CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 24628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4556/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 853/2017depositata il 26/10/2017 , R.G.N. 741/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di L 'Aquila ha respinto il gravame proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cassa N azionale di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettatal'opposizione avverso cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali minimi per gli anni 2011 e 2013; 2. a fondamento del decisum , la Corte di appello ha osserva to , in primo luogo, come le censure sollevate dall'appellante, marginalmente dirette a censurare specifici capi della sentenza impugnata, nella sostanza, riproponessero generiche e nebulose doglianze relative all'instabilità del bilancio della cassa forense, al mancato rispetto di principio di armonizzazione, alla violazione del principio di diritto europeo di non discriminazione in ragione di differenti redditi percepiti, con allegazioni finalizzate a mettere in discussione i principi ispiratori su cui si fonda l'intero sistema previdenziale della cassa forense; 3. ha richiama to , in ogni caso , la normativa di riferimento e, in particolare, da un lato, l'art. 22 della legge nr. 576 del 1980 che, ai fini dell’iscrizione alla Cassa, richiede l’esercizio della libera professione con carattere di continuità, e, dall'altro, l'art. 21, comma 8, della legge nr. 247 del 2012 (con l'art. 9, comma 8, del relativo regolamento attuativo) che ha, invece, reso l’iscrizione agli Albi condizione necessaria e sufficiente per l’iscrizione ex officio alla Cassa; 4. su tale premessa teorica , ha, quindi, osserva to c ome , per l'anno 2011, l’appellante avessedichiarato redditi e volumi di affari tali da comprovare « sostanzialmente […] la sua continuità professionale exart. 22 » mentre , per l'anno 2013 , fosse irrilevante il requisito reddituale, stante l'automatica iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti all'albo professionale, ai sensi dell’art. 21 cit; 5. la Corte di appello ha, comunque, valutato le censure , pur giudicate generiche, ed al riguardo ha osservatoche: ✓ non erasindacabile dal giudice ordinario la stabilità dei conti della cassa forense e che , in ogni caso , non esiste vano previsioni normative tali da legittimare i singoli scritti a sottrarsi al versamento della relativa contribuzione in caso di ipotizzate incongruenze nei bilanci della stessa; ✓ l'appellante non aveva indicato le norme di diritto sovranazionale a tutela dell’ invocato principio di non discriminazione; ✓ non aveva specificato i termini della riduzione del carico contributivo, in base al principio di armonizzazione.A tale riguardo, la Corte di appello osservava come l'art. 1 della legge nr. 335 del 1995 nel parlare di «armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi»si riferisse ai trattamenti pensionistici e non alla disciplina degli aspetti contributivi; ✓ non era pertinente il richiamo all'art. 2, comma 29, della legge nr. 335 del1995, riferito alla disciplina della [OSCURATO:PERSONA] INPS; ✓ non sussistevano i presupposti per la restituzione dei contributi versati; 6. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione il professionista con 12 motivi; 7. ha resist ito, con controricorso , successivamente illustrato con memoria, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza Forense; 8. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 9. con il primo motivo , è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, legge 335 del 1995, così come sostituito dall'art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 nonché dell'art. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. nr. 509 del 1994, degli artt. 53, 38 e 3 Cost. e degli artt. 101,102, 106, 55 e ss . TFUE. Assume parte ricorrente che la Cassa non avrebbe il potere di adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive con proprie delibere. Aggiunge che il contributo previdenziale deve essere commisurato al reddito del professionista; che la violazione di questi principi po rrebbe questione di legittimità costituzionale. Deduce anc he che l’Ente di previdenza è composto esclusivamente da rappresentanti del «vertice del ceto professionale degli avvocati» e che quindi è condizionato dall'interesse corporativo di pochi che limitanol'accesso alla professione, per restringere la concorrenza; 10.con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 32 e 33, della legge nr. 537 del 1993 -legge delega in contrasto con il D.Lgs nr.509 del 1994, artt. 1,2 e 3 -; della legge nr. 241 del 1990, art.1, comma 1; degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost.; dell'art 14 CEDU; dell'art. 1 del Protocollo nr. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottato a Roma il 04/11/2000 e dell'art 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione. Assume che qualora il decreto legislativo, cd. di delegificazione, avesse dato il potere alle casse privatizzate di emanare atti con valore di legge, risulterebbe in contrasto con la legge delega e, dunque, andrebbe disapplicato ovvero dichiarato incostituzionale; 11.con il terzo motivo, è dedotta la violazione dell'art. 2, comma 9, della legge nr. 335 del 1995. Secondo il ricorrente, il principio di armonizzazione, erroneamente valutato dalla Corte di merito, non riguarderebbe solo il trattamento previdenziale ma anche la determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali; 12.con il quarto motivo, è dedotta la nullità del procedimento e della sentenza per vizio di motivazione in relazione all'art 132, comma 2, nr. 4 cod. proc. civ. La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha giudicato generico l’atto di appello per non aver mosso censure specifiche alla pronuncia di primo grado. Per il ricorrente, è la Corte territoriale ad aver omesso lamotivazione in relazione a plurimi profili puntualmente devoluti; 13.con il quinto motivo, è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 10,11,13,21 e 22 della legge nr. 576 del 1980. Per il ricorrente, la sentenza impugnata risulterebbe altresì erronea nella parte in cui fa riferimento alla nuova normativa di cui all'art 9, comma 8, del Regolamento attuativo della legge nr. 247 del 2012 sul nuovo ordine professionale. [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 (in [OSCURATO:PERSONA] del 20 agosto 2014) e sarebbe inapplicabile, ratione temporis, al caso di specie. La sentenza avrebbe dovuto dichiarare la mancanza del requisito della continuità professionale,in base alla media dei redditi prodotti negli ultimi 5 anni, per la loro esiguità(v. delibera del comitato dei delegati del 9 novembre 2012); detti anni andavano dichiarati inefficaci ai fini pensionistici; 14.con il sesto motivo, è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt.21, commi 8 e 9, e 65 della legge nr. 274 del 2012 nonché degli artt. 10, 11 e 13 della legge nr. 576 del 1980. Avrebbe errato la Corte di appello nell’affermare la mancata deduzione del venir meno della continuità e dei minimi reddituali per gli anni 2011 e 2013. Il professionista ribadisce che, nella specie, troverebbe applicazione la legge nr. 576 del 1980; 15.con il settimo motivo, è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 10,11, 13, 21 e 22 della legge nr. 576 del 1980 nonché la violazione dell'art 112 cod. proc . civ . : il G iudice di appello avrebbe errato a confermare la pronuncia di primo grado, senza considerare che, nella specie, occorreva fare riferimento esclusivamente alla legge nr. 576 del 1980; 16.con l'ottavo motivo, è dedotta la violazione degli artt . 210, 161, 258, 230 e 244 cod. proc.civ. nonché nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’art.14 CEDU, ratificata con legge nr. 848 del 1955, e all’art. 1 del Protocollo nr. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali adottato a Roma il 04/11/2000, in riferimento agli artt. 117, 3, comma 2, 4, ultimo comma, Cost., per non avere la sentenza impugnata accolto la richiesta di esibizione del bilancio attuariale e del « Report - Alm ([OSCURATO:PERSONA]) » ai fini della valutazione del debito pensionistico e di quello della [OSCURATO:PERSONA]; 17.con il nono motivo, è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 29, della legge nr. 335 del 1995; dell'art. 24, comma 1, della legge nr. 214 del 2011 nonché dell'art. 1, comma 3, legge nr. 233 del 1990 per non avere la sentenza impugnata considerato i principi consolidati, sia in dottrina che in giurisprudenza, sulla determinazione dei contributi previdenziali da versare e sulla proporzione degli stessi con il periodo accreditato ai fini pensionistici; 18.con il decimo motivo, è dedotta nullità del procedimento e della sentenza in relazione agli articoli 210, 161, 258, 230 e 244 cod. proc. civ. nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 12, D.L. nr. 98 del 2001, convertito in legge nr. 211 del 2011, per non avere la Corte territoriale considerato che le casse previdenziali sono sottoposte alle disposizioni del codice degli appalti e quindi agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa in ragione della funzione pubblica, dal punto di vista finanziario, che le casse rivestono: di qui la necessità di esibire il documento «Report ALM»; 19.con l'undicesimo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 22 della legge nr. 576 del 1980; ribadisce il ricorrente che, nel caso di specie, troverebbe applicazione la legge nr.576 cit. e non il nuovo ordinamento professionale forense, comunque incostituzionale; 20.con l'ultimo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento relativamente alla condanna alle spese in relazione all'art 92, comma 2, cod. proc. civ. e 152 disp. att. cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello compensato le stesse, in ragione del persistente contrastonella giurisprudenza di merito e tra le Corti superiori; 21.i motivi, con esclusione dell’ultimo, possono congiuntamente esaminarsi, presentando profili di stretta connessione; 22.giudica il Collegio che le ragioni di impugnazione , come argomentate, s iano inammissibili . Esse constano di una serie di deduzioni astrattee ripropongono questioni già ritenute , dalla Corte di appello, g enericamente sviluppate . I rilievi difettano di un concreto e puntuale riferimento alla vicenda processuale e non si confrontano, nei termini dovuti, con l’operata distinzione dell’obbligo contributivo valutato, per i redditi prodotti nell’anno 2011, in base all’accertamento di esercizio, in via continuativa, della professione forense e, solo per il 2013, in relazione all’obbligo generalizzato di iscrizione alla Cassa per i professionisti iscritti all’Albo. I n particolare -quanto alle censure che investono quest’ultim a affermazione - il riferimentoalla «delibera del Comitato dei Delegati del 9 novembre 2012» è carente della sua trascrizione e d è , quindi, attuato in violazione degli oneri di cui all’art. 366 cod.proc.civ.; 23.come ripetutamente chiarito dalla Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.proc.civ.(tra le tante, v. Cass. nr.11603 del 2018 ). 24.nel caso di specie, i motivi di ricorso espongono una congerie di argomenti senz a , tuttavia, che sia possibile enucleare, c on chiarezza, i vizi prospettatie ricondurli «tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa» (Cass. nr. 32415 del 2021); 25.ad ogni buon conto, la Corte ha chiarito che, in conseguenza dell'entrata in vigore delD.Lgs. n. 509 del 1994 ( recante attuazione della delega conferita dallalegge n r . 537 del 1993, art. 1, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza -tra i quali la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]-), e della connessa delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari, la determinazione della relativa disciplina è stata affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (così, in particolare,Cass. nr. 24202 del 2009e, più recentemente, Cass. nr. 5287 del 2018; Cass.nr. 27541 del 2020;Cass. nr. 544 del 2021); 26.anche l’ultimo motivo,concernente la regolamentazione delle spese processuali,si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 27.la Corte ha regolato le spese, in base al principio di soccombenza; 28.in tema di spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è diretto solamente ad evitare che sia violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (per tutte, v. Cass. nr. 26912 del 2020); la facoltà di disporrela compensazione tra le parti rientra , invece, nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione,con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (tra le tante, Cass. nr. 11329 del 2019); 29.il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le spese che si liquidano come da dispositivo; 30.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen