interesse dei consumatori – Articolo 52, paragrafo 2 – Legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare singoli consumatori – Investitori-consumatori – Assistenza legale gratuita a favore delle associazioni di consumatori – Esenzione dal pagamento delle spese della controparte – Rischio di contenzioso abusivo»

I. Introduzione

1. La presente causa verte sull’interpretazione delle norme in materia di legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire nell’interesse dei consumatori nel contesto dei mercati degli strumenti finanziari, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva MiFID I»).

La principale questione sollevata è se siano ammesse limitazioni alla legittimazione di un’associazione di consumatori ad agire in rappresentanza di singoli investitori, che si qualificano come consumatori, sulla base della natura e del valore dei prodotti finanziari nei quali questi ultimi hanno investito.

La Corte avrà quindi l’occasione di esaminare i rapporti tra la tutela degli investitori, la tutela dei consumatori e i meccanismi di ricorso disponibili nell’interesse dei consumatori.

II. Contesto normativo a) Diritto dell’Unione Direttiva MiFID I

2. L’articolo 52 della direttiva MiFID I, intitolato «Diritto di ricorso», era così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette a ricorso giurisdizionale.

Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva siano applicate: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri».

3. L’articolo 53 della direttiva MiFID I, intitolato «Meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori», era formulato come segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri incoraggiano l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. (…)».

Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)

4. L’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU 2014, L 173, pag. 349 ) (in prosieguo: la «direttiva MiFID II»), è così formulato: «2. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano inoltre, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che siano applicati il [regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU 2014, L 173, pag. 84 )] e le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri». b) Diritto spagnolo

5. L’articolo 11, paragrafo 1, della Ley de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7 dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: la «LEC») dispone che, fatta salva la legittimazione individuale ad agire delle persone lese, le associazioni di consumatori e utenti legalmente costituite godono della legittimazione ad agire in giudizio a difesa dei diritti e degli interessi dei propri soci e di quelli dell’associazione, nonché degli interessi generali dei consumatori e degli utenti.

6. In forza della seconda disposizione aggiuntiva della Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita (legge n. 1/1996 relativa all’assistenza legale gratuita), del 10 gennaio 1996 (BOE n. 11 del 12 gennaio 1996, pag. 793; in prosieguo: la «legge n. 1/1996), le associazioni di consumatori hanno il diritto di agire in giudizio senza sostenere spese quando le azioni proposte «hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato».

7. In forza dell’articolo 36, paragrafo 2, della legge n. 1/1996, qualora l’associazione sia dichiarata soccombente, essa non è tenuta a farsi carico delle spese della parte avversa, a prescindere dal valore elevato in discussione nella controversia, così come tal valore non sarebbe stato a carico dei singoli soci che l’associazione stessa rappresenta in giudizio nel caso specifico. 8.

L’allegato I, punto c), n. 13, del Real Decreto 1507/2000 por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la [OSCURATO:PERSONA] para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes [(regio decreto 1507/2000 di attualizzazione dei cataloghi di prodotti e servizi di uso comune, ordinario e generalizzato e di beni durevoli, ai fini di quanto disposto, rispettivamente, nell’articolo 2, paragrafo 2, e nell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, della legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti e norme connesse)], del 1 o settembre 2000 (BOE n. 219 del 12 settembre 2000, pag. 31349) elenca, in termini generali, servizi bancari e finanziari tra tali prodotti e servizi di uso comune, ordinario e generalizzato.

9. Sia l’articolo 11, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica sul potere giudiziario), del 1 o luglio 1985 (BOE n. 157 del 2 luglio 1985, pag. 20632) sia l’articolo 247, paragrafo 2, della LEC dispongono, negli stessi termini, che gli organi giurisdizionali respingono con decisione motivata le domande, gli incidenti e le eccezioni formulati con manifesto abuso di diritto o che comportino frode alla legge o processuale.

III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

10. Tra il maggio 2007 e il marzo 2009, due persone fisiche, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], hanno sottoscritto cinque ordini di acquisto di cinque prodotti finanziari presso il [OSCURATO:PERSONA] SA (ora [OSCURATO:PERSONA] SA; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), per importi compresi tra EUR 150000 e EUR 300000 e per un totale di EUR 900000.

11. Tutti i contratti sono stati stipulati nel corso della vigenza della direttiva MiFID I.

12. [OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA] (Associazione di consumatori e utenti di servizi generali [bancari e di borsa]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha agito in giudizio contro il [OSCURATO:PERSONA] SA in rappresentanza dei suoi soci, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha chiesto di dichiarare l’invalidità dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari in questione per errore-vizio del consenso.

Essa ha chiesto inoltre la restituzione agli investitori della somma di EUR 481634,14, oltre a commissioni, spese e interessi.

In primo grado, la domanda è stata parzialmente accolta, in riferimento a taluni ordini di acquisto.

Di conseguenza, l’istituto bancario è stato condannato a restituire agli investitori la somma di EUR 462515,74, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dei rispettivi investimenti annullati.

13. L’istituto bancario convenuto ha presentato appello contro la sentenza di primo grado presso l’[OSCURATO:PERSONA] de Granada (Corte provinciale di Granada, Spagna).

Tale giudice ha respinto l’appello e ha confermato la sentenza di primo grado, avendo ritenuto che la società convenuta non avesse tenuto conto del profilo di investitore dei clienti e non avesse fornito loro un’informazione precontrattuale chiara e completa sui rischi connessi ai prodotti che essi avevano sottoscritto a fini di investimento.

14. L’istituto bancario ha proposto un ricorso straordinario per violazione delle norme sul procedimento e un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Esso sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata ad agire in giudizio in rappresentanza dei suoi soci, poiché i prodotti sottoscritti non sono di uso comune e generalizzato, trattandosi invece di prodotti finanziari speculativi di elevato valore economico, che vanno al di là dei prodotti comuni di consumo.

15. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) sottolinea che, in linea generale, esso ha ammesso la legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori per la difesa dei loro soci nel contesto di azioni che ricadono nell’ambito della normativa MiFID I, anche in occasione di controversie delle quali la [OSCURATO:PERSONA] è stata parte.

16. Tuttavia, in due casi specifici, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha constatato l’assenza di legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA], in quanto associazione di consumatori, per difendere gli interessi individuali dei consumatori con riguardo a investimenti in prodotti finanziari speculativi e di elevato valore economico, dal momento che non erano prodotti o servizi di uso comune, ordinario e generalizzato.

A tale riguardo, esso ha statuito che, nella normativa spagnola, la legittimazione delle associazioni di consumatori e di utenti è connessa alla tutela dei loro diritti quando presentino un nesso diretto con beni o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato.

17. In tali sentenze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha dichiarato che vi sono servizi finanziari i quali, a causa della loro natura e delle circostanze in cui s’inscrivono, tenuto conto degli importi elevati in gioco e del carattere speculativo di tali servizi, esulano dalla qualificazione di «servizi di uso (...) comune, ordinario e generalizzato».

Ciò non significa i singoli investitori interessati non possano essi stessi agire in giudizio per difendere i loro diritti, ma che non è giustificato che lo facciano per il tramite di un’associazione di consumatori al fine di non pagare i depositi giudiziari necessari alla proposizione dell’azione ed evitare i rischi connessi ad un’eventuale condanna alle spese nei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

18. Si tratta quindi di evitare un utilizzo fraudolento o abusivo di tale particolare legittimazione delle associazioni di consumatori nei casi in cui la qualità di consumatore risulta diluita, tenuto conto delle caratteristiche della controversia e del valore controverso.

Diversamente, sottolinea il giudice del rinvio, si trarrebbe un indebito vantaggio dal diritto all’assistenza legale gratuita che la legge riconosce a tali associazioni quando agiscono in giudizio a tutela degli interessi dei loro soci.

19. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) precisa che, nella sua giurisprudenza, esso non ha negato il riconoscimento della qualità di consumatori agli investitori che perseguono uno scopo di lucro che agiscono in un ambito al di fuori di un’attività commerciale o professionale, anche se i loro investimenti sono complessi o di importo elevato.

Esso ha messo in discussione, tuttavia, la legittimazione ad agire di un’associazione di consumatori in taluni casi concreti nei quali, alla luce delle circostanze, sussisteva una frode procedurale.

Detta frode consiste nel sottrarsi al pagamento di depositi giudiziari e delle spese della controparte non agendo personalmente in giudizio, bensì tramite un’associazione di consumatori, il tutto a danno tanto della controparte quanto dell’Erario.

20. In tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, partendo dal fatto che le associazioni di consumatori sono legittimate a rappresentare in giudizio investitori/consumatori che agiscono contestando la violazione dei doveri di una società di servizi di investimento nella commercializzazione di prodotti finanziari complessi, tale legittimazione possa essere eccezionalmente limitata dai giudici nazionali qualora, nell’ambito di un ricorso individuale, si tratti di investitori di elevata capacità finanziaria, i quali realizzino operazioni che non possono essere considerate di uso ordinario e generalizzato, e che presentino un’istanza avvalendosi della tutela dell’associazione di consumatori, situazione da cui risulta che essi possono beneficiare di un’eventuale esenzione dalle spese legali di importo molto elevato, evitando il pagamento di depositi giudiziari ed evitando di pagare le spese della controparte in caso di domande infondate o persino vessatorie».

21. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

Le stesse parti hanno svolto osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi l’8 maggio 2024 e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.

IV. Valutazione

22. Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale la quale limita eccezionalmente la legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare gli interessi individuali di determinate categorie di investitori aventi lo status di consumatori, sulla base del valore monetario e della natura dei prodotti finanziari nei quali hanno investito.

Il giudice del rinvio chiede inoltre se rilevi il fatto che, in situazioni di tal genere, le associazioni di consumatori beneficiano di assistenza legale gratuita e le persone da esse rappresentate sono esentate dal pagamento dei depositi giudiziari e delle spese della controparte.

23. La questione posta dal giudice del rinvio trae origine da due aspetti specifici della normativa spagnola.

Il primo è che le associazioni di consumatori godono di legittimazione ad agire a tutela non soltanto degli «interessi generali dei consumatori», ma anche dei «diritti e degli interessi dei propri soci» ( 3 ).

Il secondo è che le associazioni di consumatori hanno diritto all’assistenza legale gratuita quando le azioni intentate «hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato» ( 4 ).

In tali casi, qualora l’associazione risulti soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese della controparte; analogamente, i singoli soci da essa rappresentati nel procedimento non sostengono dette spese.

24. I dubbi del giudice del rinvio riguardano la compatibilità con l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I di un’interpretazione giurisprudenziale che impone limiti alla legittimazione ad agire di un’associazione di consumatori.

25. Il giudice del rinvio spiega che, secondo la sua giurisprudenza, gli investitori si qualificano come consumatori quando agiscono in un settore che esula dalla loro attività commerciale o professionale (in prosieguo: gli « investitori-consumatori ») ( 5 ).

Esso ha inoltre riconosciuto che, in linea generale, le associazioni di consumatori godono di legittimazione ad agire a tutela degli investitori-consumatori.

Tuttavia, esso chiede se la legittimazione di associazioni di consumatori quali la [OSCURATO:PERSONA] possa essere limitata quando esse agiscono a tutela degli interessi individuali dei loro soci, sulla base della natura e del valore degli investimenti effettuati, che possono non essere considerati prodotti di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato.

Il giudice del rinvio spiega che, alla luce del regime di assistenza legale gratuita applicabile alle associazioni di consumatori, il riconoscimento della legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori in tali circostanze potrebbe risultare in una frode procedurale, consistente nel sottrarsi al pagamento dei depositi giudiziari e delle spese processuali.

26. Prima di affrontare la questione posta dal giudice del rinvio, è necessario, in prima battuta, stabilire quale sia la disposizione applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui al procedimento principale. a) Osservazioni preliminari sulla disposizione applicabile ratione temporis

27. La direttiva MiFID I è stata abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2017, data in cui è entrata in vigore la direttiva MiFID II ( 6 ).

L’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID II disciplina il diritto degli organismi ivi elencati di instaurare procedimenti nell’interesse dei consumatori.

La sua formulazione è quasi identica a quella dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID

I. La prima frase dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID II contiene l’avverbio «inoltre», il quale mette in evidenza che il diritto di agire degli organismi ivi elencati è complementare al diritto di impugnazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

28. Il giudice del rinvio ritiene che la disposizione applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui al procedimento principale sia l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, poiché tutte le operazioni finanziarie di cui trattasi erano state effettuate nel corso della vigenza di detta direttiva.

29. In udienza, la Corte ha chiesto alla Commissione se la disposizione pertinente che disciplina il diritto di azione abbia natura sostanziale o procedurale, al fine di determinare quale direttiva sia applicabile ratione temporis .

Secondo la Commissione, la disposizione in questione ha natura procedurale e l’applicabilità delle direttive MiFID I o MiFID II deve essere determinata in base al momento in cui è stata proposta l’azione.

30. A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali sono considerate applicabili alla data della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, le quali, al contrario, secondo la comune interpretazione, riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia ( 7 ).

31. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in udienza, di aver proposto la sua azione nel 2015.

Dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che l’azione è stata proposta prima del 2017.

32. Se l’azione della [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta prima dell’entrata in vigore della direttiva MiFID II, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la disposizione applicabile ratione temporis è l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID

I. Non sembra quindi necessario verificare se l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I e l’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID II contengano norme procedurali o sostanziali.

33. In ogni caso, come osservato dalla Commissione in udienza, poiché la formulazione dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID I è quasi identica a quella dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, qualsiasi interpretazione accolta in riferimento a quest’ultima disposizione è parimenti valida in riferimento alla prima.

34. Alla luce di quanto precede, la mia analisi si fonda sulla premessa che la disposizione applicabile ratione temporis è l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID

I. b) Portata dell’azione «nell’interesse dei consumatori» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I: interessi collettivi o anche interessi individuali?

35. [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo sostengono, in sostanza, che la questione sollevata nel procedimento principale è una questione che esula dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e che la Corte non è competente a rispondere.

A loro avviso, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I disciplina unicamente il diritto delle associazioni di consumatori di agire a difesa dell’interesse collettivo dei consumatori, e non dei loro interessi individuali .

Pertanto, essi sostengono che la questione sollevata riguarda l’interpretazione della normativa spagnola, la quale riconosce alle associazioni di consumatori la possibilità di agire a difesa non soltanto degli interessi collettivi, ma anche di quelli individuali.

36. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo contestano la competenza della Corte, è sufficiente osservare che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede indicazioni sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione.

A tal proposito, occorre sottolineare che, nell’ambito di un procedimento instaurato in forza dell’articolo 267 TFUE, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione; per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione ( 8 ).

37. Nella presente causa, la questione del giudice del rinvio richiede di determinare la portata del termine «interesse dei consumatori» nel contesto di un’azione intentata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID

I. Tale questione riguarda l’ambito di applicazione materiale di detta disposizione.

Ne consegue che la Corte è competente a rispondere.

38. Per quanto concerne il merito della questione, occorre osservare che l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che uno o più degli organismi ivi elencati, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che le disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva siano applicate.

Gli organismi elencati in tale disposizione sono i seguenti: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

39. Per le ragioni che illustrerò nel prosieguo, ritengo che l’espressione «interesse dei consumatori», utilizzata in tale disposizione, sia sufficientemente ampia e attribuisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità per determinare la portata precisa di tali interessi, che possono essere sia collettivi che individuali.

40. Più in particolare, occorre sottolineare che il termine «consumatori», all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, è espresso in forma plurale [nella versione in lingua inglese della direttiva in parola].

L’uso del plurale indica che l’azione in questione ha una dimensione collettiva . [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere un meccanismo che consenta a uno o più organismi ivi elencati di poter agire a difesa di una pluralità di consumatori e dei loro interessi nel settore dei servizi finanziari e di investimento.

41. Per il resto, l’articolo 52, paragrafo 2, non specifica la portata esatta degli interessi dei consumatori in questione o, più precisamente, la questione se gli organismi legittimati ad agire possano difendere esclusivamente gli interessi collettivi dei consumatori, nel senso dell’interesse generale dei consumatori ( 9 ), o anche interessi individuali di un gruppo identificato di consumatori.

42. Compete quindi all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro la determinazione della portata esatta delle azioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I per quanto attiene agli interessi dei consumatori che tali azioni mirano a tutelare.

43. Infatti, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I è formulato in termini generali e non equivale a un’armonizzazione esaustiva delle disposizioni nazionali che disciplinano le azioni instaurabili dagli organismi ivi elencati, comprese le organizzazioni di consumatori.

44. A tal riguardo, dal considerando 2 della direttiva MiFID I risulta che essa assicura « il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione » ( 10 ).

Sebbene tale direttiva, ai sensi del suo considerando 5, istituisca un «regime [normativo] organico» in determinate aree dei mercati finanziari ( 11 ), i mezzi per l’applicazione delle sue disposizioni non sono oggetto di un’armonizzazione esaustiva.

45. Ciò si evince dalla formulazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, che rinvia in due occasioni al diritto nazionale.

In primo luogo, il diritto nazionale determina quali degli organismi ivi elencati sono legittimati ad agire.

In secondo luogo, il diritto di agire di tali organismi è esercitato «conformemente al diritto nazionale».

Quindi, mediante il rinvio al diritto nazionale, il legislatore dell’Unione ha attribuito a ciascuno Stato membro discrezionalità quanto alla designazione degli organismi legittimati ad agire e alla determinazione del modello di applicazione, dei meccanismi di ricorso, della portata degli interessi dei consumatori tutelati e delle condizioni per la proposizione delle azioni.

46. Le diverse categorie di organismi elencati all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I che possono essere legittimati ad agire, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari, riflettono i diversi approcci e tradizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto concerne la responsabilità primaria in materia di applicazione delle norme a tutela degli interessi dei consumatori.

La distinzione consiste, in linea di massima, nel fatto che la responsabilità primaria in materia di applicazione ricada sulle autorità pubbliche («public enforcement») o sulle associazioni dei consumatori e organismi professionali («private enforcement») oppure su entrambe, in modo variabile ( 12 ).

Pertanto, a seconda della scelta effettuata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, la responsabilità esclusiva o primaria di agire nell’interesse dei consumatori per garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva MiFID I può ricadere su organismi pubblici o loro rappresentanti [articolo 52, paragrafo 2, lettera a)] (il modello di «public enforcement») ( 13 ). [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere anche che la responsabilità esclusiva o primaria ricada sulle organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), e/o su organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), (il modello di «private enforcement»).

47. La scelta del modello di applicazione ha un impatto sulla portata degli interessi dei consumatori tutelati.

Gli organismi pubblici tutelano l’interesse generale.

Le organizzazioni dei consumatori tutelano anche, principalmente, l’interesse generale dei consumatori ( 14 ).

Tuttavia, non si può escludere che, in funzione della normativa nazionale, le associazioni di consumatori possano essere legittimate ad agire per difendere interessi individuali ( 15 ).

La difesa degli interessi individuali dei consumatori (nel settore dei servizi finanziari e di investimento) risulta particolarmente pertinente per quanto concerne l’opzione di applicazione di cui all’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), della direttiva MiFID I, che si riferisce alle «organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri » ( 16 ).

48. In un contesto più ampio, è importante considerare il fatto che al momento dell’adozione della direttiva MiFID I (nel 2004), il grado di armonizzazione dei mezzi di ricorso nell’Unione ai fini della tutela degli interessi dei consumatori in generale era estremamente basso ( 17 ).

49. Soltanto in alcuni settori rilevanti ai fini della tutela dei consumatori era previsto un meccanismo per ottenere provvedimenti inibitori a protezione degli interessi collettivi dei consumatori, senza sostituire i meccanismi di ricorso per la tutela dei consumatori esistenti.

50. La più importante delle disposizioni in parola, tuttora in vigore, è l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE ( 18 ).

Il meccanismo previsto da tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di promuovere un controllo sulle clausole abusive contenute in contratti tipo mediante azioni inibitorie avviate nell’interesse pubblico da associazioni per la tutela dei consumatori ( 19 ).

51. La direttiva 98/27/CE ( 20 ) ha operato un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive riportate nel suo allegato ( 21 ).

Ai sensi del considerando 2 della direttiva 98/27, per «interessi collettivi» dei consumatori si intendono «gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi di individui lesi da una violazione».

52. La direttiva 98/27 non include, nel suo allegato, alcun riferimento allo strumento che ha preceduto la direttiva MiFID I, ossia la direttiva 93/22/CEE ( 22 ).

Ciò sembra appropriato, poiché la direttiva 93/22 mirava meramente ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, e non era di grande rilevanza ai fini della tutela dei consumatori operanti nel settore dei servizi finanziari e di investimento ( 23 ).

53. Dopo l’entrata in vigore della direttiva MiFID I, e nonostante il riferimento all’«interesse dei consumatori» nell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, l’allegato della direttiva 98/27 non ha subito alcuna modifica.

Neppure la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ( 24 ) menzionava, nel suo allegato, la direttiva MiFID

I. L’esclusione della direttiva MiFID I dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/22 è un ulteriore elemento a conferma del fatto che l’armonizzazione dei meccanismi di ricorso a tutela degli interessi dei consumatori nel settore della direttiva MiFID I era ridotta, e tale è rimasta.

54. La direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ( 25 ) ha operato una prima armonizzazione più sostanziale delle azioni collettive a livello dell’Unione ( 26 ), includendovi sia provvedimenti inibitori che provvedimenti risarcitori.

Tale direttiva definisce gli «interessi collettivi dei consumatori» come «gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori» ( 27 ).

55. L’ambito di applicazione della direttiva 2020/1828 è particolarmente ampio.

Essa intende raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori in numerosi settori che coinvolgono gli interessi dei consumatori, compreso il settore dei servizi finanziari ( 28 ).

Il suo allegato include, in particolare, gli articoli da 23 a 29 della direttiva MiFID II, che stabiliscono disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori.

56. Alcuni considerando della direttiva 2020/1828 attestano la molteplicità dei meccanismi risarcitori esistenti al momento della sua adozione, diretti a tutelare gli interessi individuali nonché gli interessi collettivi dei consumatori, anche nel settore dei servizi finanziari.

Più in particolare, il considerando 13 prevede che, per offrire ai consumatori un livello elevato di protezione, è necessario che «oltre al diritto generale dei consumatori, [tale direttiva] copra settori quali (...) i servizi finanziari» e che «poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l’applicazione del diritto dei consumatori in tali settori».

Il considerando 11 della direttiva 2020/1828 dichiara che essa «non dovrebbe sostituire i meccanismi procedurali nazionali esistenti volti a proteggere gli interessi collettivi o individuali dei consumatori» ( 29 ).

Infine, ai sensi del considerando 48, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire norme per il coordinamento delle azioni rappresentative, delle azioni individuali avviate da consumatori e qualsiasi altra azione per la tutela degli interessi individuali e collettivi dei consumatori prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale» ( 30 ).

57. Da tutto quanto precede discende che la portata della nozione di «interesse dei consumatori» di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I deve essere intesa in senso ampio, permettendo agli [OSCURATO:PERSONA] di prevedere azioni a difesa tanto degli interessi collettivi quanto degli interessi individuali dei consumatori, in funzione delle tradizioni nazionali, che possono variare notevolmente.

58. Pertanto, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di attribuire alle associazioni di consumatori, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), della direttiva MiFID I, legittimazione ad agire, essi possono discrezionalmente limitare tale legittimazione alla difesa degli interessi collettivi dei consumatori.

Inoltre, come nel caso della Spagna, essi godono di discrezionalità ai fini del riconoscimento della legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in difesa non soltanto degli interessi collettivi e generali dei consumatori, ma anche degli interessi individuali dei loro soci.

59. Tuttavia, come spiegherò nella prossima sezione, il margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione della portata di un’azione di tal genere incontra dei limiti. c) Limiti alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I

60. L’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che uno o più degli organismi ivi designati possano, nell’interesse dei consumatori e «conformemente al diritto nazionale», agire al fine di ottenere l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva.

Tuttavia, allorché gli [OSCURATO:PERSONA] membri esercitano la discrezionalità ad essi attribuita in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, essi sono tenuti, come sostanzialmente osservato dalla Commissione, a fare uso di tale discrezionalità nei limiti stabiliti da tale disposizione.

Più in particolare, la pertinente regolamentazione data dalla normativa nazionale non deve compromettere l’effetto utile di tale disposizione, tenuto conto degli obiettivi della direttiva in parola ( 31 ).

61. Per quanto concerne, più specificamente, la portata materiale delle azioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, da tale disposizione discende che essa ha ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva nell’interesse dei consumatori, senza escludere gli investitori che si qualificano come consumatori ( 32 ).

62. La nozione di «consumatore» non è definita all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, né in alcuna altra disposizione di tale strumento.

L’articolo 4 della direttiva MiFID I, di converso, definisce la nozione di «cliente» e le due categorie di clienti (professionali e al dettaglio). ( 33 )

63. Come giustamente osservato nella letteratura accademica, non esiste una definizione unica della nozione di «consumatore» nel diritto dell’Unione ( 34 ).

Ciascuna direttiva definisce il proprio ambito di applicazione e contiene la propria definizione di «consumatore» che è pertinente ai fini di tale atto.

Tuttavia, la direttiva MiFID I non definisce la nozione di «consumatore».

Pertanto, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nell’ambito dei contratti con i consumatori e la coerenza del diritto dell’Unione, è necessario tenere conto, in particolare, della definizione di «consumatore» contenuta in altre norme del diritto dell’Unione ( 35 ).

Gli strumenti giuridici rilevanti ai fini della tutela degli interessi dei consumatori all’epoca dell’adozione della direttiva MiFID I ( 36 ) rivelano una convergenza su alcuni elementi essenziali della definizione della nozione di «consumatore» ( 37 ).

Il consumatore è una persona fisica che agisce al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato.

64. Tale interpretazione della nozione di consumatore, basata sul criterio della persona fisica che agisce al di fuori della sua attività professionale, è di natura oggettiva ( 38 ).

Non vi è alcuna indicazione nell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I che, ai fini della qualificazione di un investitore come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, sia necessario prendere in considerazione la situazione finanziaria di tale persona nel momento in cui ha effettuato l’investimento, né la natura e il valore degli strumenti finanziari in cui ha investito.

65. Il riferimento all’«interesse dei consumatori», di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, indica che gli investitori che possono essere qualificati come consumatori agiscono in duplice veste, quella di consumatori e quella di investitori.

L’articolo 53 della direttiva MiFID I conferma questo duplice status.

Come indicato nel titolo di tale disposizione, essa disciplina il meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori.

Tale disposizione stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a incoraggiare l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di «controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori».

Da questa disposizione si evince che vi sono controversie in materia di investiment o che si qualificano come controversie in materia di consumo ( 39 ).

66. Il duplice status dell’investitore-consumatore è confermato dalla direttiva MiFID II, che nei suoi considerando menziona l’obiettivo della tutela di investitori e consumatori ( 40 ).

67. Anche la direttiva 2020/1828 conferma questo duplice status.

Il considerando 14 dichiara che tale direttiva disciplina le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, compresa la direttiva MiFID II, nella misura in cui tali disposizioni tutelano gli interessi dei consumatori , «indipendentemente dal fatto che tali consumatori siano definiti consumatori , (...) clienti, investitori al dettaglio, clienti al dettaglio (...) o qualcos’altro» (il corsivo è mio).

68. Da quanto precede discende che, nel contesto dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, le nozioni di investitore e di consumatore coesistono, dando vita a una « nozione composita » ( 41 ) di « investitore-consumatore ».

69. Tale coesistenza non implica alcuna soglia relativa ai mezzi finanziari o al valore degli strumenti finanziari per quanto concerne il diritto di agire di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID

I. Pertanto, ai fini di tale disposizione, il modo in cui un consumatore si comporta in qualità di investitore e, in particolare, l’importo che ha investito o la complessità o il valore degli strumenti non privano tale persona dello status di consumatore, a patto che agisca al di fuori della sua attività professionale ( 42 ).

70. Da quanto precede discende, come corollario, che tali fattori non possono essere pertinenti ai fini della determinazione della legittimazione degli organismi ivi elencati ad agire nell’interesse degli investitori-consumatori.

In altri termini, la legittimazione ad agire di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I non può essere dissociata dallo status di consumatori degli investitori.

71. Escludere il diritto di tali organismi, e in particolare delle associazioni di consumatori, di agire in rappresentanza di determinati investitori che hanno lo status di consumatori indebolirebbe indirettamente tale status, nonostante esso non sia, di fatto, subordinato ad alcuna condizione o riserva.

Inoltre, escludere tale diritto pregiudicherebbe l’ effetto utile della direttiva MiFID I, che consiste nell’attribuire un diritto di azione nell’interesse di tutti gli investitori-consumatori, senza prevedere differenti declinazioni di tale diritto a seconda delle dimensioni o della natura dell’investimento.

A tal riguardo, occorre anche tener conto del fatto che l’obiettivo della direttiva MiFID I consiste, conformemente ai considerando 2 e 31, nell’offrire agli investitori un livello elevato di protezione.

72. Nel caso in esame, è pacifico che la normativa spagnola riconosce alle associazioni di consumatori la legittimazione a rappresentare i diritti e gli interessi dei loro soci e gli interessi generali dei consumatori.

Il giudice del rinvio sottolinea che le persone fisiche coinvolte nel procedimento principale sono consumatori e che il loro status di consumatori è stato accertato.

Inoltre, tale giudice ha dichiarato che, in generale, esso ha ammesso la legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori ai fini della difesa dei loro soci in controversie rientranti nella direttiva MiFID

I. Esso ritiene, tuttavia, che la legittimazione delle associazioni di consumatori dovrebbe essere limitata allorché esse rappresentano gli interessi di consumatori che hanno investito in prodotti finanziari complessi.

73. Tuttavia, per le ragioni spiegate ai paragrafi da 69 a 71, siffatta interpretazione giurisprudenziale, che limita la legittimazione di tali associazioni sulla base del valore o della natura del prodotto finanziario, è suscettibile di minare l’ effetto utile dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I.

74. Da quanto precede discende che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di attuazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, godano di discrezionalità quanto alla decisione se le associazioni di consumatori siano legittimate a difendere gli interessi collettivi dei consumatori o anche gli interessi individuali dei loro soci, detta legittimazione è legata allo status di consumatori di tali investitori.

Il tipo di prodotti o l’importo degli investimenti effettuati dagli investitori-consumatori interessati non è decisivo a tal fine. d) Legittimazione ad agire e abuso di procedura in considerazione del regime di assistenza legale gratuita applicabile

75. Il giudice del rinvio ha dichiarato che, ai sensi della normativa spagnola, le associazioni dei consumatori hanno diritto all’assistenza legale gratuita quando le azioni intentate «hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato».

Ciò significa che, secondo la normativa nazionale applicabile ( 43 ), le associazioni di consumatori non sono tenute al pagamento delle spese della controparte, neppure in caso di soccombenza.

Inoltre, le associazioni dei consumatori non sono tenute a pagare i depositi giudiziari legati alla proposizione dell’azione.

76. Il giudice del rinvio ritiene che nelle situazioni in cui un’associazione di consumatori propone un’azione che non ha «un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato», come i prodotti finanziari complessi coperti dalla direttiva MiFID I, vi è un rischio di ricorso fraudolento o abusivo alla legittimazione ad agire.

L’abuso consiste nel fatto che l’associazione dei consumatori trarrebbe indebito vantaggio dal regime «privilegiato» di assistenza legale gratuita.

77. A tal riguardo occorre sottolineare, in primo luogo, che spetta al giudice del rinvio interpretare le condizioni previste dalla normativa nazionale che attribuisce alle associazioni di consumatori il diritto all’assistenza legale gratuita.

Più specificamente, spetta al giudice nazionale stabilire se i prodotti finanziari complessi di valore elevato debbano essere considerati come rientranti o meno nell’ambito dei «prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato».

Spetta inoltre al giudice nazionale determinare le conseguenze della classificazione di tali prodotti per quanto concerne l’applicabilità del regime nazionale di assistenza legale gratuita.

78. In secondo luogo, occorre tracciare una chiara distinzione tra la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori nel contesto della direttiva MiFID I e la questione dell’assistenza legale gratuita o di un eventuale abuso di procedura.

79. La posizione da me assunta nelle presenti conclusioni, ossia che la legittimazione delle associazioni di consumatori ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I non può essere limitata sulla base del valore o della natura dei prodotti finanziari interessati, non incide sulla questione se l’assistenza legale gratuita di cui beneficiano tali associazioni possa essere limitata sulla base di siffatto criterio.

80. A tal riguardo, occorre osservare che l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I (o qualsiasi altro strumento normativo dell’Unione all’epoca applicabile) non contiene alcuna disposizione che disciplini l’assistenza legale gratuita a favore degli organismi legittimati ad agire.

Ne consegue che, in assenza di una disciplina dell’Unione concernente l’attribuzione di assistenza legale gratuita alle associazioni di consumatori allorché agiscono nell’interesse dei consumatori nel contesto dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire siffatte norme, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, a condizione però che esse non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente arduo l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 44 ).

81. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, va osservato che la Corte non dispone di alcun elemento che possa indurre a dubitare della conformità delle norme procedurali di cui al procedimento principale con tale principio.

82. Fatti salvi gli accertamenti spettanti al giudice del rinvio, dalla seconda disposizione aggiuntiva della legge n. 1/1996 risulta che la regola in forza della quale le associazioni di consumatori hanno diritto ad assistenza legale gratuita quando le azioni proposte hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato si applica a tutte le azioni in questione, indipendentemente dalla circostanza che siano fondate sul diritto dell’Unione o sul diritto nazionale.

83. Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che la Corte ha già affermato che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 45 ).

84. Inoltre, le norme nazionali che limitano l’accesso all’assistenza legale gratuita possono avere un impatto sul diritto di accesso alla giustizia e sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito all’articolo 47 della Carta ( 46 ).

Tale diritto comporta l’attribuzione di assistenza legale gratuita a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, se tale aiuto è necessario a garantire l’effettività dell’accesso alla giustizia ( 47 ).

85. Nel caso in esame, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, sembra che il beneficio dell’assistenza legale a favore delle associazioni di consumatori non dipenda dalla situazione finanziaria dell’associazione, ma soltanto dalla natura dei prodotti o dei servizi oggetto della controversia.

Sembra anche che la normativa nazionale applicabile produca l’effetto di sospendere il principio della soccombenza, a vantaggio delle associazioni di consumatori ( 48 ).

86. Nella misura in cui la normativa nazionale prevede un regime favorevole per le associazioni di consumatori e deroga al principio della soccombenza, i criteri stabiliti dal diritto nazionale per beneficiare di tale regime, in relazione alla natura del prodotto, conformemente all’interpretazione dei giudici nazionali, non sembrano tali da ledere il principio di effettività ( 49 ).

87. Inoltre, nella misura in cui l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I riafferma il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 50 ), si deve osservare che il regime nazionale in questione rende possibile la concessione di assistenza legale gratuita alle associazioni di consumatori senza richiedere la prova dell’assenza di risorse sufficienti.

In tali circostanze, questo specifico regime di assistenza legale gratuita non sembra suscettibile di ledere il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo da parte delle associazioni di consumatori.

88. Va inoltre aggiunto che i criteri stabiliti dalla normativa nazionale affinché le associazioni di consumatori possano beneficiare del regime specifico di assistenza legale gratuita non incidono, come sostenuto dal governo spagnolo in udienza e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sul diritto dei singoli investitori aventi lo status di consumatori di intentare un’azione individuale e richiedere assistenza legale gratuita qualora non dispongano di risorse sufficienti, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

89. Spetta inoltre al giudice del rinvio applicare la normativa nazionale diretta a sanzionare il contenzioso abusivo e le liti temerarie ( 51 ).

90. Ciò premesso, occorre sottolineare che la mera circostanza che un’associazione di consumatori agisca in rappresentanza di investitori-consumatori che dispongono di mezzi finanziari significativi e che hanno investito in prodotti complessi non equivale, di per sé , a un abuso di procedura che priverebbe l’associazione di consumatori della legittimazione ad agire.

91. Qualsiasi altra interpretazione, conformemente alla mia analisi di cui supra ( 52 ), priverebbe di effetto utile l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I.

92. Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale la quale limita eccezionalmente la legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare gli interessi individuali di determinate categorie di investitori aventi lo status di consumatori sulla base del valore e della natura dei prodotti finanziari nei quali hanno investito.

Ciò non incide sulla questione se l’assistenza legale gratuita e la parallela esenzione dal pagamento dei depositi giudiziari e delle spese della controparte possano essere limitate sulla base di siffatti criteri.

V. Conclusione

93. Suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) nei seguenti termini: L’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale la quale limita eccezionalmente la legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare gli interessi individuali di determinate categorie di investitori aventi lo status di consumatori sulla base del valore e della natura dei prodotti finanziari nei quali hanno investito.

Ciò non incide sulla questione se l’assistenza legale gratuita e la parallela esenzione dal pagamento dei depositi giudiziari e delle spese della controparte possano essere limitate sulla base di siffatti criteri. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( GU 2004, L 145, pag. 1 ).

Essa è comunemente conosciuta come la «direttiva MiFID I». ( 3 ) Articolo 11, paragrafo 1, della LEC.

V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni. ( 4 )

V. seconda disposizione aggiuntiva della legge n. 1/1996.

V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. ( 5 ) Analizzerò il termine «investitori-consumatori» nel prosieguo, ai paragrafi 65 e segg. delle presenti conclusioni. ( 6 ) Alle condizioni stabilite dall’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva MiFID

II. ( 7 ) Sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑39/20 , EU:C:2021:435 , punto 28 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati) ( C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 14 ) e sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains ( C‑817/19 , EU:C:2022:491 , punto 240 ). ( 9 ) La definizione degli interessi collettivi è stata oggetto di discussione nella letteratura giuridica.

V. Boré, L., La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 3, il quale sottolinea che un interesse collettivo presuppone almeno due persone, senza che rilevi il fatto che si tratti di due persone o due miliardi di persone, poiché questo è il «significato letterale del termine; è chiaro e semplice» (« C’est un intérêt qui concerne au moins deux personnes.

Qu’il en concerne deux ou deux milliards, peu importe, cela reste un intérêt collectif .

Tel est le sens littéral du mot; il est clair et simple »).

Di converso, per quanto riguarda la definizione giuridica dell’interesse collettivo, lo stesso autore riconosce che è «oscura e controversa» (« Son sens juridique, au contraire, est obscure et discuté »).

V. Calais-Auloy, J., Temple, H. e Depincé, M., [OSCURATO:PERSONA] de la consommation , 10 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pag. 719, che definiscono l’interesse collettivo come un «interesse che si colloca a metà strada tra l’interesse individuale di alcuni consumatori e l’interesse generale di tutti i cittadini» (« interêt qui se trouve à mi-chemin entre les intérêts individuels de quelques consommateurs et l’intérêt général de tous les citoyens »).

V. infra , paragrafi 48 e segg. delle presenti conclusioni. ( 10 ) Il corsivo è mio.

V. le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Khorassani ( C‑678/15 , EU:C:2017:100 , nota 21). ( 11 )

V. Daams, L., Private enforcement im Kapitalmarktrecht – [OSCURATO:PERSONA] von Aufsichts- und Zivilrecht nach der MiFID II , [OSCURATO:PERSONA].

Kovač, Amburgo, 2021, pag. 96, la quale fa riferimento a un’«armonizzazione completa settoriale» (« bereichsspezifische Vollharmonisierung »).

Il considerando 7 della direttiva MiFID II dichiara che «[p]oiché l’obiettivo principale e l’oggetto della [direttiva MiFID II] consistono nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti i settori di cui sopra, la direttiva dovrebbe essere basata sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)». ( 12 ) V., in generale, Cafaggi, F. e Micklitz, H.W., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] between Private and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Anversa, 2009; Fairgrieve, D. e Lein, E., Extraterritoriality and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012; Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2008, pagg. 15 e segg. ( 13 ) Il diritto di agire di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I non pregiudica il potere delle autorità competenti di richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della direttiva MiFID I, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, nonché il potere di adottare sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 51 della direttiva MiFID

I. ( 14 )

V. Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. nota 12, pag. 15, il quale sottolinea che «l’oggetto dell’azione che può essere intrapresa da un ente privato, un’associazione di consumatori, è stato tradizionalmente limitato a provvedimenti inibitori a tutela dell’interesse generale dei consumatori, e non a tutela di interessi individuali o per porre rimedio a danni subiti dal singolo consumatore». ( 15 ) È quanto sembra avvenire nell’ordinamento giuridico spagnolo, così come descritto dal giudice del rinvio.

Anche la normativa francese in materia di consumo prevede azioni che concernono interessi individuali di un gruppo di consumatori.

Un esempio è l’ action de groupe simplifiée (azione di gruppo semplificata), prevista all’articolo L623-14 del code de la consommation (codice del consumo).

Tale disposizione permette alle associazioni di consumatori di agire in giudizio quando l’identità e il numero dei consumatori sono noti e quando i consumatori hanno subito lo stesso danno.

Un altro esempio è dato dall’ action en représentation conjointe (azione rappresentativa congiunta), prevista all’articolo L622-1 del codice del consumo.

Tale disposizione conferisce a qualsiasi associazione di consumatori riconosciuta come rappresentata su base nazionale il diritto di agire in giudizio per il risarcimento dei danni quando diversi consumatori identificati hanno subito un pregiudizio personale di origine comune a causa delle azioni della stessa persona, qualora detta associazione sia incaricata di agire in tal senso da almeno due dei consumatori interessati.

La dottrina accademica sottolinea il carattere distintivo di tale azione «made in France» nella circostanza che essa non è legata agli interessi collettivi dei consumatori e che la sua finalità è la tutela di un « insieme di interessi individuali »; v.

Poillot, E., ’L’action des associations en représentation conjointe’, in Sauphanor-Brouillaud, N. e a., [OSCURATO:PERSONA] de Consommation. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sous la direction de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2011, pag. 1075 (il corsivo è mio). ( 16 ) Il corsivo è mio. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo L452-2 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) attribuisce ad associazioni di investitori designate la legittimazione ad agire a fini risarcitori, su mandato di almeno due degli investitori interessati, per conto di tali investitori, nel caso in cui diversi investitori identificati abbiano subito un danno personale che trova la sua origine comune nelle azioni della stessa persona. ( 17 )

V. Hodges, C. e Voet, S.,

[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2018, pag. 12, in cui si osserva che «per molti anni, l’Europa ha faticato ad assumere una posizione chiara sui meccanismi di ricorso collettivi e ad introdurre un quadro giuridico coerente».

V. anche Mullenix, L.S., «For the Defense: 28 Shades of [OSCURATO:PERSONA]», in Uzelac, A. e Voet, S. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] or [OSCURATO:PERSONA] ?, Springer, 2021, pagg. da 43 a

69. ( 18 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, Caixabank e a.(Controllo di trasparenza nell’azione collettiva) ( C‑450/22 , EU:C:2024:577 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 20 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ( GU 1998, L 166, pag. 51 ). ( 21 )

V. la posizione critica di Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. nota 12, pag. 10, il quale osserva che «è un errore immaginare che le misure dell’Unione, segnatamente la direttiva 98/27 relativa ai provvedimenti inibitori, armonizzino gran parte dei meccanismi collettivi nazionali preesistenti.

Si potrebbe persino sostenere che l’effetto di tale direttiva è rendere più complessa la situazione generale, anziché procedere a un’armonizzazione o a una semplificazione». ( 22 ) Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ( GU 1993, L 141, pag. 27 ). ( 23 )

V. considerando 2 della direttiva MiFID

I. ( 24 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( GU 2009, L 110, pag. 30 ). ( 25 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, che abroga la direttiva 2009/22/CE ( GU 2020, L 409, pag. 1 ). ( 26 )

V. Kodek, G., «[OSCURATO:PERSONA] – a [OSCURATO:PERSONA]», Praefatio, Lex & Forum , Vol. 1, 2024, pag. 1, il quale sottolinea che la direttiva 2020/1828 «riflette l’approccio scettico e, di fatto, restrittivo che ha già caratterizzato le precedenti iniziative dell’Unione». ( 27 ) Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2020/1828 ( 28 )

V. considerando 13 della direttiva 2020/1828, ai sensi del quale «[i]n particolare, poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l’applicazione del diritto dei consumatori in tali settori». ( 29 ) Il corsivo è mio.

V. anche il considerando 15, ai sensi del quale la direttiva 2020/1828 «dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti giuridici elencati nell’allegato I e non dovrebbe (...) sostituire il meccanismo di applicazione che potrebbe essere contenuto in tali atti». ( 30 ) Il corsivo è mio. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato) ( C‑371/22 , EU:C:2024:21 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) La genesi normativa dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I testimonia che il legislatore intendeva attribuire un’ampia portata all’azione ivi prevista.

L’articolo 48, paragrafo 2, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2002/625 definitivo) conteneva la frase introduttiva «[p]er quanto riguarda il diritto di ricorso di cui al paragrafo 1».

Esso istituiva, quindi, un collegamento diretto tra il diritto di agire di uno degli organismi ivi elencati e il diritto di adire gli organi giurisdizionali per contestare qualsiasi decisione adottata in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative richiamate all’articolo 48, paragrafo 1, di detta proposta.

Tale frase introduttiva è stata espunta dal testo finale. ( 33 ) Il «cliente» è definito come «persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori».

Per «cliente professionale» s’intende un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II, mentre il «cliente al dettaglio» è definito per esclusione, come un cliente che non è un cliente professionale. ( 34 ) Stuyck, J., «La notion de consommateur en droit de l’Union européenne», in Combet, M., Le droit européen de la consommation au XXIe siècle, État des lieux et perspectives , Bruylant, 2022, pag.

25. ( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑694/17 , EU:C:2019:345 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 36 )

V. le direttive elencate nell’allegato I della direttiva 2009/22, che stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

Le direttive che sembrano particolarmente pertinenti sono la direttiva 93/13 e la direttiva 2002/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE ( GU 2002, L 271, pag. 16 ). ( 37 )

V. Riassetto, I., «L’investisseur-consommateur à la croisée du droit financier et du droit de la consommation.

The investor-consumer at the crossroads of financial and consumer law», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] de la Consommation , Vol. 2, 2023, pag.

373. ( 38 ) Per un’interpretazione oggettiva della nozione di consumatore, v. sentenze del 4 luglio 2024, Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell’azione collettiva) ( C‑450/22 , EU:C:2024:577 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata) e del 3 ottobre 2019, Petruchová ( C‑208/18 , EU:C:2019:825 , punto 55 ).

V. Poillot, E., «Clients et consommateurs en droit bancaire et financier: entre protection subjective et protection objective de la partie faible en droit européen»,

[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]

, febbraio 2023, pag. 10, in particolare pag. 13; Prorok, J., «La distinction entre consommateur et investisseur.

Commentaire CJUE, 4e chambre, 2 avril 2020, aff.

C‑500/18, AU c/ [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti», [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], maggio-giugno 2020, pag. 48, in particolare pag.

49. ( 39 ) Nella direttiva MiFID II la disposizione relativa al meccanismo extragiudiziale è l’articolo 75, e il suo titolo fa esplicitamente riferimento ai «reclami dei consumatori». ( 40 )

V. considerando 77, 156 e 166 della direttiva MiFID

II. ( 41 ) Riassetto, I., «L’investisseur-consommateur à la croisée du droit financier et du droit de la consommation.

The investor-consumer at the crossroads of financial and consumer law», op. cit. nota 37, pagg. da 369 a 386; Riassetto, I., «Prestations de services d’investissement et clauses abusives», in Henry,

X. (dir.), Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Mélanges en l’honneur du [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] de Nancy, 2009, pag. 273.

V. anche Poillot, E., «Clients et consommateurs en droit bancaire et financier: entre protection subjective et protection objective de la partie faible en droit européen», op. cit. nota 38, pag. 15, la quale sottolinea che la coesistenza e il nesso tra i due regimi di protezione discendono dall’articolo 12 TFUE. ( 42 ) V., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová ( C‑208/18 , EU:C:2019:825 , punto 42 ) e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti ( C‑500/18 , EU:C:2020:264 , punto 53 ). ( 43 )

V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko ( C‑448/17 , EU:C:2018:745 , punto 36 ). ( 45 ) Sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punto 51 ). ( 46 ) V., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB ( C‑279/09 , EU:C:2010:811 , punti da 29 a 31 ). ( 47 ) V., in tal senso, la sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punto 53 ). ( 48 ) Sulla questione del finanziamento delle associazioni di consumatori nel contesto di azioni collettive, v.

Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. nota 12, in particolare pag. 234, il quale sottolinea che «proteggere le ONG in misura maggiore o minore dal principio della soccombenza è un’opzione teorica ma (...) discutibile».

Si può osservare che la direttiva 2020/1828 accoglie il principio della soccombenza nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori.

Ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la parte soccombente in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia tenuta a pagare le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari in generale». ( 49 ) V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punto 54 ). ( 50 ) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, UBS [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑358/16 , EU:C:2018:715 , punto 57 ). ( 51 ) Osservo che la direttiva 2020/1828 lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la disciplina della questione del contenzioso abusivo.

Ai sensi del considerando 39 di tale direttiva, «[a]l fine di evitare contenziosi abusivi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare nuove norme o applicare le norme esistenti conformemente al diritto nazionale tese a far sì che l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa possa decidere di respingere i casi manifestamente infondati non appena riceve le informazioni necessarie per motivare la decisione». ( 52 ) Paragrafo 71 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0346 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 5 settembre 2024 ( 1 ) Causa C‑346/23 [OSCURATO:PERSONA] SA, succeduto al [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza dei suoi soci: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Azione nell’interesse dei consumatori – Articolo 52, paragrafo 2 – Legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare singoli consumatori – Investitori-consumatori – Assistenza legale gratuita a favore delle associazioni di consumatori – Esenzione dal pagamento delle spese della controparte – Rischio di contenzioso abusivo» I. Introduzione 1. La presente causa verte sull’interpretazione delle norme in materia di legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire nell’interesse dei consumatori nel contesto dei mercati degli strumenti finanziari, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva MiFID I»). La principale questione sollevata è se siano ammesse limitazioni alla legittimazione di un’associazione di consumatori ad agire in rappresentanza di singoli investitori, che si qualificano come consumatori, sulla base della natura e del valore dei prodotti finanziari nei quali questi ultimi hanno investito. La Corte avrà quindi l’occasione di esaminare i rapporti tra la tutela degli investitori, la tutela dei consumatori e i meccanismi di ricorso disponibili nell’interesse dei consumatori. II. Contesto normativo a) Diritto dell’Unione Direttiva MiFID I 2. L’articolo 52 della direttiva MiFID I, intitolato «Diritto di ricorso», era così formulato: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette a ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva siano applicate: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri». 3. L’articolo 53 della direttiva MiFID I, intitolato «Meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori», era formulato come segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri incoraggiano l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. (…)». Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) 4. L’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU 2014, L 173, pag. 349 ) (in prosieguo: la «direttiva MiFID II»), è così formulato: «2.   [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano inoltre, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che siano applicati il [regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU 2014, L 173, pag. 84 )] e le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri». b) Diritto spagnolo 5. L’articolo 11, paragrafo 1, della Ley de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7 dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: la «LEC») dispone che, fatta salva la legittimazione individuale ad agire delle persone lese, le associazioni di consumatori e utenti legalmente costituite godono della legittimazione ad agire in giudizio a difesa dei diritti e degli interessi dei propri soci e di quelli dell’associazione, nonché degli interessi generali dei consumatori e degli utenti. 6. In forza della seconda disposizione aggiuntiva della Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita (legge n. 1/1996 relativa all’assistenza legale gratuita), del 10 gennaio 1996 (BOE n. 11 del 12 gennaio 1996, pag. 793; in prosieguo: la «legge n. 1/1996), le associazioni di consumatori hanno il diritto di agire in giudizio senza sostenere spese quando le azioni proposte «hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato». 7. In forza dell’articolo 36, paragrafo 2, della legge n. 1/1996, qualora l’associazione sia dichiarata soccombente, essa non è tenuta a farsi carico delle spese della parte avversa, a prescindere dal valore elevato in discussione nella controversia, così come tal valore non sarebbe stato a carico dei singoli soci che l’associazione stessa rappresenta in giudizio nel caso specifico. 8. L’allegato I, punto c), n. 13, del Real Decreto 1507/2000 por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la [OSCURATO:PERSONA] para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes [(regio decreto 1507/2000 di attualizzazione dei cataloghi di prodotti e servizi di uso comune, ordinario e generalizzato e di beni durevoli, ai fini di quanto disposto, rispettivamente, nell’articolo 2, paragrafo 2, e nell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, della legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti e norme connesse)], del 1 o settembre 2000 (BOE n. 219 del 12 settembre 2000, pag. 31349) elenca, in termini generali, servizi bancari e finanziari tra tali prodotti e servizi di uso comune, ordinario e generalizzato. 9. Sia l’articolo 11, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica sul potere giudiziario), del 1 o luglio 1985 (BOE n. 157 del 2 luglio 1985, pag. 20632) sia l’articolo 247, paragrafo 2, della LEC dispongono, negli stessi termini, che gli organi giurisdizionali respingono con decisione motivata le domande, gli incidenti e le eccezioni formulati con manifesto abuso di diritto o che comportino frode alla legge o processuale. III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale 10. Tra il maggio 2007 e il marzo 2009, due persone fisiche, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], hanno sottoscritto cinque ordini di acquisto di cinque prodotti finanziari presso il [OSCURATO:PERSONA] SA (ora [OSCURATO:PERSONA] SA; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), per importi compresi tra EUR 150000 e EUR 300000 e per un totale di EUR 900000. 11. Tutti i contratti sono stati stipulati nel corso della vigenza della direttiva MiFID I. 12. [OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA] (Associazione di consumatori e utenti di servizi generali [bancari e di borsa]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha agito in giudizio contro il [OSCURATO:PERSONA] SA in rappresentanza dei suoi soci, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha chiesto di dichiarare l’invalidità dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari in questione per errore-vizio del consenso. Essa ha chiesto inoltre la restituzione agli investitori della somma di EUR 481634,14, oltre a commissioni, spese e interessi. In primo grado, la domanda è stata parzialmente accolta, in riferimento a taluni ordini di acquisto. Di conseguenza, l’istituto bancario è stato condannato a restituire agli investitori la somma di EUR 462515,74, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dei rispettivi investimenti annullati. 13. L’istituto bancario convenuto ha presentato appello contro la sentenza di primo grado presso l’[OSCURATO:PERSONA] de Granada (Corte provinciale di Granada, Spagna). Tale giudice ha respinto l’appello e ha confermato la sentenza di primo grado, avendo ritenuto che la società convenuta non avesse tenuto conto del profilo di investitore dei clienti e non avesse fornito loro un’informazione precontrattuale chiara e completa sui rischi connessi ai prodotti che essi avevano sottoscritto a fini di investimento. 14. L’istituto bancario ha proposto un ricorso straordinario per violazione delle norme sul procedimento e un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Esso sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata ad agire in giudizio in rappresentanza dei suoi soci, poiché i prodotti sottoscritti non sono di uso comune e generalizzato, trattandosi invece di prodotti finanziari speculativi di elevato valore economico, che vanno al di là dei prodotti comuni di consumo. 15. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) sottolinea che, in linea generale, esso ha ammesso la legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori per la difesa dei loro soci nel contesto di azioni che ricadono nell’ambito della normativa MiFID I, anche in occasione di controversie delle quali la [OSCURATO:PERSONA] è stata parte. 16. Tuttavia, in due casi specifici, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha constatato l’assenza di legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA], in quanto associazione di consumatori, per difendere gli interessi individuali dei consumatori con riguardo a investimenti in prodotti finanziari speculativi e di elevato valore economico, dal momento che non erano prodotti o servizi di uso comune, ordinario e generalizzato. A tale riguardo, esso ha statuito che, nella normativa spagnola, la legittimazione delle associazioni di consumatori e di utenti è connessa alla tutela dei loro diritti quando presentino un nesso diretto con beni o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato. 17. In tali sentenze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha dichiarato che vi sono servizi finanziari i quali, a causa della loro natura e delle circostanze in cui s’inscrivono, tenuto conto degli importi elevati in gioco e del carattere speculativo di tali servizi, esulano dalla qualificazione di «servizi di uso (...) comune, ordinario e generalizzato». Ciò non significa i singoli investitori interessati non possano essi stessi agire in giudizio per difendere i loro diritti, ma che non è giustificato che lo facciano per il tramite di un’associazione di consumatori al fine di non pagare i depositi giudiziari necessari alla proposizione dell’azione ed evitare i rischi connessi ad un’eventuale condanna alle spese nei procedimenti di primo grado e di impugnazione. 18. Si tratta quindi di evitare un utilizzo fraudolento o abusivo di tale particolare legittimazione delle associazioni di consumatori nei casi in cui la qualità di consumatore risulta diluita, tenuto conto delle caratteristiche della controversia e del valore controverso. Diversamente, sottolinea il giudice del rinvio, si trarrebbe un indebito vantaggio dal diritto all’assistenza legale gratuita che la legge riconosce a tali associazioni quando agiscono in giudizio a tutela degli interessi dei loro soci. 19. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) precisa che, nella sua giurisprudenza, esso non ha negato il riconoscimento della qualità di consumatori agli investitori che perseguono uno scopo di lucro che agiscono in un ambito al di fuori di un’attività commerciale o professionale, anche se i loro investimenti sono complessi o di importo elevato. Esso ha messo in discussione, tuttavia, la legittimazione ad agire di un’associazione di consumatori in taluni casi concreti nei quali, alla luce delle circostanze, sussisteva una frode procedurale. Detta frode consiste nel sottrarsi al pagamento di depositi giudiziari e delle spese della controparte non agendo personalmente in giudizio, bensì tramite un’associazione di consumatori, il tutto a danno tanto della controparte quanto dell’Erario. 20. In tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, partendo dal fatto che le associazioni di consumatori sono legittimate a rappresentare in giudizio investitori/consumatori che agiscono contestando la violazione dei doveri di una società di servizi di investimento nella commercializzazione di prodotti finanziari complessi, tale legittimazione possa essere eccezionalmente limitata dai giudici nazionali qualora, nell’ambito di un ricorso individuale, si tratti di investitori di elevata capacità finanziaria, i quali realizzino operazioni che non possono essere considerate di uso ordinario e generalizzato, e che presentino un’istanza avvalendosi della tutela dell’associazione di consumatori, situazione da cui risulta che essi possono beneficiare di un’eventuale esenzione dalle spese legali di importo molto elevato, evitando il pagamento di depositi giudiziari ed evitando di pagare le spese della controparte in caso di domande infondate o persino vessatorie». 21. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le stesse parti hanno svolto osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi l’8 maggio 2024 e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte. IV. Valutazione 22. Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale la quale limita eccezionalmente la legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare gli interessi individuali di determinate categorie di investitori aventi lo status di consumatori, sulla base del valore monetario e della natura dei prodotti finanziari nei quali hanno investito. Il giudice del rinvio chiede inoltre se rilevi il fatto che, in situazioni di tal genere, le associazioni di consumatori beneficiano di assistenza legale gratuita e le persone da esse rappresentate sono esentate dal pagamento dei depositi giudiziari e delle spese della controparte. 23. La questione posta dal giudice del rinvio trae origine da due aspetti specifici della normativa spagnola. Il primo è che le associazioni di consumatori godono di legittimazione ad agire a tutela non soltanto degli «interessi generali dei consumatori», ma anche dei «diritti e degli interessi dei propri soci» ( 3 ). Il secondo è che le associazioni di consumatori hanno diritto all’assistenza legale gratuita quando le azioni intentate «hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato» ( 4 ). In tali casi, qualora l’associazione risulti soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese della controparte; analogamente, i singoli soci da essa rappresentati nel procedimento non sostengono dette spese. 24. I dubbi del giudice del rinvio riguardano la compatibilità con l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I di un’interpretazione giurisprudenziale che impone limiti alla legittimazione ad agire di un’associazione di consumatori. 25. Il giudice del rinvio spiega che, secondo la sua giurisprudenza, gli investitori si qualificano come consumatori quando agiscono in un settore che esula dalla loro attività commerciale o professionale (in prosieguo: gli « investitori-consumatori ») ( 5 ). Esso ha inoltre riconosciuto che, in linea generale, le associazioni di consumatori godono di legittimazione ad agire a tutela degli investitori-consumatori. Tuttavia, esso chiede se la legittimazione di associazioni di consumatori quali la [OSCURATO:PERSONA] possa essere limitata quando esse agiscono a tutela degli interessi individuali dei loro soci, sulla base della natura e del valore degli investimenti effettuati, che possono non essere considerati prodotti di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato. Il giudice del rinvio spiega che, alla luce del regime di assistenza legale gratuita applicabile alle associazioni di consumatori, il riconoscimento della legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori in tali circostanze potrebbe risultare in una frode procedurale, consistente nel sottrarsi al pagamento dei depositi giudiziari e delle spese processuali. 26. Prima di affrontare la questione posta dal giudice del rinvio, è necessario, in prima battuta, stabilire quale sia la disposizione applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui al procedimento principale. a) Osservazioni preliminari sulla disposizione applicabile ratione temporis 27. La direttiva MiFID I è stata abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2017, data in cui è entrata in vigore la direttiva MiFID II ( 6 ). L’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID II disciplina il diritto degli organismi ivi elencati di instaurare procedimenti nell’interesse dei consumatori. La sua formulazione è quasi identica a quella dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I. La prima frase dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID II contiene l’avverbio «inoltre», il quale mette in evidenza che il diritto di agire degli organismi ivi elencati è complementare al diritto di impugnazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo. 28. Il giudice del rinvio ritiene che la disposizione applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui al procedimento principale sia l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, poiché tutte le operazioni finanziarie di cui trattasi erano state effettuate nel corso della vigenza di detta direttiva. 29. In udienza, la Corte ha chiesto alla Commissione se la disposizione pertinente che disciplina il diritto di azione abbia natura sostanziale o procedurale, al fine di determinare quale direttiva sia applicabile ratione temporis . Secondo la Commissione, la disposizione in questione ha natura procedurale e l’applicabilità delle direttive MiFID I o MiFID II deve essere determinata in base al momento in cui è stata proposta l’azione. 30. A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali sono considerate applicabili alla data della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, le quali, al contrario, secondo la comune interpretazione, riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia ( 7 ). 31. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in udienza, di aver proposto la sua azione nel 2015. Dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che l’azione è stata proposta prima del 2017. 32. Se l’azione della [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta prima dell’entrata in vigore della direttiva MiFID II, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la disposizione applicabile ratione temporis è l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I. Non sembra quindi necessario verificare se l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I e l’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID II contengano norme procedurali o sostanziali. 33. In ogni caso, come osservato dalla Commissione in udienza, poiché la formulazione dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva MiFID I è quasi identica a quella dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, qualsiasi interpretazione accolta in riferimento a quest’ultima disposizione è parimenti valida in riferimento alla prima. 34. Alla luce di quanto precede, la mia analisi si fonda sulla premessa che la disposizione applicabile ratione temporis è l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I. b) Portata dell’azione «nell’interesse dei consumatori» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I: interessi collettivi o anche interessi individuali? 35. [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo sostengono, in sostanza, che la questione sollevata nel procedimento principale è una questione che esula dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e che la Corte non è competente a rispondere. A loro avviso, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I disciplina unicamente il diritto delle associazioni di consumatori di agire a difesa dell’interesse collettivo dei consumatori, e non dei loro interessi individuali . Pertanto, essi sostengono che la questione sollevata riguarda l’interpretazione della normativa spagnola, la quale riconosce alle associazioni di consumatori la possibilità di agire a difesa non soltanto degli interessi collettivi, ma anche di quelli individuali. 36. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo contestano la competenza della Corte, è sufficiente osservare che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede indicazioni sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione. A tal proposito, occorre sottolineare che, nell’ambito di un procedimento instaurato in forza dell’articolo 267 TFUE, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione; per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione ( 8 ). 37. Nella presente causa, la questione del giudice del rinvio richiede di determinare la portata del termine «interesse dei consumatori» nel contesto di un’azione intentata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I. Tale questione riguarda l’ambito di applicazione materiale di detta disposizione. Ne consegue che la Corte è competente a rispondere. 38. Per quanto concerne il merito della questione, occorre osservare che l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che uno o più degli organismi ivi elencati, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che le disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva siano applicate. Gli organismi elencati in tale disposizione sono i seguenti: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori; c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri. 39. Per le ragioni che illustrerò nel prosieguo, ritengo che l’espressione «interesse dei consumatori», utilizzata in tale disposizione, sia sufficientemente ampia e attribuisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità per determinare la portata precisa di tali interessi, che possono essere sia collettivi che individuali. 40. Più in particolare, occorre sottolineare che il termine «consumatori», all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, è espresso in forma plurale [nella versione in lingua inglese della direttiva in parola]. L’uso del plurale indica che l’azione in questione ha una dimensione collettiva . [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere un meccanismo che consenta a uno o più organismi ivi elencati di poter agire a difesa di una pluralità di consumatori e dei loro interessi nel settore dei servizi finanziari e di investimento. 41. Per il resto, l’articolo 52, paragrafo 2, non specifica la portata esatta degli interessi dei consumatori in questione o, più precisamente, la questione se gli organismi legittimati ad agire possano difendere esclusivamente gli interessi collettivi dei consumatori, nel senso dell’interesse generale dei consumatori ( 9 ), o anche interessi individuali di un gruppo identificato di consumatori. 42. Compete quindi all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro la determinazione della portata esatta delle azioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I per quanto attiene agli interessi dei consumatori che tali azioni mirano a tutelare. 43. Infatti, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I è formulato in termini generali e non equivale a un’armonizzazione esaustiva delle disposizioni nazionali che disciplinano le azioni instaurabili dagli organismi ivi elencati, comprese le organizzazioni di consumatori. 44. A tal riguardo, dal considerando 2 della direttiva MiFID I risulta che essa assicura « il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione » ( 10 ). Sebbene tale direttiva, ai sensi del suo considerando 5, istituisca un «regime [normativo] organico» in determinate aree dei mercati finanziari ( 11 ), i mezzi per l’applicazione delle sue disposizioni non sono oggetto di un’armonizzazione esaustiva. 45. Ciò si evince dalla formulazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, che rinvia in due occasioni al diritto nazionale. In primo luogo, il diritto nazionale determina quali degli organismi ivi elencati sono legittimati ad agire. In secondo luogo, il diritto di agire di tali organismi è esercitato «conformemente al diritto nazionale». Quindi, mediante il rinvio al diritto nazionale, il legislatore dell’Unione ha attribuito a ciascuno Stato membro discrezionalità quanto alla designazione degli organismi legittimati ad agire e alla determinazione del modello di applicazione, dei meccanismi di ricorso, della portata degli interessi dei consumatori tutelati e delle condizioni per la proposizione delle azioni. 46. Le diverse categorie di organismi elencati all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I che possono essere legittimati ad agire, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari, riflettono i diversi approcci e tradizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto concerne la responsabilità primaria in materia di applicazione delle norme a tutela degli interessi dei consumatori. La distinzione consiste, in linea di massima, nel fatto che la responsabilità primaria in materia di applicazione ricada sulle autorità pubbliche («public enforcement») o sulle associazioni dei consumatori e organismi professionali («private enforcement») oppure su entrambe, in modo variabile ( 12 ). Pertanto, a seconda della scelta effettuata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, la responsabilità esclusiva o primaria di agire nell’interesse dei consumatori per garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva MiFID I può ricadere su organismi pubblici o loro rappresentanti [articolo 52, paragrafo 2, lettera a)] (il modello di «public enforcement») ( 13 ). [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere anche che la responsabilità esclusiva o primaria ricada sulle organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), e/o su organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), (il modello di «private enforcement»). 47. La scelta del modello di applicazione ha un impatto sulla portata degli interessi dei consumatori tutelati. Gli organismi pubblici tutelano l’interesse generale. Le organizzazioni dei consumatori tutelano anche, principalmente, l’interesse generale dei consumatori ( 14 ). Tuttavia, non si può escludere che, in funzione della normativa nazionale, le associazioni di consumatori possano essere legittimate ad agire per difendere interessi individuali ( 15 ). La difesa degli interessi individuali dei consumatori (nel settore dei servizi finanziari e di investimento) risulta particolarmente pertinente per quanto concerne l’opzione di applicazione di cui all’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), della direttiva MiFID I, che si riferisce alle «organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri » ( 16 ). 48. In un contesto più ampio, è importante considerare il fatto che al momento dell’adozione della direttiva MiFID I (nel 2004), il grado di armonizzazione dei mezzi di ricorso nell’Unione ai fini della tutela degli interessi dei consumatori in generale era estremamente basso ( 17 ). 49. Soltanto in alcuni settori rilevanti ai fini della tutela dei consumatori era previsto un meccanismo per ottenere provvedimenti inibitori a protezione degli interessi collettivi dei consumatori, senza sostituire i meccanismi di ricorso per la tutela dei consumatori esistenti. 50. La più importante delle disposizioni in parola, tuttora in vigore, è l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE ( 18 ). Il meccanismo previsto da tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di promuovere un controllo sulle clausole abusive contenute in contratti tipo mediante azioni inibitorie avviate nell’interesse pubblico da associazioni per la tutela dei consumatori ( 19 ). 51. La direttiva 98/27/CE ( 20 ) ha operato un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive riportate nel suo allegato ( 21 ). Ai sensi del considerando 2 della direttiva 98/27, per «interessi collettivi» dei consumatori si intendono «gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi di individui lesi da una violazione». 52. La direttiva 98/27 non include, nel suo allegato, alcun riferimento allo strumento che ha preceduto la direttiva MiFID I, ossia la direttiva 93/22/CEE ( 22 ). Ciò sembra appropriato, poiché la direttiva 93/22 mirava meramente ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, e non era di grande rilevanza ai fini della tutela dei consumatori operanti nel settore dei servizi finanziari e di investimento ( 23 ). 53. Dopo l’entrata in vigore della direttiva MiFID I, e nonostante il riferimento all’«interesse dei consumatori» nell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, l’allegato della direttiva 98/27 non ha subito alcuna modifica. Neppure la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ( 24 ) menzionava, nel suo allegato, la direttiva MiFID I. L’esclusione della direttiva MiFID I dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/22 è un ulteriore elemento a conferma del fatto che l’armonizzazione dei meccanismi di ricorso a tutela degli interessi dei consumatori nel settore della direttiva MiFID I era ridotta, e tale è rimasta. 54. La direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ( 25 ) ha operato una prima armonizzazione più sostanziale delle azioni collettive a livello dell’Unione ( 26 ), includendovi sia provvedimenti inibitori che provvedimenti risarcitori. Tale direttiva definisce gli «interessi collettivi dei consumatori» come «gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori» ( 27 ). 55. L’ambito di applicazione della direttiva 2020/1828 è particolarmente ampio. Essa intende raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori in numerosi settori che coinvolgono gli interessi dei consumatori, compreso il settore dei servizi finanziari ( 28 ). Il suo allegato include, in particolare, gli articoli da 23 a 29 della direttiva MiFID II, che stabiliscono disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori. 56. Alcuni considerando della direttiva 2020/1828 attestano la molteplicità dei meccanismi risarcitori esistenti al momento della sua adozione, diretti a tutelare gli interessi individuali nonché gli interessi collettivi dei consumatori, anche nel settore dei servizi finanziari. Più in particolare, il considerando 13 prevede che, per offrire ai consumatori un livello elevato di protezione, è necessario che «oltre al diritto generale dei consumatori, [tale direttiva] copra settori quali (...) i servizi finanziari» e che «poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l’applicazione del diritto dei consumatori in tali settori». Il considerando 11 della direttiva 2020/1828 dichiara che essa «non dovrebbe sostituire i meccanismi procedurali nazionali esistenti volti a proteggere gli interessi collettivi o individuali dei consumatori» ( 29 ). Infine, ai sensi del considerando 48, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire norme per il coordinamento delle azioni rappresentative, delle azioni individuali avviate da consumatori e qualsiasi altra azione per la tutela degli interessi individuali e collettivi dei consumatori prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale» ( 30 ). 57. Da tutto quanto precede discende che la portata della nozione di «interesse dei consumatori» di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I deve essere intesa in senso ampio, permettendo agli [OSCURATO:PERSONA] di prevedere azioni a difesa tanto degli interessi collettivi quanto degli interessi individuali dei consumatori, in funzione delle tradizioni nazionali, che possono variare notevolmente. 58. Pertanto, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di attribuire alle associazioni di consumatori, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), della direttiva MiFID I, legittimazione ad agire, essi possono discrezionalmente limitare tale legittimazione alla difesa degli interessi collettivi dei consumatori. Inoltre, come nel caso della Spagna, essi godono di discrezionalità ai fini del riconoscimento della legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in difesa non soltanto degli interessi collettivi e generali dei consumatori, ma anche degli interessi individuali dei loro soci. 59. Tuttavia, come spiegherò nella prossima sezione, il margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione della portata di un’azione di tal genere incontra dei limiti. c) Limiti alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I 60. L’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che uno o più degli organismi ivi designati possano, nell’interesse dei consumatori e «conformemente al diritto nazionale», agire al fine di ottenere l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva. Tuttavia, allorché gli [OSCURATO:PERSONA] membri esercitano la discrezionalità ad essi attribuita in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, essi sono tenuti, come sostanzialmente osservato dalla Commissione, a fare uso di tale discrezionalità nei limiti stabiliti da tale disposizione. Più in particolare, la pertinente regolamentazione data dalla normativa nazionale non deve compromettere l’effetto utile di tale disposizione, tenuto conto degli obiettivi della direttiva in parola ( 31 ). 61. Per quanto concerne, più specificamente, la portata materiale delle azioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, da tale disposizione discende che essa ha ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva nell’interesse dei consumatori, senza escludere gli investitori che si qualificano come consumatori ( 32 ). 62. La nozione di «consumatore» non è definita all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, né in alcuna altra disposizione di tale strumento. L’articolo 4 della direttiva MiFID I, di converso, definisce la nozione di «cliente» e le due categorie di clienti (professionali e al dettaglio). ( 33 ) 63. Come giustamente osservato nella letteratura accademica, non esiste una definizione unica della nozione di «consumatore» nel diritto dell’Unione ( 34 ). Ciascuna direttiva definisce il proprio ambito di applicazione e contiene la propria definizione di «consumatore» che è pertinente ai fini di tale atto. Tuttavia, la direttiva MiFID I non definisce la nozione di «consumatore». Pertanto, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nell’ambito dei contratti con i consumatori e la coerenza del diritto dell’Unione, è necessario tenere conto, in particolare, della definizione di «consumatore» contenuta in altre norme del diritto dell’Unione ( 35 ). Gli strumenti giuridici rilevanti ai fini della tutela degli interessi dei consumatori all’epoca dell’adozione della direttiva MiFID I ( 36 ) rivelano una convergenza su alcuni elementi essenziali della definizione della nozione di «consumatore» ( 37 ). Il consumatore è una persona fisica che agisce al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato. 64. Tale interpretazione della nozione di consumatore, basata sul criterio della persona fisica che agisce al di fuori della sua attività professionale, è di natura oggettiva ( 38 ). Non vi è alcuna indicazione nell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I che, ai fini della qualificazione di un investitore come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, sia necessario prendere in considerazione la situazione finanziaria di tale persona nel momento in cui ha effettuato l’investimento, né la natura e il valore degli strumenti finanziari in cui ha investito. 65. Il riferimento all’«interesse dei consumatori», di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, indica che gli investitori che possono essere qualificati come consumatori agiscono in duplice veste, quella di consumatori e quella di investitori. L’articolo 53 della direttiva MiFID I conferma questo duplice status. Come indicato nel titolo di tale disposizione, essa disciplina il meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori. Tale disposizione stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a incoraggiare l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di «controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori». Da questa disposizione si evince che vi sono controversie in materia di investiment o che si qualificano come controversie in materia di consumo ( 39 ). 66. Il duplice status dell’investitore-consumatore è confermato dalla direttiva MiFID II, che nei suoi considerando menziona l’obiettivo della tutela di investitori e consumatori ( 40 ). 67. Anche la direttiva 2020/1828 conferma questo duplice status. Il considerando 14 dichiara che tale direttiva disciplina le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, compresa la direttiva MiFID II, nella misura in cui tali disposizioni tutelano gli interessi dei consumatori , «indipendentemente dal fatto che tali consumatori siano definiti consumatori , (...) clienti, investitori al dettaglio, clienti al dettaglio (...) o qualcos’altro» (il corsivo è mio). 68. Da quanto precede discende che, nel contesto dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, le nozioni di investitore e di consumatore coesistono, dando vita a una « nozione composita » ( 41 ) di « investitore-consumatore ». 69. Tale coesistenza non implica alcuna soglia relativa ai mezzi finanziari o al valore degli strumenti finanziari per quanto concerne il diritto di agire di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I. Pertanto, ai fini di tale disposizione, il modo in cui un consumatore si comporta in qualità di investitore e, in particolare, l’importo che ha investito o la complessità o il valore degli strumenti non privano tale persona dello status di consumatore, a patto che agisca al di fuori della sua attività professionale ( 42 ). 70. Da quanto precede discende, come corollario, che tali fattori non possono essere pertinenti ai fini della determinazione della legittimazione degli organismi ivi elencati ad agire nell’interesse degli investitori-consumatori. In altri termini, la legittimazione ad agire di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I non può essere dissociata dallo status di consumatori degli investitori. 71. Escludere il diritto di tali organismi, e in particolare delle associazioni di consumatori, di agire in rappresentanza di determinati investitori che hanno lo status di consumatori indebolirebbe indirettamente tale status, nonostante esso non sia, di fatto, subordinato ad alcuna condizione o riserva. Inoltre, escludere tale diritto pregiudicherebbe l’ effetto utile della direttiva MiFID I, che consiste nell’attribuire un diritto di azione nell’interesse di tutti gli investitori-consumatori, senza prevedere differenti declinazioni di tale diritto a seconda delle dimensioni o della natura dell’investimento. A tal riguardo, occorre anche tener conto del fatto che l’obiettivo della direttiva MiFID I consiste, conformemente ai considerando 2 e 31, nell’offrire agli investitori un livello elevato di protezione. 72. Nel caso in esame, è pacifico che la normativa spagnola riconosce alle associazioni di consumatori la legittimazione a rappresentare i diritti e gli interessi dei loro soci e gli interessi generali dei consumatori. Il giudice del rinvio sottolinea che le persone fisiche coinvolte nel procedimento principale sono consumatori e che il loro status di consumatori è stato accertato. Inoltre, tale giudice ha dichiarato che, in generale, esso ha ammesso la legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori ai fini della difesa dei loro soci in controversie rientranti nella direttiva MiFID I. Esso ritiene, tuttavia, che la legittimazione delle associazioni di consumatori dovrebbe essere limitata allorché esse rappresentano gli interessi di consumatori che hanno investito in prodotti finanziari complessi. 73. Tuttavia, per le ragioni spiegate ai paragrafi da 69 a 71, siffatta interpretazione giurisprudenziale, che limita la legittimazione di tali associazioni sulla base del valore o della natura del prodotto finanziario, è suscettibile di minare l’ effetto utile dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I. 74. Da quanto precede discende che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di attuazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, godano di discrezionalità quanto alla decisione se le associazioni di consumatori siano legittimate a difendere gli interessi collettivi dei consumatori o anche gli interessi individuali dei loro soci, detta legittimazione è legata allo status di consumatori di tali investitori. Il tipo di prodotti o l’importo degli investimenti effettuati dagli investitori-consumatori interessati non è decisivo a tal fine. d) Legittimazione ad agire e abuso di procedura in considerazione del regime di assistenza legale gratuita applicabile 75. Il giudice del rinvio ha dichiarato che, ai sensi della normativa spagnola, le associazioni dei consumatori hanno diritto all’assistenza legale gratuita quando le azioni intentate «hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato». Ciò significa che, secondo la normativa nazionale applicabile ( 43 ), le associazioni di consumatori non sono tenute al pagamento delle spese della controparte, neppure in caso di soccombenza. Inoltre, le associazioni dei consumatori non sono tenute a pagare i depositi giudiziari legati alla proposizione dell’azione. 76. Il giudice del rinvio ritiene che nelle situazioni in cui un’associazione di consumatori propone un’azione che non ha «un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato», come i prodotti finanziari complessi coperti dalla direttiva MiFID I, vi è un rischio di ricorso fraudolento o abusivo alla legittimazione ad agire. L’abuso consiste nel fatto che l’associazione dei consumatori trarrebbe indebito vantaggio dal regime «privilegiato» di assistenza legale gratuita. 77. A tal riguardo occorre sottolineare, in primo luogo, che spetta al giudice del rinvio interpretare le condizioni previste dalla normativa nazionale che attribuisce alle associazioni di consumatori il diritto all’assistenza legale gratuita. Più specificamente, spetta al giudice nazionale stabilire se i prodotti finanziari complessi di valore elevato debbano essere considerati come rientranti o meno nell’ambito dei «prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato». Spetta inoltre al giudice nazionale determinare le conseguenze della classificazione di tali prodotti per quanto concerne l’applicabilità del regime nazionale di assistenza legale gratuita. 78. In secondo luogo, occorre tracciare una chiara distinzione tra la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori nel contesto della direttiva MiFID I e la questione dell’assistenza legale gratuita o di un eventuale abuso di procedura. 79. La posizione da me assunta nelle presenti conclusioni, ossia che la legittimazione delle associazioni di consumatori ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I non può essere limitata sulla base del valore o della natura dei prodotti finanziari interessati, non incide sulla questione se l’assistenza legale gratuita di cui beneficiano tali associazioni possa essere limitata sulla base di siffatto criterio. 80. A tal riguardo, occorre osservare che l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I (o qualsiasi altro strumento normativo dell’Unione all’epoca applicabile) non contiene alcuna disposizione che disciplini l’assistenza legale gratuita a favore degli organismi legittimati ad agire. Ne consegue che, in assenza di una disciplina dell’Unione concernente l’attribuzione di assistenza legale gratuita alle associazioni di consumatori allorché agiscono nell’interesse dei consumatori nel contesto dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire siffatte norme, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, a condizione però che esse non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente arduo l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 44 ). 81. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, va osservato che la Corte non dispone di alcun elemento che possa indurre a dubitare della conformità delle norme procedurali di cui al procedimento principale con tale principio. 82. Fatti salvi gli accertamenti spettanti al giudice del rinvio, dalla seconda disposizione aggiuntiva della legge n. 1/1996 risulta che la regola in forza della quale le associazioni di consumatori hanno diritto ad assistenza legale gratuita quando le azioni proposte hanno un rapporto diretto con prodotti o servizi di uso o di consumo comune, ordinario e generalizzato si applica a tutte le azioni in questione, indipendentemente dalla circostanza che siano fondate sul diritto dell’Unione o sul diritto nazionale. 83. Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che la Corte ha già affermato che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 45 ). 84. Inoltre, le norme nazionali che limitano l’accesso all’assistenza legale gratuita possono avere un impatto sul diritto di accesso alla giustizia e sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito all’articolo 47 della Carta ( 46 ). Tale diritto comporta l’attribuzione di assistenza legale gratuita a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, se tale aiuto è necessario a garantire l’effettività dell’accesso alla giustizia ( 47 ). 85. Nel caso in esame, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, sembra che il beneficio dell’assistenza legale a favore delle associazioni di consumatori non dipenda dalla situazione finanziaria dell’associazione, ma soltanto dalla natura dei prodotti o dei servizi oggetto della controversia. Sembra anche che la normativa nazionale applicabile produca l’effetto di sospendere il principio della soccombenza, a vantaggio delle associazioni di consumatori ( 48 ). 86. Nella misura in cui la normativa nazionale prevede un regime favorevole per le associazioni di consumatori e deroga al principio della soccombenza, i criteri stabiliti dal diritto nazionale per beneficiare di tale regime, in relazione alla natura del prodotto, conformemente all’interpretazione dei giudici nazionali, non sembrano tali da ledere il principio di effettività ( 49 ). 87. Inoltre, nella misura in cui l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I riafferma il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 50 ), si deve osservare che il regime nazionale in questione rende possibile la concessione di assistenza legale gratuita alle associazioni di consumatori senza richiedere la prova dell’assenza di risorse sufficienti. In tali circostanze, questo specifico regime di assistenza legale gratuita non sembra suscettibile di ledere il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo da parte delle associazioni di consumatori. 88. Va inoltre aggiunto che i criteri stabiliti dalla normativa nazionale affinché le associazioni di consumatori possano beneficiare del regime specifico di assistenza legale gratuita non incidono, come sostenuto dal governo spagnolo in udienza e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sul diritto dei singoli investitori aventi lo status di consumatori di intentare un’azione individuale e richiedere assistenza legale gratuita qualora non dispongano di risorse sufficienti, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. 89. Spetta inoltre al giudice del rinvio applicare la normativa nazionale diretta a sanzionare il contenzioso abusivo e le liti temerarie ( 51 ). 90. Ciò premesso, occorre sottolineare che la mera circostanza che un’associazione di consumatori agisca in rappresentanza di investitori-consumatori che dispongono di mezzi finanziari significativi e che hanno investito in prodotti complessi non equivale, di per sé , a un abuso di procedura che priverebbe l’associazione di consumatori della legittimazione ad agire. 91. Qualsiasi altra interpretazione, conformemente alla mia analisi di cui supra ( 52 ), priverebbe di effetto utile l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I. 92. Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale la quale limita eccezionalmente la legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare gli interessi individuali di determinate categorie di investitori aventi lo status di consumatori sulla base del valore e della natura dei prodotti finanziari nei quali hanno investito. Ciò non incide sulla questione se l’assistenza legale gratuita e la parallela esenzione dal pagamento dei depositi giudiziari e delle spese della controparte possano essere limitate sulla base di siffatti criteri. V. Conclusione 93. Suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) nei seguenti termini: L’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale la quale limita eccezionalmente la legittimazione delle associazioni di consumatori a rappresentare gli interessi individuali di determinate categorie di investitori aventi lo status di consumatori sulla base del valore e della natura dei prodotti finanziari nei quali hanno investito. Ciò non incide sulla questione se l’assistenza legale gratuita e la parallela esenzione dal pagamento dei depositi giudiziari e delle spese della controparte possano essere limitate sulla base di siffatti criteri. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( GU 2004, L 145, pag. 1 ). Essa è comunemente conosciuta come la «direttiva MiFID I». ( 3 ) Articolo 11, paragrafo 1, della LEC. V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni. ( 4 ) V. seconda disposizione aggiuntiva della legge n. 1/1996. V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. ( 5 ) Analizzerò il termine «investitori-consumatori» nel prosieguo, ai paragrafi 65 e segg. delle presenti conclusioni. ( 6 ) Alle condizioni stabilite dall’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva MiFID II. ( 7 ) Sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑39/20 , EU:C:2021:435 , punto 28 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati) ( C‑53/23 , EU:C:2024:388 , punto 14 ) e sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains ( C‑817/19 , EU:C:2022:491 , punto 240 ). ( 9 ) La definizione degli interessi collettivi è stata oggetto di discussione nella letteratura giuridica. V. Boré, L., La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 3, il quale sottolinea che un interesse collettivo presuppone almeno due persone, senza che rilevi il fatto che si tratti di due persone o due miliardi di persone, poiché questo è il «significato letterale del termine; è chiaro e semplice» (« C’est un intérêt qui concerne au moins deux personnes. Qu’il en concerne deux ou deux milliards, peu importe, cela reste un intérêt collectif . Tel est le sens littéral du mot; il est clair et simple »). Di converso, per quanto riguarda la definizione giuridica dell’interesse collettivo, lo stesso autore riconosce che è «oscura e controversa» (« Son sens juridique, au contraire, est obscure et discuté »). V. Calais-Auloy, J., Temple, H. e Depincé, M., [OSCURATO:PERSONA] de la consommation , 10 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pag. 719, che definiscono l’interesse collettivo come un «interesse che si colloca a metà strada tra l’interesse individuale di alcuni consumatori e l’interesse generale di tutti i cittadini» (« interêt qui se trouve à mi-chemin entre les intérêts individuels de quelques consommateurs et l’intérêt général de tous les citoyens »). V. infra , paragrafi 48 e segg. delle presenti conclusioni. ( 10 ) Il corsivo è mio. V. le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Khorassani ( C‑678/15 , EU:C:2017:100 , nota 21). ( 11 ) V. Daams, L., Private enforcement im Kapitalmarktrecht – [OSCURATO:PERSONA] von Aufsichts- und Zivilrecht nach der MiFID II , [OSCURATO:PERSONA]. Kovač, Amburgo, 2021, pag. 96, la quale fa riferimento a un’«armonizzazione completa settoriale» (« bereichsspezifische Vollharmonisierung »). Il considerando 7 della direttiva MiFID II dichiara che «[p]oiché l’obiettivo principale e l’oggetto della [direttiva MiFID II] consistono nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti i settori di cui sopra, la direttiva dovrebbe essere basata sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)». ( 12 ) V., in generale, Cafaggi, F. e Micklitz, H.W., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] between Private and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Anversa, 2009; Fairgrieve, D. e Lein, E., Extraterritoriality and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012; Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2008, pagg. 15 e segg. ( 13 ) Il diritto di agire di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I non pregiudica il potere delle autorità competenti di richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della direttiva MiFID I, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, nonché il potere di adottare sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 51 della direttiva MiFID I. ( 14 ) V. Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. nota 12, pag. 15, il quale sottolinea che «l’oggetto dell’azione che può essere intrapresa da un ente privato, un’associazione di consumatori, è stato tradizionalmente limitato a provvedimenti inibitori a tutela dell’interesse generale dei consumatori, e non a tutela di interessi individuali o per porre rimedio a danni subiti dal singolo consumatore». ( 15 ) È quanto sembra avvenire nell’ordinamento giuridico spagnolo, così come descritto dal giudice del rinvio. Anche la normativa francese in materia di consumo prevede azioni che concernono interessi individuali di un gruppo di consumatori. Un esempio è l’ action de groupe simplifiée (azione di gruppo semplificata), prevista all’articolo L623-14 del code de la consommation (codice del consumo). Tale disposizione permette alle associazioni di consumatori di agire in giudizio quando l’identità e il numero dei consumatori sono noti e quando i consumatori hanno subito lo stesso danno. Un altro esempio è dato dall’ action en représentation conjointe (azione rappresentativa congiunta), prevista all’articolo L622-1 del codice del consumo. Tale disposizione conferisce a qualsiasi associazione di consumatori riconosciuta come rappresentata su base nazionale il diritto di agire in giudizio per il risarcimento dei danni quando diversi consumatori identificati hanno subito un pregiudizio personale di origine comune a causa delle azioni della stessa persona, qualora detta associazione sia incaricata di agire in tal senso da almeno due dei consumatori interessati. La dottrina accademica sottolinea il carattere distintivo di tale azione «made in France» nella circostanza che essa non è legata agli interessi collettivi dei consumatori e che la sua finalità è la tutela di un « insieme di interessi individuali »; v. Poillot, E., ’L’action des associations en représentation conjointe’, in Sauphanor-Brouillaud, N. e a., [OSCURATO:PERSONA] de Consommation. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sous la direction de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2011, pag. 1075 (il corsivo è mio). ( 16 ) Il corsivo è mio. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo L452-2 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) attribuisce ad associazioni di investitori designate la legittimazione ad agire a fini risarcitori, su mandato di almeno due degli investitori interessati, per conto di tali investitori, nel caso in cui diversi investitori identificati abbiano subito un danno personale che trova la sua origine comune nelle azioni della stessa persona. ( 17 ) V. Hodges, C. e Voet, S., [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2018, pag. 12, in cui si osserva che «per molti anni, l’Europa ha faticato ad assumere una posizione chiara sui meccanismi di ricorso collettivi e ad introdurre un quadro giuridico coerente». V. anche Mullenix, L.S., «For the Defense: 28 Shades of [OSCURATO:PERSONA]», in Uzelac, A. e Voet, S. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] or [OSCURATO:PERSONA] ?, Springer, 2021, pagg. da 43 a 69. ( 18 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, Caixabank e a.(Controllo di trasparenza nell’azione collettiva) ( C‑450/22 , EU:C:2024:577 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 20 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ( GU 1998, L 166, pag. 51 ). ( 21 ) V. la posizione critica di Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. nota 12, pag. 10, il quale osserva che «è un errore immaginare che le misure dell’Unione, segnatamente la direttiva 98/27 relativa ai provvedimenti inibitori, armonizzino gran parte dei meccanismi collettivi nazionali preesistenti. Si potrebbe persino sostenere che l’effetto di tale direttiva è rendere più complessa la situazione generale, anziché procedere a un’armonizzazione o a una semplificazione». ( 22 ) Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ( GU 1993, L 141, pag. 27 ). ( 23 ) V. considerando 2 della direttiva MiFID I. ( 24 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( GU 2009, L 110, pag. 30 ). ( 25 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, che abroga la direttiva 2009/22/CE ( GU 2020, L 409, pag. 1 ). ( 26 ) V. Kodek, G., «[OSCURATO:PERSONA] – a [OSCURATO:PERSONA]», Praefatio, Lex & Forum , Vol. 1, 2024, pag. 1, il quale sottolinea che la direttiva 2020/1828 «riflette l’approccio scettico e, di fatto, restrittivo che ha già caratterizzato le precedenti iniziative dell’Unione». ( 27 ) Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2020/1828 ( 28 ) V. considerando 13 della direttiva 2020/1828, ai sensi del quale «[i]n particolare, poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l’applicazione del diritto dei consumatori in tali settori». ( 29 ) Il corsivo è mio. V. anche il considerando 15, ai sensi del quale la direttiva 2020/1828 «dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti giuridici elencati nell’allegato I e non dovrebbe (...) sostituire il meccanismo di applicazione che potrebbe essere contenuto in tali atti». ( 30 ) Il corsivo è mio. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato) ( C‑371/22 , EU:C:2024:21 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) La genesi normativa dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva MiFID I testimonia che il legislatore intendeva attribuire un’ampia portata all’azione ivi prevista. L’articolo 48, paragrafo 2, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2002/625 definitivo) conteneva la frase introduttiva «[p]er quanto riguarda il diritto di ricorso di cui al paragrafo 1». Esso istituiva, quindi, un collegamento diretto tra il diritto di agire di uno degli organismi ivi elencati e il diritto di adire gli organi giurisdizionali per contestare qualsiasi decisione adottata in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative richiamate all’articolo 48, paragrafo 1, di detta proposta. Tale frase introduttiva è stata espunta dal testo finale. ( 33 ) Il «cliente» è definito come «persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori». Per «cliente professionale» s’intende un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II, mentre il «cliente al dettaglio» è definito per esclusione, come un cliente che non è un cliente professionale. ( 34 ) Stuyck, J., «La notion de consommateur en droit de l’Union européenne», in Combet, M., Le droit européen de la consommation au XXIe siècle, État des lieux et perspectives , Bruylant, 2022, pag. 25. ( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑694/17 , EU:C:2019:345 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 36 ) V. le direttive elencate nell’allegato I della direttiva 2009/22, che stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori. Le direttive che sembrano particolarmente pertinenti sono la direttiva 93/13 e la direttiva 2002/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE ( GU 2002, L 271, pag. 16 ). ( 37 ) V. Riassetto, I., «L’investisseur-consommateur à la croisée du droit financier et du droit de la consommation. The investor-consumer at the crossroads of financial and consumer law», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] de la Consommation , Vol. 2, 2023, pag. 373. ( 38 ) Per un’interpretazione oggettiva della nozione di consumatore, v. sentenze del 4 luglio 2024, Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell’azione collettiva) ( C‑450/22 , EU:C:2024:577 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata) e del 3 ottobre 2019, Petruchová ( C‑208/18 , EU:C:2019:825 , punto 55 ). V. Poillot, E., «Clients et consommateurs en droit bancaire et financier: entre protection subjective et protection objective de la partie faible en droit européen», [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] , febbraio 2023, pag. 10, in particolare pag. 13; Prorok, J., «La distinction entre consommateur et investisseur. Commentaire CJUE, 4e chambre, 2 avril 2020, aff. C‑500/18, AU c/ [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti», [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], maggio-giugno 2020, pag. 48, in particolare pag. 49. ( 39 ) Nella direttiva MiFID II la disposizione relativa al meccanismo extragiudiziale è l’articolo 75, e il suo titolo fa esplicitamente riferimento ai «reclami dei consumatori». ( 40 ) V. considerando 77, 156 e 166 della direttiva MiFID II. ( 41 ) Riassetto, I., «L’investisseur-consommateur à la croisée du droit financier et du droit de la consommation. The investor-consumer at the crossroads of financial and consumer law», op. cit. nota 37, pagg. da 369 a 386; Riassetto, I., «Prestations de services d’investissement et clauses abusives», in Henry, X. (dir.), Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Mélanges en l’honneur du [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] de Nancy, 2009, pag. 273. V. anche Poillot, E., «Clients et consommateurs en droit bancaire et financier: entre protection subjective et protection objective de la partie faible en droit européen», op. cit. nota 38, pag. 15, la quale sottolinea che la coesistenza e il nesso tra i due regimi di protezione discendono dall’articolo 12 TFUE. ( 42 ) V., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová ( C‑208/18 , EU:C:2019:825 , punto 42 ) e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Bucureşti ( C‑500/18 , EU:C:2020:264 , punto 53 ). ( 43 ) V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko ( C‑448/17 , EU:C:2018:745 , punto 36 ). ( 45 ) Sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punto 51 ). ( 46 ) V., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB ( C‑279/09 , EU:C:2010:811 , punti da 29 a 31 ). ( 47 ) V., in tal senso, la sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punto 53 ). ( 48 ) Sulla questione del finanziamento delle associazioni di consumatori nel contesto di azioni collettive, v. Hodges, C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. nota 12, in particolare pag. 234, il quale sottolinea che «proteggere le ONG in misura maggiore o minore dal principio della soccombenza è un’opzione teorica ma (...) discutibile». Si può osservare che la direttiva 2020/1828 accoglie il principio della soccombenza nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori. Ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la parte soccombente in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia tenuta a pagare le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari in generale». ( 49 ) V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punto 54 ). ( 50 ) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, UBS [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑358/16 , EU:C:2018:715 , punto 57 ). ( 51 ) Osservo che la direttiva 2020/1828 lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la disciplina della questione del contenzioso abusivo. Ai sensi del considerando 39 di tale direttiva, «[a]l fine di evitare contenziosi abusivi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare nuove norme o applicare le norme esistenti conformemente al diritto nazionale tese a far sì che l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa possa decidere di respingere i casi manifestamente infondati non appena riceve le informazioni necessarie per motivare la decisione». ( 52 ) Paragrafo 71 delle presenti conclusioni.