CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 40473/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame, limitatamente alla determinazione della pena detentiva per la contravvenzione di cui al capo a), nonché all'omessa trasmissione degli atti per la contravvenzione di cui al capo b). Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto NEAGU Gabriel responsabile del reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, codice strada (in Rimini il 27 luglio 2021) e lo ha condannato alla pena sostituita di mesi uno di arresto e euro 1.500,00 di ammenda, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, assolvendolo dal reato di cui all'art. 116, stesso codice, ritenuta la mera rilevanza amministrativa della condotta, in difetto di recidiva nel biennio. In motivazione, il Tribunale ha dato conto dell'errore nella determinazione della pena detentiva, attestata al di sotto del minimo edittale previsto, considerata la riduzione della metà per il rito abbreviato. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, per essere stata la pena individuata al di sotto del minimo edittale, stabilito in mesi sei di arresto ai sensi dell'art. 186 lett. c), richiamato dall'art. 187 codice strada, non avendo il Tribunale riconosciuto alcuna attenuante. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento all'omessa trasmissione degli atti al prefetto di Rimini, in relazione alla violazione amministrativa di cui al capo b), ai sensi dell'art. 220, comma 4, codice strada. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame, limitatamente alla determinazione della pena detentiva per la contravvenzione di cui al capo a), nonché all'omessa trasmissione degli atti per la contravvenzione di cui al capo b). Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. Il primo motivo è fondato, essendo il giudice effettivamente incorso nella denunciata violazione, avendo indicato una pena base inferiore a quella legale pari a mesi sei di arresto, secondo il disposto di cui all'art. 186, codice strada, al quale rinvia l'art. 187 contestato, non essendo state riconosciute all'imputato circostanze attenuanti. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile per carenza di interesse.In tema di circolazione stradale è infatti inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 221, comma 2, codice strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (sez. 4, n. 6528 del 9/1/2018, Parisi, Rv. 272207-01, in fattispecie di intervenuto esito positivo della messa alla prova; n. 5061 del 13/1/2010, Testini, Rv. 246647-01; sez. 1, n. 8982 del 31/1/2008, Pintore, Rv. 239716-01) 4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena che può essere rideterminata in questa sede, in linea con i criteri individuati dal giudice del merito (che ha violato il limite minimo edittale). Alla stregua del valore di conversione indicato dal giudice del merito (euro 50,00 giornalieri) e della riduzione della metà prevista per il rito, trovando applicazione il disposto di cui all'art. 620, c. 1, lett. I), cod. proc. pen., poiché la sentenza di annullamento esaurisce il thema decidendum (sez. 4 n. 18121 del 18/03/2015, Rv. 263440): l'adozione della statuizione, infatti, non necessita di un giudizio di merito che involge accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, del tutto estranei a questo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in mesi tre di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituendo la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di euro quattromilacinquecento. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] a n *lei, i Sàlyo DEPOSI