CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1986
Cassazione n. 31354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/11/1986 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, attinente al dedotto travisamento della prova, è manifestamente infondato, in quanto nella motivazione della sentenza si afferma che le ingiurie e minacce sono state rivolte ai Carabinieri alla presenza di più persone, né dalla motivazione è dato evincere il contrario, sicchè la tesi difensiva si traduce in una non consentita ricostruzione alternativa del fatto; ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è stato, sia pur sinteticamente, motivato, anche evidenziando la congruità complessiva della pena, né può integrare il vizio di motivazione il solo fatto che le deduzioni difensive non siano state recepite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 ( ( [OSCURATO:PERSONA]