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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18176/2026

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llo Stato come perlegge– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia n. 1251/23/2020 depositata in data 24/06/2020, non notificata;Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Il Comune di Alliste riceveva dall’Agenzia delle Entrate una cartelladi pagamento, che veniva notificata il 29 aprile 2015, con la qualel’Ufficio richiedeva il versamento della somma di euro 459.176,25, inrelazione all’anno d’imposta 2011.

La pretesa traeva origine da uncontrollo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972 sulla dichiarazione IVA presentata per l’anno 2012, nelquale l’Agenzia rilevava un errato riporto del credito IVA proveniente daannualità precedenti.

Il Comune, resosi conto degli errori commessinella compilazione delle dichiarazioni relative agli anni 2009, 2010 e2011, presentava dichiarazioni integrative volte a rettificare i datiesposti.

L’Ufficio riteneva tuttavia che, con riferimento all’anno 2009,tali dichiarazioni fossero state presentate oltre i termini previsti dall’art.2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e sosteneva che la correzionenon potesse produrre effetti, con conseguente impossibilità di riportareil credito negli anni successivi.Il Comune proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità dellacartella e sollevando diverse censure, tra cui la mancata notifica di unprevio avviso di accertamento, la violazione dei principi di buona fede ecollaborazione di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000, nonché vizidi motivazione dell’atto.Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimentointegrale del ricorso e con l’annullamento dell’atto impugnato.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,sostenendo la correttezza del proprio operato e richiamandogiurisprudenza di legittimità a supporto della tesi secondo cui il creditoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026IVA, derivante da dichiarazioni integrative tardive, non avrebbe potutoessere riconosciuto mediante controllo automatizzato.

L’Ufficio chiedevaquindi la riforma della sentenza e la condanna del Comune alle spese.

IlComune si costituiva nel giudizio di secondo grado, depositandoarticolate controdeduzioni e insistendo per la conferma della pronunciaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale osservava che la rettificaoperata dall’Ufficio non si fondava su un mero errore materiale o dicalcolo emergente dalla sola dichiarazione, bensì implicava unaricostruzione complessa di situazioni contabili riferite a più annualità,che richiedeva un vero e proprio accertamento sostanziale.

Rilevavainoltre che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ele indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, il credito IVA non potevaessere automaticamente negato solo perché risultante da dichiarazionipresentate oltre i termini, dovendo invece essere verificata la concretaesistenza del credito sulla base della documentazione contabileAccertava che il Comune aveva fornito elementi idonei adimostrare la certezza e la veridicità del credito vantato e riteneva,pertanto, illegittimo il ricorso al controllo automatizzato per operare unarettifica che esorbitava dai limiti propri di tale procedura.

Per tali ragionila Commissione tributaria regionale rigettava l’appello e confermava ladecisione impugnata, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese del grado di giudizio.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato atre motivi di ricorso.Resiste il Comune di Alliste con controricorso che illustra conmemoriaRAGIONI DELLA DECISIONEVa preso in esame per primo – in quanto censura motivazionale,quindi preliminare – il terzo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026Entrate lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 deld.

Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale si limitaad affermazioni apodittiche sulla ricostruzione contabile del credito,senza esaminare le specifiche censure dell’Ufficio e senza illustrare ilpercorso logico-giuridico che conduce al riconoscimento del diritto alladetrazione, rendendo così incomprensibili le ragioni della decisione.Il motivo è infondato.La pronuncia di merito, invero, ha reso motivazione il cuicontenuto illustra l’iter logico – giuridico seguito per addivenire adecisione, collocandosi quindi al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”(Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).Deve poi esaminarsi il secondo motivo, con il quale si deduce laviolazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice di meritomancato di considerare la contestazione dell’Ufficio quanto allasussistenza del credito.Il motivo è infondatoIl giudice di merito ha - in realtà - compiuto un accertamento difatto ad esso riservato, selezionando e valorizzando gli elementiistruttori e probatori reputati maggiormente rispondenti allaricostruzione del caso di specie.

È noto che il ricorso per cassazioneconferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritodell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020;Cass. n. 21197/2011).Si legge infatti nella pronuncia gravata che “… Il contribuente haricostruito con esibizione di contabilità e prospetti la veridicità e certezzadel credito richiesto per cui questa commissione non può che riconoscereil diritto alla detrazione del credito anche relativo all'anno la cui rettificarisulta tardiva da una dichiarazione integrativa risultata tardiva”.

Inforza di tale affermazione, risulta chiaro come il giudice del merito abbiain realtà adeguatamente esaminato gli elementi di prova introdotti dalcontribuente, ritenendoli – con accertamento di fatto non suscettibile direvisione in questa sede di Legittimità – del tutto idonei a dar prova delcredito oggetto del giudizio; pertanto, la pronuncia di appello risultapuntuale e analitica quanto all’accertamento del fatto, oltre che correttain diritto.Questa Corte infatti ritiene da tempo che l'eccedenza d'imposta,che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un annoe sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il dirittoè sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbiarispettato i requisiti sostanziali per la detrazione, per cui nel giudiziod'impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formaleautomatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione acondizione che sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso,che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. Sez.

Un.n. 17757/2016; Cass. n. 4392/2018; Cass. n. 8131/2018; Cass. n.15459/2018).Di qui l’infondatezza del motivo in argomento.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 e 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui esclude la legittimità del ricorso allaliquidazione automatizzata per il recupero del credito IVA, ritenendonecessaria l’emissione di un previo avviso di accertamento, nonostanteil credito derivi da una dichiarazione integrativa tardiva, da considerarsiomessa, e il disconoscimento scaturisca dal mero riscontro cartolare deidati dichiarativi e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria.Il rigetto del secondo motivo comporta l’inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse del primo motivo.Ciò in applicazione del principio secondo cui quando una decisionedi merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte edautonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, asorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa èindispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferiterationes, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegueche, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delleriferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sonoinammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anchese questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe maigiungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n.11275/22; Cass. n. 4809/2017; Cass. n. 12372/2006; in termini ancheCass. n.18170/2006; Cass. n.19161/2005 ed altre).Nella fattispecie, come visto poc’anzi, si è escluso, con riferimentoalla prima affermazione – costituente ratio decidendi - resa dalla Cortedi merito con riguardo alla sussistenza e alla prova del credito, il viziomotivazionale.

Di qui le conseguenze sopra richiamate in ordine allaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della restante,connessa censura.In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro5.900,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarienella misura del 15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Stato come perlegge– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia n. 1251/23/2020 depositata in data 24/06/2020, non notificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Il Comune di Alliste riceveva dall’Agenzia delle Entrate una cartelladi pagamento, che veniva notificata il 29 aprile 2015, con la qualel’Ufficio richiedeva il versamento della somma di euro 459.176,25, inrelazione all’anno d’imposta 2011. La pretesa traeva origine da uncontrollo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972 sulla dichiarazione IVA presentata per l’anno 2012, nelquale l’Agenzia rilevava un errato riporto del credito IVA proveniente daannualità precedenti. Il Comune, resosi conto degli errori commessinella compilazione delle dichiarazioni relative agli anni 2009, 2010 e2011, presentava dichiarazioni integrative volte a rettificare i datiesposti. L’Ufficio riteneva tuttavia che, con riferimento all’anno 2009,tali dichiarazioni fossero state presentate oltre i termini previsti dall’art.2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e sosteneva che la correzionenon potesse produrre effetti, con conseguente impossibilità di riportareil credito negli anni successivi.Il Comune proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità dellacartella e sollevando diverse censure, tra cui la mancata notifica di unprevio avviso di accertamento, la violazione dei principi di buona fede ecollaborazione di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000, nonché vizidi motivazione dell’atto.Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimentointegrale del ricorso e con l’annullamento dell’atto impugnato.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,sostenendo la correttezza del proprio operato e richiamandogiurisprudenza di legittimità a supporto della tesi secondo cui il creditoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026IVA, derivante da dichiarazioni integrative tardive, non avrebbe potutoessere riconosciuto mediante controllo automatizzato. L’Ufficio chiedevaquindi la riforma della sentenza e la condanna del Comune alle spese. IlComune si costituiva nel giudizio di secondo grado, depositandoarticolate controdeduzioni e insistendo per la conferma della pronunciaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale osservava che la rettificaoperata dall’Ufficio non si fondava su un mero errore materiale o dicalcolo emergente dalla sola dichiarazione, bensì implicava unaricostruzione complessa di situazioni contabili riferite a più annualità,che richiedeva un vero e proprio accertamento sostanziale. Rilevavainoltre che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ele indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, il credito IVA non potevaessere automaticamente negato solo perché risultante da dichiarazionipresentate oltre i termini, dovendo invece essere verificata la concretaesistenza del credito sulla base della documentazione contabileAccertava che il Comune aveva fornito elementi idonei adimostrare la certezza e la veridicità del credito vantato e riteneva,pertanto, illegittimo il ricorso al controllo automatizzato per operare unarettifica che esorbitava dai limiti propri di tale procedura. Per tali ragionila Commissione tributaria regionale rigettava l’appello e confermava ladecisione impugnata, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese del grado di giudizio.Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato atre motivi di ricorso.Resiste il Comune di Alliste con controricorso che illustra conmemoriaRAGIONI DELLA DECISIONEVa preso in esame per primo – in quanto censura motivazionale,quindi preliminare – il terzo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026Entrate lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 deld. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale si limitaad affermazioni apodittiche sulla ricostruzione contabile del credito,senza esaminare le specifiche censure dell’Ufficio e senza illustrare ilpercorso logico-giuridico che conduce al riconoscimento del diritto alladetrazione, rendendo così incomprensibili le ragioni della decisione.Il motivo è infondato.La pronuncia di merito, invero, ha reso motivazione il cuicontenuto illustra l’iter logico – giuridico seguito per addivenire adecisione, collocandosi quindi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”(Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).Deve poi esaminarsi il secondo motivo, con il quale si deduce laviolazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice di meritomancato di considerare la contestazione dell’Ufficio quanto allasussistenza del credito.Il motivo è infondatoIl giudice di merito ha - in realtà - compiuto un accertamento difatto ad esso riservato, selezionando e valorizzando gli elementiistruttori e probatori reputati maggiormente rispondenti allaricostruzione del caso di specie. È noto che il ricorso per cassazioneconferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritodell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020;Cass. n. 21197/2011).Si legge infatti nella pronuncia gravata che “… Il contribuente haricostruito con esibizione di contabilità e prospetti la veridicità e certezzadel credito richiesto per cui questa commissione non può che riconoscereil diritto alla detrazione del credito anche relativo all'anno la cui rettificarisulta tardiva da una dichiarazione integrativa risultata tardiva”. Inforza di tale affermazione, risulta chiaro come il giudice del merito abbiain realtà adeguatamente esaminato gli elementi di prova introdotti dalcontribuente, ritenendoli – con accertamento di fatto non suscettibile direvisione in questa sede di Legittimità – del tutto idonei a dar prova delcredito oggetto del giudizio; pertanto, la pronuncia di appello risultapuntuale e analitica quanto all’accertamento del fatto, oltre che correttain diritto.Questa Corte infatti ritiene da tempo che l'eccedenza d'imposta,che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un annoe sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il dirittoè sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbiarispettato i requisiti sostanziali per la detrazione, per cui nel giudiziod'impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formaleautomatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione acondizione che sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso,che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. Sez. Un.n. 17757/2016; Cass. n. 4392/2018; Cass. n. 8131/2018; Cass. n.15459/2018).Di qui l’infondatezza del motivo in argomento.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 e 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui esclude la legittimità del ricorso allaliquidazione automatizzata per il recupero del credito IVA, ritenendonecessaria l’emissione di un previo avviso di accertamento, nonostanteil credito derivi da una dichiarazione integrativa tardiva, da considerarsiomessa, e il disconoscimento scaturisca dal mero riscontro cartolare deidati dichiarativi e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria.Il rigetto del secondo motivo comporta l’inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse del primo motivo.Ciò in applicazione del principio secondo cui quando una decisionedi merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte edautonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, asorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa èindispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferiterationes, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegueche, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delleriferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sonoinammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anchese questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe maigiungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n.11275/22; Cass. n. 4809/2017; Cass. n. 12372/2006; in termini ancheCass. n.18170/2006; Cass. n.19161/2005 ed altre).Nella fattispecie, come visto poc’anzi, si è escluso, con riferimentoalla prima affermazione – costituente ratio decidendi - resa dalla Cortedi merito con riguardo alla sussistenza e alla prova del credito, il viziomotivazionale. Di qui le conseguenze sopra richiamate in ordine allaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 3002/2021Numero sezionale 4218/2026Numero di raccolta generale 18176/2026Data pubblicazione 05/06/2026insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della restante,connessa censura.In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro5.900,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarienella misura del 15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7
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