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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38088/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con due distinti motivi, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, l'eccessiva entità della pena conseguente alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, al contempo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, delle relative decisioni, fondate, quanto alla recidiva, sulla obbligatorietà dell'entità dell'aumento una volta applicata l'aggravante in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali, nonché, quanto alle attenuanti generiche, sulla valutazione assolutamente negativa della personalità dell'imputato, ancora una volta fondata sui plurimi e gravi precedenti, anche specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con due distinti motivi, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, l'eccessiva entità della pena conseguente alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, al contempo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, delle relative decisioni, fondate, quanto alla recidiva, sulla obbligatorietà dell'entità dell'aumento una volta applicata l'aggravante in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali, nonché, quanto alle attenuanti generiche, sulla valutazione assolutamente negativa della personalità dell'imputato, ancora una volta fondata sui plurimi e gravi precedenti, anche specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 38088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris